LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –
Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 16125/2019 proposto da:
C.C., e O.G., elettivamente domiciliati in Roma, alla via Giuseppe Ferrari n. 35, presso lo studio dell’avvocato Marzi Massimo Filippo, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato Maiolino Angelo;
– ricorrente –
contro
Intrum Italy S.p.a., in persona del legale rappresentante in carica, quale procuratrice di Penelope SPV S.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in Roma al largo di Torre Argentina n. 11, presso lo studio dell’avvocato Martella Dario, rappresentato e difeso dall’avvocato Maturo Andrea;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1472/2019 della CORTE d’APPELLO di VENEZIA, depositata il 05/04/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/10/2021 dal Consigliere relatore Dott. Cristiano Valle, osserva quanto segue.
FATTI DI CAUSA
Su ricorso della Cassa di Risparmio del Veneto S.p.a., il Tribunale di Bassano del Grappa emise decreto ingiuntivo, per oltre quarantaduemila Euro, nei confronti di O.G., quale obbligato principale e della di lui madre, C.C., nella qualità di fideiussore, per due esposizioni debitorie relative a due diversi contratti, di cui uno di conto corrente e l’altro di finanziamento.
Proposta opposizione, da O.G. e da C.C., il Tribunale di Bassano del Grappa revocò il monitorio e in accoglimento della domanda dell’ O. e della C. condannò la banca al risarcimento del danno, quantificato in oltre Euro diciassettemila, dopo avere effettuata compensazione parziale con il credito portato dal monitorio.
La Corte di Appello di Venezia, adita dalla Cassa di Risparmio del Veneto S.p.a., nel ricostituito contraddittorio delle parti, ha accolto l’impugnazione e rigettato l’opposizione al monitorio, con condanna dell’ O. e della C. al pagamento delle spese processuali.
Avverso la sentenza d’appello ricorrono, con atto affidato a tre motivi, O.G. e C.C..
Resiste con controricorso Intrum Italy S.p.a., quale procuratrice di Penelope SPV S.r.l., cessionaria del credito litigioso.
Per l’adunanza camerale del 06/10/2021, fissata ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c. (come inserito dal comma 1, lett. f), del D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1 bis conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197), il Pubblico Ministero non deposita conclusioni scritte e la sola parte ricorrente deposita memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso censura come segue la sentenza d’appello.
Il primo motivo deduce violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione agli artt. 2204,1228,2049 e 1337 c.c. ed afferma che i colloqui intercorsi tra il cliente O.G. e il direttore della filiale della banca integravano le trattative idonee a configurare, a seguito della loro interruzione, la responsabilità precontrattuale, ritenuta sussistente dal Tribunale e negata dalla Corte territoriale.
Il secondo motivo deduce violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in relazione all’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 evidenziando contrasto nella motivazione tra affermazioni inconciliabili quali la “pendenza di un iter conseguente alla richiesta di concessione del mutuo da parte dell’ O., e dare conto delle assicurazioni ricevute dal direttore Co. in funzione della sperata erogazione da parte di Carive” e “ad essi non può attribuirsi il significato di una fase preliminare alla stipula del mutuo” e la mancata considerazione della circostanza che il direttore della filiale era a conoscenza che il mutuo richiesto dall’ O. si sarebbe aggiunto alle pregresse pendenze restitutorie in capo allo stesso.
Il terzo, e ultimo, motivo, pone censura di violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4 in relazione agli artt. 2727 e 2729 c.c. e agli artt. 115 e 116 codice di rito, per avere la Corte territoriale omesso, nella selezione e valutazione delle risultanze probatorie e comunque nella formazione del convincimento, la valutazione complessiva di tutti gli elementi indiziari acquisiti al fine di accertare se essi, ancorché singolarmente sforniti di inequivoca valenza indiziaria, non fossero comunque in grado di acquisirla se valutati unitariamente nella loro sintesi.
Il primo motivo è infondato, ove non inammissibile, in quanto basato sull’assunto, indimostrato, che i colloqui intercorsi tra O.G. e l’allora direttore della filiale della Cassa di Risparmio del Veneto S.p.a. di Bassano del Grappa concretizzassero delle vere e proprie trattative, che il Co. poteva condurre fino alla conclusione del contratto di finanziamento in quanto institore della banca.
L’assunto è privo di riscontro in quanto la sentenza d’appello ha negato, alle pag. 9 e 10, con logica e congrua motivazione, che i colloqui intercorsi tra l’ O. e il Co. concretizzassero delle trattative, e che, conseguentemente, fosse individuabile una responsabilità precontrattuale della banca, affermando, invece, che era in corso un’istruttoria per la concessione del mutuo in favore dell’ O. (e si era, quindi, ancora in una fase prodromica alle trattative) e che in tal senso doveva essere letta la richiesta di documentazione riscontrata dall’ O. con la sua missiva.
La sentenza d’appello precisa, inoltre, alla pag. 10, che la fase delle trattative non poteva ancora dirsi aperta, in quanto era appunto ancora in corso l’istruttoria. Parte ricorrente non riporta, inoltre, le parti salienti della sentenza del Tribunale relative alla sussistenza della responsabilità precontrattuale, ai sensi dell’art. 1337 c.c.
Il secondo motivo è del pari infondato, con riferimento alla prima censura, relative alle parti in esso riportate, della sentenza d’appello, in quanto facenti perno su dichiarazioni testimoniali, relative alle assicurazioni (asseritamente) ricevute dal direttore Co., non adeguatamente riportate e, inoltre, di non univoca valenza, come risulta dalla stessa sentenza d’appello, ed è inammissibile, nella seconda censura, in quanto incentrata sul fatto che il direttore della banca fosse a conoscenza della pregressa pendenza restitutoria del C., circostanza questa che non assume alcuna specifica rilevanza nell’ambito del percorso motivazionale della sentenza impugnata. Il motivo altresì, al pari del primo e dell’ultimo, non attacca in alcun modo l’affermazione del giudice d’appello relativo alla valenza decisiva della segnalazione alla centrale dei rischi nei confronti dell’ O., al fine di escludere che vi fosse stata una responsabilità precontrattuale della banca, in quanto la detta segnalazione sarebbe stata, di per sé sola, circostanza idonea ad escludere la concessione del prestito. Sul punto si ribadisce, peraltro, che in tema di responsabilità precontrattuale deve valutarsi anche il comportamento della parte che assuma di essere adempiente (Cass. n. 18748 del 12/07/2019 Rv. 654454 – 01): “Ai fini dell’accertamento della responsabilità precontrattuale, il giudice di merito, dopo aver individuato il comportamento della parte che si assume contrario ai doveri di correttezza, deve altresì considerare l’idoneità di tale condotta ad ingenerare nella controparte l’idea di una rottura ingiustificata delle trattative e in tale valutazione non può prescindere dal comportamento tenuto dalla stessa parte adempiente”.
Il terzo motivo è pure infondato, ove non inammissibile, in quanto si appunta sul mancato svolgimento del ragionamento presuntivo, ma in concreto chiede una diversa valutazione di elementi di prova già adeguatamente soppesati dal giudice di appello e non ritenuti di peso determinante. La censura e’, inoltre, malamente articolata, con riferimento al ragionamento presuntivo, ovvero alla sua (mancata) corretta effettuazione, posto che, come affermato da questa Corte con decisione (Cass. n. 03541 del 13/02/2020 Rv. 657016 – 01) che il Collegio condivide ed alla quale intende dare seguito: “In sede di legittimità è possibile censurare la violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. solo allorché ricorra il cd. vizio di sussunzione, ovvero quando il giudice di merito, dopo avere qualificato come gravi, precisi e concordanti gli indizi raccolti, li ritenga, però, inidonei a fornire la prova presuntiva oppure qualora, pur avendoli considerati non gravi, non precisi e non concordanti, li reputi, tuttavia, sufficienti a dimostrare il fatto controverso”.
Il ricorso e’, nel riscontro di ragioni di infondatezza e di inammissibilità delle censure che muove, infondato.
Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, valutati il valore della controversia e l’attività processuale, sono liquidate come da dispositivo.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto (Sez. U n. 04315 del 20/02/2020).
PQM
Rigetta il ricorso;
condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di lite, che liquida in Euro 5.200,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione terza civile, il 6 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2021
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