Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.41005 del 21/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 16005/2020 proposto da:

O.J., elett.te domiciliato presso l’avvocato DANIELA VIGLIOTTI la quale lo rappres. e difende, con procura speciale in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– intimato –

avverso il decreto n. cronol. 3671/2020 del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 02/04/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’08/07/2021 dal Consigliere relatore, Dott. CAIAZZO ROSARIO.

RILEVATO

CHE:

Il Tribunale di Milano ha respinto il ricorso di O.J., cittadino della Nigeria, avverso il provvedimento della Commissione territoriale di diniego della domanda di protezione internazionale, osservando che: non era necessario procedere a nuova audizione del ricorrente; le dichiarazioni di quest’ultimo non erano credibili sulle persecuzioni che avrebbe subito in Nigeria; non ricorrevano i presupposti della protezione sussidiaria sulla base delle fonti esaminate; la sola attività formativa e lavorativa non integra i presupposti della protezione umanitaria.

O.J. ricorre in cassazione con tre motivi. Il Ministero si è costituito al solo fine di partecipare all’udienza di discussione.

RITENUTO

CHE:

Il primo motivo denunzia violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 14 e 35bis, art. 6 Cedu, nonché del principio del contraddittorio, per non aver il Tribunale disposto una nuova, richiesta, audizione del ricorrente, in mancanza della videoregistrazione.

Il secondo motivo denunzia violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, commi 3, 4, 5, 14, lett. b), per aver il Tribunale omesso l’esame delle condizioni di vulnerabilità del ricorrente, escludendo la protezione umanitaria sulla base della ritenuta non credibilità dell’istante, senza esercitare i poteri istruttori officiosi.

Il terzo motivo denunzia violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 5, comma 6, e art. 19 comma 1, per aver il Tribunale escluso la protezione umanitaria senza effettuare la comparazione tra la situazione attuale del ricorrente e quella in cui verserebbe in caso di rimpatrio.

Va preliminarmente osservato che la procura speciale alle liti prodotta contiene la firma per autentica della sottoscrizione del ricorrente, ma non anche la certificazione della data del rilascio della stessa procura.

Al riguardo, va osservato che la recente sentenza delle SU ha affermato che il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, nella parte in cui prevede che la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato e che “a tal fine il difensore certifica la data del rilascio in suo favore della procura medesima” richiede, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale, regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di inammissibilità del ricorso nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore. Ne consegue che tale procura speciale deve contenere in modo esplicito l’indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con un’unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione, che l’autenticità della firma del conferente (Cass., SU, n. 15177/21).

Nel caso concreto, come detto, la procura speciale non contiene la certificazione, da parte del difensore, della data del rilascio della procura speciale, in difformità dal suddetto art. 35-bis, alla luce della richiamata sentenza delle SU.

Su tale norma, con ordinanza del 7.6.2021, è stata sollevata, dalla terza sezione di questa Corte, una questione di legittimità costituzionale in ordine al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35bis, comma 13, come inserito dal D.L. n. 46 del 2017, per violazione degli artt. 3,10, 24 e 111,117 Cost., nonché degli artt. 28,46,47,18,19 Carta dei diritti UE,artt. 6, 7, 13 e 14CEDU.

Pertanto, la causa va rinviata a nuovo ruolo in attesa della decisione della Corte Cost..

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, in attesa della decisione della Corte Costituzionale sulla questione di cui in motivazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 8 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2021

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