LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 19304/2018 proposto da:
C.C., elettivamente domiciliato in Roma Via Cosseria, 2 presso lo studio dell’avvocato Buccellato Francesca, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Raffaelli Natalina;
– ricorrente –
contro
G.G.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 468/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 13/04/2018;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/10/2021 da Dott. CRICENTI GIUSEPPE.
FATTI DI CAUSA
1.- G.G., ha percepito, a far data dallo scioglimento del matrimonio contratto con C.C., un assegno di mantenimento di 200 Euro al mese. Il matrimonio, tuttavia, è stato annullato dal Tribunale della Signatura Apostolica, e questa decisione è stata resa esecutiva in Italia, con sentenza della Corte di Appello di Ancona del *****.
A seguito di tale delibazione, e dunque a seguito della nullità del matrimonio anche per l’ordinamento italiano, la Corte di Appello di Catanzaro ha dichiarato non più dovuto l’assegno di mantenimento – di cui, come si è detto, godeva la G. – a far data dalla delibazione, ossia dal passaggio in giudicato della sentenza che l’ha pronunciata.
Conseguentemente, il C., ritenendo che quanto percepito dalla ex moglie tra la decisione anconetana di delibazione della sentenza di nullità del matrimonio e la decisione catanzarese che ha dichiarato non più dovuto retroattivamente – il mantenimento, fosse indebitamente percepito, ha notificato precetto per la restituzione, ed ha indicato, nel medesimo precetto, elezione di domicilio presso il suo difensore in Catanzaro.
Tuttavia, la ricorrente ha proposto opposizione presso il Tribunale di Macerata, disattendendo quindi l’elezione di domicilio fatta dal creditore.
2.-Quest’ultimo si è costituito nel giudizio di opposizione, presso il Tribunale di Macerata, ed ha eccepito l’inesistenza della notifica, in quanto fatta non già nel domicilio eletto ma in latro luogo: eccezione, accolta, inizialmente dal Tribunale. La Corte di Appello, adita dalla ex coniuge opponente, ha invece ritenuto non già inesistente, bensì nulla la notifica della opposizione a precetto in un luogo diverso dal domicilio eletto, con conseguente sanatoria dovuta alla costituzione in giudizio del destinatario della medesima.
Con la stessa decisione poi la Corte di Appello di Ancona ha rilevato d’ufficio che il titolo esecutivo fatto valere (la sentenza catanzarese che riteneva retroattivamente non più dovuto l’assegno) non era efficace, in quanto non conteneva espressamente una condanna alla restituzione.
Infine, ha rilevato la Corte di Appello che comunque le somme medio tempore percepite dalla ex coniuge non andassero restituite in quanto, avendo titolo in un assegno di mantenimento, e dunque svolgendo una funzione alimentare, non sono ripetibili sulla base di una giurisprudenza di questa Corte.
3.-Queste rationes decidendi sono censurate dal ricorrente con quattro motivi di ricorso. L’intimata non si è costituita. Il ricorrente ha depositato memoria. Il Pm ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
5.-Il primo motivo denuncia genericamente nullità della sentenza per error in procedendo.
Il ricorrente assume che la Corte di Appello ha rilevato d’ufficio la nullità del titolo esecutivo, rectius la sua inefficacia, senza preventivamente stimolare il contraddittorio sul punto.
Questa censura è parte anche del secondo motivo, che denuncia violazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 101 c.p.c., ribadendo che la Corte non poteva ritenere d’ufficio la nullità o inefficacia del titolo senza preventivo contraddittorio delle parti su tale questione.
I motivi sono fondati.
Infatti, è vero quanto assume la Corte di Appello circa il potere del giudice di verificare d’ufficio la validità del titolo esecutivo, ossia di farlo anche se non v’e’ eccezione dell’opponente. Ma, la rilevabilità d’ufficio non comporta che si debba prescindere dal sentire le parti su una questione che pregiudica la controversia, e sulla quale dunque esse hanno diritto di contraddire.
E’ principio affermato da questa Corte che “il titolo esecutivo giudiziale, ai sensi dell’art. 474 c.p.c., comma 2, n. 1, non si identifica, né si esaurisce, nel documento giudiziario in cui è consacrato l’obbligo da eseguire, essendo consentita l’interpretazione extratestuale del provvedimento, sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui esso si è formato. Ne consegue che il giudice dell’opposizione all’esecuzione non può dichiarare d’ufficio la illiquidità del credito, portato dalla sentenza fatta valere come titolo esecutivo, senza invitare le parti a discutere la questione e a integrare le difese, anche sul piano probatorio” (Sez. Un. 11066/2012).
Invero non risulta che, prima di rilevare d’ufficio la questione della nullità del titolo, la Corte abbia provocato il contraddittorio delle parti sulla questione. Ne’ la questione della nullità del titolo era stata posta da alcuna delle parti. Ne dà atto la stessa Corte di Appello ove rileva che “pur non avendo l’opponente dedotto la mancanza del titolo esecutivo, la verifica dell’effettiva esistenza dello stesso, non affrontata neppure implicitamente dal giudice, deve essere compiuta in questa sede…”.
Dunque, risulta chiaramente che il giudice di merito ha rilevato d’ufficio la nullità del titolo esecutivo, senza provocare su tale questione il contraddittorio tra le parti, contravvenendo alla regola di giudizio prima ricordata.
L’accoglimento di questo motivo rende assorbiti gli altri.
6.- Il ricorso va dunque accolto in tali termini.
PQM
La Corte accoglie primo e secondo motivo, dichiara assorbiti gli altri. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Ancona, in diversa composizione, anche per le spese.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2021