LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GORJAN Sergio – Presidente –
Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18732-2017 proposto da:
C.G.I.L. NAZIONALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EDOARDO D’ONOFRIO n. 43, presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO PACILEO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
PREFETTURA DI ROMA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1013/2017 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 19/01/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/11/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso al Giudice di Pace di Roma la C.G.I.L. proponeva opposizione avverso una serie di ordinanze ingiunzione emesse dalla Prefettura di Roma per violazione dell’art. 23 C.d.S., comma 13 quater, (installazione di cartelli pubblicitari su suolo demaniale, o su area rientrante nel patrimonio degli enti proprietari delle strade, con modalità tali da apportare pericolo per la circolazione). La ricorrente lamentava, in particolare, la mancata audizione personale, che era stata richiesta in occasione della presentazione dei ricorsi al Prefetto avverso i verbali di accertamento e violazione presupposti alle ordinanze ingiunzione impugnate, e la carenza di motivazione di queste ultime.
Con sentenza n. 1712/2015 il Giudice di Pace di Roma rigettava il ricorso.
Interponeva appello avverso detta decisione la C.G.I.L. e, nella resistenza della Prefettura, il Tribunale di Roma, con la sentenza oggi impugnata, n. 1013/2017, dichiarava inammissibile il gravame.
Propone ricorso per la cassazione di detta decisione la C.G.I.L., affidandosi a tre motivi.
La parte intimata non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.
Il ricorso, chiamato all’adunanza camerale dell’8.6.2021, in prossimità della quale la parte ricorrente ha depositato l’avviso di ricezione della notificazione del ricorso introduttivo del presente giudizio di legittimità, è stato rinviato a nuovo ruolo per acquisire il fascicolo del giudizio di merito.
Eseguito l’incombente, il ricorso è stato nuovamente fissato per l’adunanza camerale odierna.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 327 e 149 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perché il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto tardivo l’appello, affermando che esso sarebbe stato notificato il 9.12.2015, laddove esso era stato invece notificato il 1.12.2015, e dunque entro il termine di cui all’art. 327 c.p.c. Ad avviso della ricorrente, infatti, il giudice di merito avrebbe considerato la data di consegna del plico postale, e non quella della sua spedizione.
La sentenza impugnata ha effettivamente affermato, in modo erroneo, la tardività dell’appello, dando atto che esso era stato proposto con citazione, anziché con ricorso, e facendo riferimento non alla data di spedizione del plico postale contenente la notificazione dell’atto, ma a quella della sua effettiva ricezione da parte del destinatario. In tal modo, il Tribunale non ha considerato che con sentenza della Corte Costituzionale n. 477 del 2002 è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale del combinato disposto dell’art. 149 c.p.c. e della L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 4, comma 3, nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell’atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario. Sulla base di tale affermazione, questa Corte ha ritenuto che il cd. principio della scissione degli effetti della notificazione si applichi a tutte le ipotesi in cui, tra la consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario o all’agente postale, ed il suo recapito effettivo al destinatario, sussista una distanza temporale, sul cui decorso il notificante non ha, in concreto, alcun potere di controllo (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 17748 del 30/07/2009, Rv. 609832, relativa alla notifica per posta eseguita direttamente dal difensore della parte, ai sensi della L. n. 53 del 1994, art. 1 e Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4242 del 20/02/2013, Rv. 625228, relativa ad una ipotesi di notificazione eseguita a mezzo posta). L’affermazione contenuta nella sentenza impugnata, dunque, è erronea in diritto.
Tuttavia, poiché nel caso di specie l’impugnazione, che avrebbe dovuto essere proposta con ricorso, è stata introdotta con citazione, il giudice di merito avrebbe dovuto valutarne la tempestività applicando il consolidato insegnamento di questa Corte, secondo cui, in tale eventualità, occorre fare riferimento alla data di deposito dell’atto nella cancelleria del giudice di secondo grado (Cass. Sez. L, Sentenza n. 5150 del 12/03/2004, Rv. 571094; Cass. Sez. L, Sentenza n. 14401 del 10/07/2015, Rv. 636063; Cass. Sez. 6-3, Sentenza n. 25061 del 11/12/2015, Rv. 638032; Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 21153 del 22/07/2021, Rv. 661952; nonché Cass. Sez. 1, Sentenza n. 30688 del 31/12/2008, Rv. 606079).
Dall’esame del fascicolo d’ufficio – consentito al Collegio, in presenza di deduzione di un error in procedendo – emerge che, nel caso di specie, l’atto di citazione con il quale è stata proposta l’impugnazione avverso la sentenza di prime cure è stato iscritto al ruolo in data 11.12.2015. Poiché la sentenza del Giudice di Pace era stata depositata il 5.5.2015, il termine semestrale di cui all’art. 327 c.p.c. scadeva il 5.12.2015; rispetto a tale data, dunque, l’impugnazione – proposta dalla C.G.I.L. con atto di citazione spedito per la notifica in data 1.12.2015, ma iscritta al ruolo in data 11.12.2015 – è tardiva.
La statuizione di inammissibilità del gravame contenuta nella sentenza impugnata, dunque, va mantenuta, pur dovendosi correggere la motivazione a sostegno della stessa, in ottemperanza al principio, pure pacificamente affermato da questa Corte, secondo cui il potere di correzione della motivazione della sentenza impugnata in sede di legittimità è utilmente esercitabile anche in presenza di errores in procedendo, in quanto la disposizione di cui all’art. 384 c.p.c., u.c., nel riferirsi alle “sentenze erroneamente motivate in diritto” comprende tanto l’errore incidente sull’applicazione di norme sostanziali, quanto quello riguardante le norme processuali, essendo il potere di correzione della motivazione – riconosciuto alla Corte di Cassazione dalla disposizione sopra richiamata – espressione del principio di economia processuale (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5962 del 23/04/2001, Rv. 546247; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15810 del 28/07/2005, Rv. 582942; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5894 del 17/03/2006, Rv. 587896; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 1615 del 25/01/2008, Rv. 601623).
Da quanto precede deriva il rigetto del primo motivo di ricorso.
Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, artt. 4 e 6 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perché il Tribunale avrebbe disposto il mutamento del rito, senza considerare il comma 5 del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 4 secondo cui “Gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le norme del rito seguito prima del mutamento. Restano ferme le decadenze e le preclusioni maturate secondo le norme del rito seguito prima del mutamento”. Ad avviso della ricorrente, tale norma escluderebbe la tardività del ricorso, perché la tempestività dell’impugnazione dovrebbe essere apprezzata sulla base del rito, erroneo, seguito dall’appellante, e dunque – essendo stato il gravame proposto con atto di citazione – con riguardo alla data di spedizione del plico contenente l’atto da notificare.
La censura è infondata, in base alle stesse argomentazioni già esposte a confutazione del primo motivo di ricorso.
La tempestività del processo introdotto con citazione, anziché con ricorso, va apprezzata non già con riguardo alla notificazione dell’atto, ma al suo deposito in cancelleria, in modo esattamente speculare a quanto avviene nel caso inverso. Ove infatti il rito debba essere proposto con citazione, e sia invece introdotto con ricorso, la verifica della tempestività della proposizione va eseguita con riguardo alla data della notificazione dell’atto, e non a quella, anteriore, del suo deposito in cancelleria (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12413 del 17/05/2017, Rv. 644082; Cass. Sez. U, Sentenza n. 2907 del 10/02/2014, Rv. 629584; Cass. Sez. U, Sentenza n. 21675 del 23/09/2013, Rv. 627418; Cass. Sez. U, Sentenza n. 8491 del 14/04/2011, Rv. 616563). Ne’ può avallarsi l’interpretazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 4, comma 5, proposta dalla ricorrente, poiché essa si risolve nella sanatoria indiscriminata dell’errore incidente sull’individuazione del rito. Affermare, infatti, che sia sufficiente il rispetto del requisito formale imposto dal rito erroneamente prescelto significa, in concreto, vanificare totalmente la ratio sottesa alla scelta operata dal legislatore per ciascuna singola materia, ed attribuire, per contro, alla parte la facoltà di scegliere, tra le varie forme di atto introduttivo previste dall’ordinamento, quella che, in concreto, le consenta di non incorrere nelle preclusioni o decadenze eventualmente previste dal rito corretto.
La norma in esame, inoltre, fa riferimento soltanto alle preclusioni eventualmente derivanti dall’erronea scelta del rito, e dispone che tali preclusioni non possano essere rimesse in discussione per effetto del suo mutamento; non si riferisce, invece, in alcun modo agli effetti salvifici che potrebbero derivare dall’errore a favore della parte che vi è incorsa. Non è possibile, pertanto, ravvisare una ratio del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 4, comma 5, in senso premiale dell’errore, proprio in funzione dell’appena evidenziata formulazione letterale della disposizione. Quest’ultima, dunque, va interpretata in senso conforme alla volontà del legislatore, anche perché tale interpretazione è l’unica che consente di assicurare la coerenza della disposizione in esame con i principi costantemente affermati da questa Corte in tema di errore incidente sulla scelta del rito.
Con il terzo motivo, invece, la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione della L. n. 241 del 1990, art. 3, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perché il Tribunale avrebbe dovuto rilevare che la Prefettura aveva risposto al ricorso presentato in via amministrativa da C.G.I.L. con un modulo prestampato, privo di qualsiasi motivazione specifica riferita ai provvedimenti contestati.
Alla luce del rigetto dei primi due motivi, la censura in esame va dichiarata inammissibile: l’accertata tardività dell’introduzione dell’appello preclude, infatti, la disamina dei motivi di merito proposti dalla parte appellante, odierna ricorrente.
In definitiva, il ricorso va rigettato.
Nulla per le spese, in assenza di svolgimento di attività difensiva dalla parte intimate nel presente giudizio di legittimità.
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
PQM
la Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile, il 3 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2021