Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.40988 del 21/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4765-2017 proposto da:

V.M., QUALE EREDE TESTAMENTARIA DI S.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14 A-4, presso lo studio dell’avvocato GABRIELE PAFUNDI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato BRUNO GIAMPAOLI;

– ricorrente –

contro

B.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 94, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNA FIORE, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ENRICO BERTELLI LEONESIO;

– controricorrente –

contro

B.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 906/2016 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 30/09/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/11/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO.

RITENUTO

che la vicenda, per quel che ancora residua di utilità, può riportarsi nei termini seguenti:

– con citazione del 2004 S.G. chiamò in giudizio B.M.A. narrando:

a) di aver stipulato col convenuto, il 30/7/1976, un contratto, con il quale, senza prefissione di termini a riguardo degli obblighi reciproci, era stata posta a carico del B. la ristrutturazione di due immobili di proprietà dell’attore, sino all’importo massimo di dieci milioni di Lire e che, rimasto stabilito che il valore degli immobili (stimato in trentacinque milioni di Lire, maggiorato del costo della ristrutturazione), avrebbe costituito la base, tenuto conto dei proventi di future vendite (da effettuarsi col mutuo consenso dei contraenti e con diritto di prelazione dei medesimi), per provvedere alla ripartizione, nella misura del 37,5% in favore di S. e del 62,5% in favore del B.;

b) che sorto contrasto già nel 1979, l’esponente aveva una prima volta convenuto il B. perché il Tribunale lo dichiarasse proprietario del 37,5% degli immobili e, in subordine, perché fosse emessa sentenza costitutiva relativamente alla quota in parola;

c) che il B., costituitosi, aveva, a sua volta, chiesto pronunciarsi la risoluzione del contratto;

d) il Tribunale, con sentenza resa nel 1982, qualificato il negozio come di associazione in partecipazione, escluse che con lo stesso fosse stata disposta la vendita di una quota in favore dello S. e accolse, per contro, la domanda di risoluzione del B., per inadempimento dello S.;

e) la Corte d’appello di Brescia, riformò la sentenza di primo grado, che nel restò confermò, rigettando la domanda di risoluzione per inadempimento avanzata dal B.;

f) la Corte di cassazione, con la sentenza n. 194/1995, confermata la qualificazione del rapporto negoziale, confermò del pari il rigetto della domanda di risoluzione avanzata dal B., precisando che “l’inerzia totale o comunque il mancato perseguimento di una parte dei fini cui è preordinata l’attività di gestione dell’impresa o dell’affare costituente oggetto del contratto… può legittimare l’azione di risoluzione per inadempimento di cui agli artt. 1453,1454 c.c. anche nel caso in cui il contratto medesimo non preveda particolari controlli dell’associato o termini per l’adempimento dell’obbligo assunto dalla controparte qualora, secondo l’insindacabile giudizio del Giudice di merito, il suddetto comportamento omissivo si protragga oltre ogni ragionevole tolleranza” (testo così riportato dalla sentenza d’appello qui impugnata);

g) reputando che la condotta omissiva del B. si fosse protratta per un tempo irragionevole, con successiva citazione lo S. chiamò in giudizio B.V. e B.A., eredi di B.M.A., perché fossero condannati al risarcimento del danno, conseguente alla chiesta risoluzione e, in via di subordine, chiese fissarsi un termine per l’adempimento;

– B.V., costituitosi, eccepì l’intervenuta prescrizione e dedusse, inoltre, la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta;

– il Tribunale, con sentenza del 2011, accertato l’inadempimento del B., condannò i convenuti in solido a risarcire il danno, quantificato in Euro 8.028,99;

– la Corte d’appello di Brescia, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettò l’appello principale dello S. e accolto quello incidentale di B.V., rigettò la domanda dello S.;

– queste, in sintesi, le ragioni del decidere: la prima sentenza della Corte di Brescia (1990) aveva rigettato la domanda di risoluzione per inadempimento proposta da ognuna delle due parti; il Tribunale aveva rigettato l’eccezione di prescrizione ordinaria dei diritti nascenti dal negozio del 1976 sull’erroneo presupposto che “la precedente causa tra le stesse parti, durata dal 1982 al 1995, e la presente, introdotta da S. il 26.11.2004, avessero la medesima causa petendi”; per contro un tale presupposto non sussisteva poiché “le due azioni non sono identiche, infatti, la domanda di risoluzione proposta da una parte contrattuale non vale ad interrompere la prescrizione del contrapposto diritto dell’altra parte”; inoltre, dalla pronuncia di cassazione, che aveva definito il giudizio incoato nel 1979, lo S. era “rimasto inerte per dieci anni, proponendo giudizio con atto di citazione del 26.11.2004 notificato il 02.12.2004”.

RITENUTO

che V.M., erede di S.G. ricorre avverso quest’ultima sentenza della Corte di Brescia sulla base di quattro motivi e che B.V. resiste con controricorso, ulteriormente illustrato da memoria;

osserva:

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., assumendo che la Corte di merito, poiché lo S. non aveva fatto valere diritti che gli derivavano dal negozio, bensì la risoluzione di esso negozio per inadempimento con conseguente condanna del B. al risarcimento del danno, dichiarando la prescrizione di quei diritti aveva deciso su una domanda non proposta.

1.1. La doglianza è manifestamente destituita di giuridico fondamento.

La circostanza che una delle parti si rivolga al giudice, chiedendo pronunciarsi la risoluzione del contratto per inadempimento dell’altro contraente ha scaturigine nel regolamento privato. Di conseguenza, legittima la controparte ad eccepire l’intervenuta prescrizione dei diritti generati dal contratto; prescrizione che, per il suo effetto estintivo, perciò stesso paralizza la pretesa di vedere il contratto risolto per inadempimento e la condanna per danni della parte additata come inadempiente.

Da ciò deriva che il Giudice nel giudicare sull’eccezione di prescrizione non ha violato il principio della corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato.

2. Con il secondo, il terzo e il quarto motivo, tra loro correlati, la V. denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2935,2909 e 2946 c.c.

Il termine prescrizionale, afferma la ricorrente, ai sensi dell’art. 2935 c.c., decorre, non da un qualunque inadempimento, ma dall’inadempimento che non sia di scarsa importanza in relazione all’interesse della controparte, con la conseguenza che in presenza di obbligazioni per le quali non sia stato prefisso un termine, il termine a quo decorre dal momento in cui, come precisa la Cassazione, il ritardo nell’adempimento ecceda “ogni limite di tolleranza”. Da ciò deriva, conclude la V., che “la sentenza dovrebbe essere cassata con rinvio al Giudice che applichi il principio di diritto già formulato da Cass. 11640/03 e quindi verifichi la data in cui si debba ritenere ecceduto ogni limite di tolleranza nell’inerzia delle parti”. La decisione impugnata aveva, errando, computato il decennio prescrizionale dalla sentenza della Cassazione n. 194/1995, senza far luogo all’accertamento di cui immediatamente sopra.

Inoltre, l’asserito decennio di inerzia, seguito alla statuizione di legittimità, non sussisteva, stante che la sentenza di questa Corte, che aveva definito la causa avviata nel 1979, era stata pubblicata nel 1995 e il nuovo processo era stato promosso con citazione del 26/11/2004, siccome era dato trarre dalla sentenza impugnata.

2.1. Il complesso censuratorio è fondato per l’assorbente ragione di cui appresso.

Costituisce approdo ermeneutico consolidato l’affermazione per la quale in tema di adempimento dell’obbligazione contrattuale, la mancata previsione di un termine entro il quale la prestazione deve essere consensualmente eseguita non sempre impone alla parte adempiente l’obbligo di costituire in mora l’altra ex art. 1454 c.c. e, quindi, di fare ricorso al giudice a norma e per gli effetti di cui all’art. 1183 c.c. Infatti, può essere sufficiente, in relazione agli usi, alla natura del rapporto negoziale ed all’interesse delle parti, che sia decorso un congruo spazio di tempo dalla conclusione del contratto, per il quale possa ritenersi in concreto superato ogni limite di normale tolleranza (Sez. 3, n. 14243, 08/07/2020, Rv. 658619; conf., ex multis, Cass. n. 1149/2003; Cass. n. 19414/2010). Ed ancora, in tema di prescrizione del diritto potestativo alla risoluzione del contratto per inadempimento il termine decorre, ai sensi dell’art. 2935 c.c., non dal momento in cui si verifica un qualunque inadempimento ma soltanto da quello in cui si realizza un inadempimento di non scarsa importanza avuto riguardo all’interesse della controparte, sicché nell’ipotesi di obbligazioni a termine incerto e non immediatamente eseguibili tale momento coincide con quello in cui il ritardo nell’adempimento eccede ogni limite di tolleranza (Sez. 2, n. 11640, 29/07/2003, Rv. 565480).

Nel caso qui al vaglio, in assenza di termine prefisso per contratto (punto non controverso e accertato dal Giudice) la Corte di merito non avrebbe potuto limitarsi, come invece ha fatto, a dar atto del rilevante lasso temporale decorrente dalla data di stipula del contratto (1976) alla deduzione d’inadempimento (2004), ma avrebbe dovuto previamente accertare, sulla base del principio sopra riportato, il momento in cui si sarebbe realizzato ritardo nell’adempimento eccedente ogni limite di tolleranza.

Il più che cospicuo decorso del tempo (quasi un trentennio) costituisce indubbiamente elemento sintomatico rilevante, che, potrebbe, anche da solo, condurre ad individuare il momento in cui si è consumato il ritardo intollerabile (che, come si è visto, integra il grave inadempimento) in epoca anteriore al decennio prescrizionale. Tuttavia, un tale vaglio, il quale deve tener conto di ogni altra utile inferenza processuale, la quale ben potrebbe smentire il predetto dato oggettivo, non può che essere devoluto al Giudice del merito.

3. In ragione di quanto sopra esposto la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio, rimettendosi al Giudice di rivalutare i fatti di causa alla luce dei principi di diritto sopra enunciati. Il predetto Giudice regolerà anche le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il secondo, il terzo e il quarto motivo e rigetta il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione agli accolti motivi e rinvia alla Corte d’appello di Brescia, altra sezione, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 3 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2021

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