LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –
Dott. GUIZZI Stefano Giaime – rel. Consigliere –
Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 18225-2019 proposto da:
MINISTERO DELLA SALUTE, *****, elettiva mente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende “ex lege”;
– ricorrente –
contro
P.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI GRACCHI 11, presso lo studio dell’avvocato AMINA LABBATE, che lo rappresenta e difende unitamente all’Avvocato Giuliano FINA;
– controricorrente e ricorrente incidentale-
Nonché contro MINISTERO DELLA SALUTE, *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende “ex lege”;
– controricorrente al ricorso incidentale –
e ASL BRINDISI;
– intimata –
avverso la sentenza n. 335/2019 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 02/04/2019;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/10/2021 dal Consigliere Dott. Stefano Giaime GUIZZI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NARDECCHIA Giovanni Battista, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e per l’accoglimento del solo primo motivo del ricorso incidentale;
udito per il controricorrente e ricorrente incidentale l’Avvocato Giuliano FINA che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e per l’accoglimento di quello incidentale.
FATTI DI CAUSA
1. Il Ministero della Salute ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 335/19, del 2 aprile 2019, della Corte di Appello di Lecce, che – accogliendo solo parzialmente il gravame esperito da P.L., avverso la sentenza n. 4055/13, del Tribunale di Brindisi, sezione distaccata di Ostuni – ha così provveduto.
Essa, dopo aver escluso, in via preliminare e con sentenza non definitiva (non impugnata), la prescrizione del diritto dell’appellante al risarcimento dei danni per aver contratto infezione da HCV in conseguenza di un’emotrasfusione avvenuta nel *****, ha ritenuto di poter scomputare dall’importo del credito risarcitorio del P. le sole somme già percepite dal medesimo a titolo di indennizzo, ai sensi della L. 2 febbraio 1992, n. 210, e non pure quelle “percipiende”.
2, Tn punto di fatto, il ricorrente riferisce che il P. ebbe a convenirlo in giudizio, unitamente all’Azienda Sanitaria Locale di Brindisi, per conseguire il risarcimento dei danni da emotrasfusione da sangue infetto, somministrata tra il *****.
Il Ministero eccepiva – oltre al difetto di competenza territoriale del giudice adito e all’intervenuta prescrizione del credito risarcitorio – il proprio difetto di legittimazione passiva, nonché l’insussistenza del nesso causale tra il trattamento trasfusionale e l’infezione riportata dall’attore. Costituitasi in giudizio anche l’ASL di Brindisi, l’adito Tribunale – ritenuta la propria competenza – accoglieva la preliminare eccezione di prescrizione del diritto.
Proposto gravame dal P., nella resistenza di entrambi i convenuti appellati, la Corte leccese – innanzi alla quale il Ministero, oltre a reiterare le eccezioni e difese già rassegnate in primo grado, chiedeva, comunque, lo scomputo, dal credito eventualmente spettante al P., delle somme dallo stesso “percepite e percipiende” a titolo di indennizzo “ex lege” n. 210 del 1992, essendo stata la relativa domanda presentata in data 27 dicembre 2003 e il beneficio riconosciuto il 27 marzo 2006 pronunciava, dapprima, sentenza non definitiva (con la quale, come detto, escludeva l’intervenuta prescrizione), riconoscendo poi, con la sentenza definitiva oggi impugnata, il credito dell’appellante, parzialmente compensandolo, tuttavia, con le somme già dallo stesso percepite a titolo di indennizzo.
3. Avverso la decisione della Corte salentina ricorre per cassazione il Ministero, sulla base di due motivi.
3.1. Il primo motivo denunzia – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), – omessa pronuncia sulla richiesta dell’allora appellato Ministero di scomputo anche delle somme “erogande” (o meglio, percipiende) a titolo di indennizzo.
3.2, Il secondo motivo denunzia – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – violazione degli artt. 2043 e 2059 c.c., per avere il giudice di appello escluso lo scomputo anche dei ratei futuri.
Rileva, al riguardo, il ricorrente che con riferimento a tale operazione si applicano – come anche chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte con le sentenze nn. 12564, 12565, 12566, 12567 del 22 maggio 2018 – i principi relativi alla c.d. “compensatiti lucri cum damno”, che costituisce eccezione in senso lato, rilevabile anche d’ufficio dal giudice.
4. Il P. ha resistito, con controricorso, all’avversaria impugnazione, proponendo anche ricorso incidentale, articolato su due motivi.
4.1, in punto di fatto, il controricorrente evidenzia come, all’esito della consulenza tecnica d’ufficio disposta dal giudice di appello, l’ausiliario del giudice, quanto al danno biologico lamentato da esso P., “distingueva il pregiudizio stimabile all’epoca della proposizione della domanda (2007), che percentualizzava nella misura del 40%, dal danno ravvisabile alla data del deposito della CTU, quantificato nell’ordine del 65%”, Sempre in punto di fatto, il P. sottolinea come la Corte territoriale, “sopperendo ad un deficit istruttorio della difesa del Ministero”, abbia rimesso la causa sul ruolo, con ordinanza del 19 marzo 2018, invitando l’appellato “a documentare le somme percepite dal Sig. P. a titolo indennizzo”, sollecitandolo, in particolare, “a produrre il relativo prospetto”, tanto che il Ministero faceva seguire “la produzione della tabella importo indennizzi”.
4.1.1. Tanto premesso, con il primo motivo di ricorso incidentale, il P. denuncia – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – violazione e falsa applicazione degli artt. 1223 e 1243 c.c., oltre che dell’art. 2697 c.c., nonché degli artt. 167 e 183 c.p.c., lamentando anche la violazione di consolidati principi giurisprudenziali, dolendosi pure dell’illegittimità dell’ordinanza istruttoria suddetta.
Il ricorrente incidentale, pur dichiarando di non ignorare i recenti arresti delle Sezioni Unite sulla “compensatio lucri cum damno”, evidenzia come la questione del defalco sia stata “filtrata” dalla giurisprudenza di questa Corte attraverso “preclusioni e decadenze istruttorie che il giudice è comunque tenuto a verificare prima di procedere all’effettiva determinazione del quantum concretamente spettante al danneggiato”.
Orbene, nella specie, la produzione delle tabelle da parte del Ministero risulterebbe “ampiamente tardiva” oltre che non idonea “a dimostrare i versamenti effettuati” in favore di esso P., visto che “l’astratta spettanza di una somma suscettibile di essere compresa tra un minimo ed un massimo, a seconda della patologia riconosciuta, non equivale alla sua corresponsione e non fornisce elementi per individuarne l’esatto ammontare”.
4.1.2. Il secondo motivo denunzia – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – violazione e falsa applicazione dell’art. 1223 c.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 1223 c.c., nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 153 e 183 c.p.c.
La censura investe la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto di liquidare il danno alla salute, in applicazione delle c.d. “tabelle milanesi”; con riferimento alla percentuale di invalidità permanente esistente al momento della domanda (40%), e non a quella maggiore (63%) riscontrata dal CTU al momento della stesura del proprio elaborato, richiamando, sul punto, il principio, enunciato da questa Corte in materia di danni incrementali, che ravvisa, in tale caso, un’ipotesi di rimessione in termini.
5. l’ASL di Brindigi è rimasta coro intimata.
6. Il Ministero ha resistito, con controricorso, all’impugnazione incidentale del P..
7. La trattazione dei presenti ricorsi, disposta in origine per l’adunanza camerale della Sesta Sezione del giorno 16 luglio 2020, è stata rinviata, all’esito della stessa, in pubblica udienza, dato il rilievo nomofilattico delle questioni, in particolare quella concernente l’operatività della cd. “compensatio lucri cum damno” in relazione alle somme “percipiende” a titolo di indennizzo; ai sensi della L. 2 febbraio 1992, n. 210.
RAGIONI DELLA DECISIONE
8. Il ricorso principale è inammissibile; in ciascuno dei due motivi in cui si articola.
8.1. il primo motivo, in particolare, presenta tre distinti profili di inammissibilità.
8.1.1. Il motivo denuncia, come sopra illustrato, il vizio di omessa pronuncia sull’eccezione di scomputo delle somme “percipiende” dal P., a titolo di indennizzo “ex lege” n. 210 del 1992.
Orbene, il ricorrente principale afferma che la deduzione dell’eccezione fu effettuata nella comparsa di costituzione in appello (a pag. 8), senza, tuttavia, null’altro aggiungere e precisare. In particolare, il Ministero della Salute non riproduce i termini dell’eccezione formulata, donde la necessità di dare seguito al principio secondo cui, in sede di giudizio di legittimità, “il vizio di omessa pronuncia ai sensi dell’art. 112 c.p.c. Può essere dedotto anche in relazione ad un’eccezione ma “Alla duplice condizione che essa risulti formulata inequivocabilmente, in modo da rendere necessaria una pronuncia su di essa e che sia stata riportata nel ricorso per cassazione nei suoi esatti termini con l’indicazione specifica dell’atto difensivo o del verbale di udienza in cui era stata proposta” (da ultimo, Cass. Sez. 2, sent. 16 febbraio 2018, n. 3845, Rv. 647804-01; nello stesso senso già Cass. Sez. 6-5, ord. 28 novembre 2014, n. 25299, Rv. 63370-01).
D’altra parte, poi, il ricorrente neppure dichiara – al fine di esentarsi dall’onere di produzione di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), – di voler fare riferimento, allo scopo di conformarsi al disposto di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), alla presenza della comparsa di costituzione in appello nel fascicolo di ufficio del secondo grado di giudizio, di cui sia stata, in ipotesi richiesta, la trasmissione, così come ritenuto ammissibile dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. Sez. Un., sent. 3 novembre 2011, n. 22726, Rv. 619317-01; in senso conforme; da ultimo; Cass. Sez. 3, ord. 8 maggio 2021, n. 11805; Rv. 661377-01).
8.1.2. Inoltre, il presente motivo di ricorso risulta privo del carattere della specificità, imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4).
Se è vero, infatti, che il motivo, per essere specifico, deve “articolarsi nella enunciazione di tutti i fatti e di tutte le circostanze idonee ad evidenziarlo” (tra le molte, in motivazione, Cass. Sez. Un., sent. 20 marzo 2017, n. 7074, non massimata sul punto), deve, nella specie, rilevarsi che il presente motivo di ricorso non descrive gli elementi fattuali dell’eccezione sollevata (vale a dire, le circostanze di fatto idonee ad evidenziare che il P. avrebbe percepito somme “de futuro”), sicché la sua formulazione non consente di comprendere il senso dell’eccezione rispetto al “devolutum” in appello.
Una carenza descrittiva, questa, che rimane rilevante ancorché si ipotizzi che quella concernente le indennità “percipiende” sia un’eccezione a rilievo anche officioso, giacché pure un’eccezione siffatta deve, comunque, basarsi su elementi fattuali che siano entrati nel processo per le allegazioni delle parti o in virtù delle emergenze istruttorie.
8.1.3. Il tutto, infine, senza tacere – ad evidenziare, così, il terzo dei profili di inammissibilità dei quali si faceva cenno – che il ricorrente principale ha pure omesso di chiarire se (e dove), in sede di precisazione delle conclusioni, l’eccezione relativa alle some “percipiende” sia stata mantenuta, dovendosi qui ribadire che “la mancata riproposizione di un’eccezione al momento della precisazione delle conclusioni ne comporta l’abbandono, assumendo rilievo solo la volontà espressa della parte, in ossequio al principio dispositivo che informa il processo civile” (da ultimo, Cass. Sez. 3, ord. 13 settembre 2019, n. 22887, Rv. 654941-01).
8.2. Anche il secondo motivo di ricorso principale è inammissibile.
8.2.1. Esso censura la sentenza impugnata non più nella prospettiva dell’omissione di pronuncia, ma – assumendo il carattere officioso dell’eccezione di “compensatio” relativa alle somme “percipiende” ai sensi della L. n. 210 del 1992 – per non avere la Corte territoriale provveduto autonomamente a defalcare, dal risarcimento liquidato al P., le somme di cui lo stesso avrebbe fruito, in futuro, a titolo di indennizzo.
Senonché, quanto già sopra rilevato a proposito della carente indicazione degli elementi fattuali, integratori dell’eccezione di “compensatio” relativa alle somme “percipiende”, e ciò sotto il profilo sia dell’inosservanza dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), sia del difetto di specificità del motivo, rende anche il presente motivo inammissibile per le medesime ragioni.
9. Il ricorso incidentale e’, invece, inefficace.
9.1. Inammissibile l’impugnazione principale, quella incidentale diventa inefficace, ai sensi dell’art. 334 c.p.c., comma 2: essendo stata la sentenza impugnata notificata il 30 aprile 2019, il ricorso incidentale, in quanto notificato il 15 luglio successivo, ha assunto il carattere di impugnazione incidentale tardiva.
9.1 le spese del presente giudizio di legittimità vanno integralmente compensate tra le parti, sussistendo – a norma dell’art. 92 c.p.c., comma 2, (nel testo risultante dopo la prima diverse modifiche legislative ad esso apportate, ovvero quella di cui alla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 4, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, art. 39-quater, convertito con modifiche dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51, testo applicabile “ratione temporis” al presente giudizio, essendo stato il primo grado dello stesso instaurato con citazione notificata il 20 giugno 2007) – “giusti motivi” in tal senso.
Tali motivi – da indicare esplicitamente in motivazione, secondo il disposto dell’art. 92 c.p.c., comma 2, come (temporaneamente) modificato dalle norme di legge sopra meglio richiamate – vanno identificati nel carattere controverso, come si notava, delle condizioni richieste per poter operare il defalco, dalle somme dovute a titolo di risarcimento danni in forza della trasfusione di sangue infetto, delle somme “percipiende” a titolo di indennizzo “ex lege” n. 210 del 1992, il cui rilievo nomofilattico ha richiesto, del resto, fissazione di pubblica udienza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e inefficace quello incidentale, compensando integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, all’esito di pubblica udienza della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 27 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2021