LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ACIERNO Maria – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 12020-2020 proposto da:
N.A., elettivamente domiciliato presso l’avvocato MONICA CASTIGLIONI dalla quale è rappres. e difesa, con procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, in VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– resistente –
avverso il decreto n. R. G. 55902018 del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositato il 09/04/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/10/2020 dal Consigliere relatore, Dott. CAIAZZO ROSARIO.
RILEVATO
CHE:
Con ricorso depositato il 12.4.18, N.A., cittadino della Nigeria, propose ricorso avverso il provvedimento della Commissione territoriale di diniego dell’istanza di riconoscimento della protezione internazionale e di quella umanitaria che il Tribunale di Bologna ha rigettato, con decreto del 9.4.2020, osservando che: il racconto reso dal ricorrente innanzi alla Commissione e nel giudizio era generico e non credibile in ordine all’asserita appartenenza ad un gruppo di separatisti per il Biafra, dichiarato terroristico dal governo federale della Nigeria (essendo risultate errate anche le informazioni rese sul capo di tale organizzazione); tale inattendibilità del ricorrente escludeva i presupposti dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, di cui alle fattispecie sub D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), considerata anche la mancata denuncia alle autorità del paese di provenienza in ordine all’asserita usura subita per il prestito ricevuto; era da escludere anche la fattispecie di cui al suddetto art. 14, lett. c), poichè dall’esame delle fonti esaminate non si desumeva la sussistenza di una situazione di violenza generalizzata derivante da conflitto armato nella regione di provenienza; non era infine riconoscibile la protezione umanitaria non avendo il ricorrente allegato di aver subito privazioni o limitazioni nel godimento dei diritti fondamentali, nè aveva descritto situazioni di vita tali da far ritenere che egli abbia vissuto in condizioni inferiori al minimo per poter essere considerate dignitose, pur considerando il periodo di permanenza in Libia, come riferito dall’istante.
N.A. ricorre in cassazione con due motivi.
Il Ministero si è costituito al solo fine di partecipare all’udienza di discussione.
RITENUTO
CHE:
Con il primo motivo si denunzia la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8, circa il mancato riconoscimento della protezione sussidiaria, stesso decreto, ex art. 14, lett. b), avendo il Tribunale escluso il pericolo cui sarebbe esposto il ricorrente in caso di rimpatrio, pur riconoscendo che quest’ultimo aderiva al gruppo che rivendicava l’indipendenza della sua etnia dalla Nigeria, contrastando il governo nazionale (peraltro retto da persona di religione cristiana). Al riguardo, il ricorrente lamenta il mancato approfondimento di tale questione da parte del giudice.
Con il secondo motivo si denunzia la violazione del D.Lgs. n. 86 del 1998, art. 5, comma 6, nonchè carenza ed illogicità della motivazione, non avendo il Tribunale valutato la condizione di vulnerabilità dell’istante e il suo inserimento nel contesto socioeconomico italiano, attraverso l’attività lavorativa e l’apprendimento della lingua.
Il primo motivo del ricorso è inammissibile perchè la censura proposta si risolve nella richiesta di un riesame di merito della credibilità del ricorrente e della valutazione delle fonti, attuali ed aggiornate esaminate dal Tribunale. Il giudice del merito con esauriente e completa motivazione ha analiticamente spiegato perchè il ricorrente non è credibile e non può dirsi esposto a rischio persecutorio o a quello di danno grave D.Lgs. n. 251 del 2007 ex art. 14, lett. a) e b), ed ha infine esaminato le fonti anche in relazione all’esclusione delle condizioni di cui alla lettera c).
Il secondo motivo è inammissibile perchè non è stata censurata la ratio dell’accertato difetto di integrazione. Invero, il ricorrente si duole che il Tribunale non abbia valutato la sua condizione di vulnerabilità, come desumibile dall’attività lavorativa svolta e dalla conoscenza della lingua, ma non attinge il nucleo della motivazione adottata che ha escluso che tale attività lavorativa, di per sè, possa legittimare il riconoscimento del permesso umanitario in mancanza di una situazione di privazione dei diritti fondamentali nel paese di provenienza.
Nulla per le spese, non avendo il Ministero depositato il controricorso.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 14 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2021