Corte di Cassazione, sez. III Civile, Sentenza n.40999 del 21/12/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20473/2020 proposto da:

D. Spa, elettivamente domiciliata in Roma Via Luigi Lilio 95 presso lo studio dell’avvocato Carsillo Teodoro, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Mercuzio Securitisation Srl;

– intimata –

nonché contro Unicredit Spa, elettivamente domiciliata all’indirizzo p.e.c.

studiolegalelombardo.legalmail.it, rappresentata e difesa dall’avvocato Lombardo Danilo;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

nonché contro Fallimento ***** Srl in persona curatore, elettivamente domiciliato in Roma Via Anicia, 6 presso lo studio dell’avvocato Bastoni Enrica, rappresentata e difesa dall’avvocato Bassu Giuseppe;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 119/2020 della CORTE D’APPELLO SEZ.DIST. DI di SASSARI, depositata il 30/03/2020;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/10/2021 da Dott. PORRECA PAOLO.

RILEVATO

Che:

il Fallimento ***** s.r.l. conveniva in giudizio Unicredit s.p.a. chiedendone la condanna al pagamento di somme percepite all’esito di due procedure esecutive immobiliari avviate dalla società evocata in lite quale creditore fondiario, esponendo che la domanda d’insinuazione al passivo proposta da Capitalia, s.p.a., poi Unicredit, s.p.a., era stata respinta, sicché l’assegnazione provvisoria delle somme effettuata in sede di esecuzione individuale era venuta meno;

il Fallimento chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa la cessionaria del credito – tale indicata anche come soggetto percettore delle somme da Unicredit s.p.a. – ossia Aspra Finance, s.r.l., e all’esito si costituiva, quale ulteriore cessionaria, la doBank, s.p.a., poi divenuta D., s.p.a., che chiedeva la revoca della chiamata indicata come illegittima e la sospensione del giudizio per pregiudizialità rispetto a quello, ancora pendente, di opposizione allo stato passivo;

il giudizio veniva sospeso, riassunto dopo la sopravvenuta definitività del rigetto dell’opposizione allo stato passivo, e definito dal Tribunale con l’accoglimento della domanda, la condanna in solido della convenuta e della chiamata, in uno all’ulteriore condanna per responsabilità processuale aggravata;

il Tribunale osservava come fosse pacifico che, stante la dichiarazione di fallimento intervenuta, il presupposto per la prosecuzione dell’esecuzione individuale da parte del creditore fondiario era duplice, ossia la sussistenza del credito e la sua ammissione al passivo, in difetto della quale non era possibile trattenere le somme percepite in sede esecutiva a titolo meramente provvisorio;

aggiungeva il Tribunale che il rifiuto di dare esecuzione al giudicato di rigetto dell’insinuazione allo stato passivo, la mancata contestazione della percezione delle somme e la condotta processuale dilatoria manifestata dall’istanza di sospensione del giudizio, giustificavano la condanna ex art. 96 c.p.c., comma 3;

la Corte di appello respingeva il gravame osservando, d’altra parte, che:

– non era stata censurata la statuizione concernente il diritto alla ripetizione delle somme in mancanza di ammissione al passivo fallimentare;

– la comparsa di costituzione del nuovo difensore di doBank s.p.a. ferma la posizione di Mercuzio Securitisation, s.r.l., ultimo cessionario pure costituito in lite, non aveva introdotto un appello incidentale, risolvendosi in deduzioni argomentative;

– le questioni devolute in seconde cure erano, pertanto, circoscritte alla eccezione di difetto di legittimazione passiva di Unicredit e all’intervenuta estensione del contraddittorio al terzo chiamato, già sollevate in prime cure, alla regolazione delle spese processuali e alla fondatezza della responsabilità processuale aggravata;

– in questa cornice, Unicredit e doBank, salvi i rapporti interni, dovevano rispondere a titolo solidale della restituzione, quale percettore delle somme la seconda, e soggetto che aveva disposto delle stesse permettendone l’incameramento alla società (Aspra, allora cessionaria) che non aveva preso parte del processo esecutivo e cui Unicredit aveva ceduto il credito concorrendo al pregiudizio subito dall’amministrazione fallimentare;

– le spese andavano ridotte per scaglione, liquidando anche quelle per la fase istruttoria consistita nella produzione di documenti;

– la responsabilità processuale aggravata era giustificata dalla procrastinazione del pagamento nonostante il giudicato sul rigetto dell’insinuazione al passivo e la mancata contestazione del diritto alla ripetizione delle somme da parte della Curatela;

avverso questa decisione ricorre per cassazione D., s.p.a., articolando quattro motivi, e con ricorso incidentale Unicredit, s.p.a., declinando cinque motivi;

resiste con controricorso il Fallimento ***** s.r.l.; ha depositato memoria la Curatela fallimentare; ha depositato conclusioni scritte il Pubblico Ministero.

RILEVATO

Che:

con il primo motivo del ricorso principale D. prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112,163 c.p.c., art. 183 c.p.c., comma 5, art. 269 c.p.c., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di constatare che dapprima era stata domandata la chiamata in causa senza specificarne il titolo e tratteggiando comunque l’alternatività della responsabilità del chiamato rispetto a quella del convenuto, e poi declinata la stessa come solidale, quale infine accolta dal giudicante di merito, con innovazione inammissibile, posto inoltre che l’esigenza della medesima chiamata non era insorta a seguito delle difese della parte convenuta, erroneamente citata, in tesi, dall’attore;

con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di rilevare officiosamente, a maggior ragione dopo quanto evidenziato in tal senso nella comparsa di costituzione a mezzo di nuovo difensore in secondo grado, che alla fattispecie si applicava la disciplina del credito fondiario pregressa alla riforma apportata dal D.Lgs. n. 385 del 1993, stante il disposto transitorio dell’art. 161 di quel testo, e il regime fallimentare anteriore alle novelle legislative del 2006 e 2007, sicché la Curatela avrebbe dovuto intervenire in sede esecutiva individuale e opporsi al progetto di distribuzione, per evitare che su quello scendesse una preclusione “pro iudicato”;

con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione del R.D. n. 646 del 1905, art. 42 e L.Fall., art. 52, nel testo anteriore al D.Lgs. n. 5 del 2006, che escludevano la necessità dell’insinuazione al passivo, imponendo invece l’intervento dell’amministrazione fallimentare nell’esecuzione individuale, così venendo soddisfatta l’esigenza di sottoporre quella al concorso sostanziale, con la conseguenza dell’inammissibilità dell’azione di ripetizione, essendo mancati interventi e contrasti ai piani di riparto delle espropriazioni immobiliari in parola;

con il quarto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 569 c.p.c. e ss., e 2770 c.c., poiché la Corte di appello avrebbe errato permettendo alla Curatela di locupletare. ingiustamente anche le spese sostenute dal creditore procedente all’esecuzione individuale;

con il primo motivo del ricorso incidentale di Unicredit si prospetta la violazione e falsa applicazione della L.Fall., artt. 51 e 52, art. 113, c.p.c., poiché la Corte di appello avrebbe errato affermando il giudicato sul diritto alla ripetizione delle somme in questione, posto che, a maggior ragione in forza delle eccezioni svolte dal nuovo difensore della doBank, avrebbe dovuto rilevare officiosamente l’inammissibilità dell’azione della Curatela;

con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2033,1292,1294, c.c., artt. 81,115,116 c.p.c., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che, al di là dell’indicazione nominale della deducente nel piano di riparto approvato in sede di esecuzione individuale, il percettore delle somme era stato il diverso cessionario, non potendo confondersi il credito ceduto con quello soddisfatto dall’importo ricavato e oggetto di disposizione in sede di espropriazione immobiliare, e non potendo che essere Aspra Finance s.p.a., quale per tempo cessionario, il titolato a incassare quelle somme di cui, quindi, la deducente non si era appropriata in alcun modo, secondo quanto risultava dalla documentazione acquisita e obliterata dal Collegio di merito;

con il terzo motivo si prospetta la violazione dell’art. 112 c.p.c., poiché la Corte di appello avrebbe errato omettendo di chiarire come si potesse conciliare il regime della solidarietà passiva con la responsabilità di non era stato “accipiens” delle somme in oggetto;

con il quarto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., e del D.M. n. 55 del 2014, poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che non avrebbe potuto condannare alle spese la deducente, in quanto non legittimata passivamente, e non avrebbe comunque potuto liquidare le spese della fase istruttoria che non si era svolta;

con il quinto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 96 c.p.c., comma 3, poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che nessuna responsabilità processuale aggravata avrebbe potuto configurarsi atteso che il giudicato di cui si era indicata la mancata esecuzione non era di condanna ma di rigetto dell’insinuazione al passivo, la spettanza delle somme di cui era stata pretesa la restituzione era stata contestata legittimamente, e la sospensione del giudizio per pregiudizialità era stata anche accolta, concretando l’esercizio del normale diritto di difesa, pertanto affatto abusivo;

Rilevato che:

preliminarmente deve respingersi l’eccezione di carenza di procura speciale di D. sollevata dall’amministrazione fallimentare;

la procura è a margine del ricorso e fa riferimento specifico e comunque idoneo alla sentenza della Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari n. 119 del 2020, oggetto dell’odierno giudizio;

deve parimenti respingersi l’eccezione di tardività del ricorso di Unicredit, formulata sempre dal Fallimento, posto che tutte le volte che il ricorrente principale metta in discussione l’assetto di interessi derivante dalla sentenza alla quale l’impugnante incidentale aveva prestato altrimenti ovvero sino ad allora acquiescenza, sorge uno specifico interesse al gravame incidentale stesso, proprio perciò da questa Corte ammesso anche ai sensi dell’art. 334 c.p.c. (cfr., ad esempio, proprio in tema, tipico, di obbligazioni solidali, Cass., 16/11/2015, n. 23396, Cass., 25/01/2018, n. 1879, Cass., 12/03/2018, n. 5876, Cass., 15/06/2018, n. 15770, Cass., 20/11/2020, n. 26426, che hanno ripreso e confermato l’orientamento riferibile a Cass., 27/11/2007, n. 24627);

del resto, una diversa e più restrittiva interpretazione indurrebbe ciascuna parte a cautelarsi proponendo un’autonoma impugnazione tempestiva sulla statuizione implicata e rispetto alla quale è rimasta soccombente, con inevitabile proliferazione dei processi d’impugnazione (cfr., Cass., 12/07/2018, n. 18415, Cass., 30/05/2018, n. 13651, Cass., n. 26426 del 2020, cit.);

in altri termini, l’impugnazione incidentale tardiva è sempre ammissibile, a tutela della reale utilità della parte, ove l’impugnazione principale metta in discussione l’assetto d’interessi derivante dalla sentenza cui la parte non impugnante aveva prestato acquiescenza, con la conseguenza che è ammissibile anche se riguarda un capo della decisione diverso da quello oggetto del gravame principale, o se investe lo stesso capo per motivi diversi da quelli già fatti valere, atteso che l’interesse ad impugnare sorge, anche nelle cause scindibili, dall’eventualità che l’accoglimento dell’impugnazione principale modifichi l’assetto giuridico originariamente accettato dal coobbligato solidale, dovendosi intendere la lettera dell’art. 334 c.p.c., comma 1, “parti contro le quali è stata proposta l’impugnazione” come rivolta ad ogni parte che ne potrebbe subire effetti pregiudizievoli (Cass., 11/11/2020, n. 25285);

il primo motivo del ricorso principale è inammissibile;

infatti, la censura pone una questione nuova, ossia che non si dimostra essere stata introdotta e coltivata nelle fasi di merito, sicché la stessa non può trovare ingresso nel giudizio a critica vincolata di quanto deciso, qual è quello di legittimità;

il secondo e terzo motivo del ricorso principale, il primo, secondo e terzo motivo del ricorso incidentale, sono da esaminare congiuntamente per connessione, e sono in parte inammissibili, in parte infondati;

sul diritto alla ripetizione delle somme da parte dell’amministrazione fallimentare è sceso il giudicato e, pertanto, le censure che contestano l’assunto sono prive di fondamento, e quelle che ne presuppongono l’inesistenza sono precluse;

il Tribunale ha esplicitamente affermato il diritto in parola, sia perché indicato come pacifico, sia perché indicato come sussistente in ragione della natura provvisoria dell’assegnazione delle somme in sede esecutiva individuale, con riserva di accertamento del credito e sua insinuazione al passivo concorsuale;

a fronte di tale affermazione esplicita era necessario uno specifico motivo di appello (cfr., Cass., Sez. U., 12/05/2017, n. 11799, punto 9.3.3.1.) escluso innanzi tutto dalla Corte territoriale;

ma sono le stessé parti ad escludere tale impugnativa, invocando, in modo quindi non pertinente, la rilevabilità officiosa e il principio “iura novit curia”;

né infatti risulta mai affermato specificatamente che con la comparsa di costituzione di nuovo difensore della doBank si era proposto un appello incidentale, affermazione che avrebbe dovuto dimostrarne la tempestività ex art. 343 c.p.c., per evitare il giudicato medesimo per altra via, come tale sempre rilevabile anche officiosamente (salvi qui inesistenti giudicati contrari successivi, anche interni, ossia espliciti ovvero univoci);

in questo quadro resta assorbita la questione della disciplina applicabile al credito fondiario procedente (su cui cfr. Cass., 04/08/2021, n. 22211), e le sue conseguenze in tal caso;

quanto alla legittimazione passiva di Unicredit, la Corte di appello, pur sovrapponendo a tratti il credito ceduto con quello soddisfatto dal ricavato dell’espropriazione immobiliare, ha motivato nel senso del concorso della società nella distrazione delle somme assegnate alla stessa nominalmente, come pacifico, nel piano di riparto dell’esecuzione individuale – al cessionario del credito per cui agiva, avallando attivamente il correlativo pagamento invece di pretenderlo per sé in modo da essere in condizione di disporne correttamente e restituirlo qualora l’assegnazione provvisoria, tale da considerare come visto, fosse venuta meno, come accadde in via definitiva col giudicato di rigetto della domanda di ammissione allo stato passivo;

ora, di certo Unicredit è responsabile della restituzione delle somme in quanto a lei assegnate in sede di esecuzione individuale e quindi da lei oggetto di disposizione, mentre quanto al profilo di responsabilità (solidalmente imputata) delraccipiens” la stessa società ricorrente in via incidentale non la esclude anzi sostenendo che avrebbe dovuto essere esclusiva, mentre il percettore non ha idoneamente svolto censura al riguardo;

il quarto motivo del ricorso principale è inammissibile;

anche in tal caso la questione dedotta è difatti nuova;

il quarto motivo del ricorso incidentale è inammissibile;

esclusa l’ostatività della questione sulla legittimazione passiva di Unicredit, la regolazione delle spese costituisce una conseguenza della soccombenza, e la sua censura è dunque un motivo d’impugnazione solo apparente;

quanto alla questione delle spese processuali per la fase istruttoria, la stessa è posta senza misurarsi con il corretto rilievo della Corte di appello secondo cui la stessa fase vi era stata, ed era consistita nella produzione, e dunque correlativa verifica, dei documenti così acquisiti;

il quinto motivo di ricorso incidentale è infondato;

sebbene il giudicato di rigetto della domanda d’insinuazione allo stato passivo non fosse di condanna, la contestazione del diritto di ripetizione delle somme, diritto sussistente per essere comunque necessaria l’ammissione al passivo, così come quella della legittimazione passiva di Unicredit quale non percettore delle somme, ma destinatario nominale dell’assegnazione provvisoria effettuata in sede esecutiva e cedente del credito al percettore a tale titolo, risultano quindi pretestuose (e, come tali, idoneo titolo ai fini in parola: cfr., di recente, Cass., 15/02/2021, n. 3830), tenuto conto della ricostruzione nomofilattica consolidatà da tempo dei rapporti tra esecuzione individuale fondiaria e concorsuale (Cass., 17/12/2004, n. 23572, ripresa da Cass., 28/09/2018, n. 23482) così come quella della responsabilità solidale per condotte distinte, sopra richiamata;

spese compensate per reciproca soccombenza tra i ricorrenti e secondo soccombenza quanto alla Curatela;

per i medesimi motivi sopra richiamati, in uno alla considerazione delle residue inammissibilità, deve disporsi condanna a titolo di responsabilità processuale aggravata in questa sede.

PQM

La Corte rigetta il ricorse principale e incidentale, compensando le relative spese, e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali della Curatela controricorrente liquidate in Euro 13.300,00, oltre a Euro 200,00 per esborsi, 15% di spese forfettarie e accessori legali. Condanna altresì i ricorrenti in solido al pagamento della somma di 10,000,00 Euro in favore della Curatela stessa, a titolo di responsabilità processuale aggravata.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da ciascuna parte ricorrente, principale e incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472