Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.41006 del 21/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 16696/2020 proposto da:

D.M., elett.te domiciliato presso l’avv. GIOVANNI VILLARI dal quale è rappres. e difeso, con procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MESSINA, depositato il 18/02/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’08/07/2021 dal Consigliere relatore, Dott. CAIAZZO ROSARIO.

RILEVATO

CHE:

Con decreto emesso il 18.2.2020, il Tribunale di Messina ha rigettato l’opposizione proposta da D.M., cittadino della Guinea Bissau, avverso il provvedimento emesso dalla Commissione territoriale di diniego della domanda di protezione internazionale, osservando che: non ricorrevano i presupposti della protezione internazionale in quanto, pur avendo il ricorrente affermato di essere contrario al matrimonio impostogli dalla sua famiglia, aveva altresì dichiarato di essersi sposato avendo anche avuto un figlio, sicché il paventato timore di essere ucciso o di subire grave pregiudizio dalla propria comunità d’appartenenza per il suo atto di ribellione, era del tutto ingiustificato, non configurandosi dunque la fattispecie di persecuzione; non sussistevano i presupposti della protezione sussidiaria, sia perché non sussisteva il rischio di subire carcerazione o trattamenti disumani in caso di rimpatrio, sia con riguardo alla fattispecie di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), come desumibile dalle fonti esaminate; non ricorrevano condizioni individuali di vulnerabilità legittimanti il permesso umanitario, pur considerando il transito del ricorrente in Libia, non dimostrando ciò una privazione di diritti fondamentali in Italia.

D.M. ricorre in cassazione con quattro motivi. Il Ministero si è costituito al fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione.

RITENUTO

CHE:

Con il primo motivo si denunzia violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, commi 3 e 5, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, commi 2 e 3, art. 27 comma 1-bis, D.P.R. n. 21 del 2015, art. 6, comma 6, e art. 16, direttiva 2013/32 UE, art. 2, comma 1, lett. g), avendo il Tribunale ritenuto non credibili le dichiarazioni del ricorrente rese alla Commissione territoriale circa la questione dei matrimoni precoci in Guinea Bissau, senza acquisire informazioni aggiornate al riguardo.

Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, comma 1, lett. b) e c), D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 27, per omesso esame di fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti circa il rischio del ricorrente di subire un danno grave in caso di rimpatrio.

Il terzo motivo denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, per omesso esame di fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, in quanto il Tribunale aveva omesso l’esame della rilevanza del soggiorno del ricorrente in Libia, come emerso dalle dichiarazioni rese dal ricorrente innanzi alla Commissione territoriale in ordine al sequestro a fini d’estorsione di cui sarebbe stato vittima.

Il quarto motivo denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per non aver il Tribunale, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, tenuto conto dell’integrazione raggiunta dal ricorrente in Italia, in cui sta intraprendendo un percorso di emancipazione personale preclusa nel paese d’origine, e della situazione di grave deterioramento dei diritti fondamentali in Guinea Bissau.

Va preliminarmente osservato che la procura speciale alle liti prodotta contiene la firma per autentica della sottoscrizione del ricorrente, ma non anche la certificazione della data del rilascio della stessa procura.

Al riguardo, va osservato che la recente sentenza delle SU ha affermato che il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, nella parte in cui prevede che la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato e che “a tal fine il difensore certifica la data del rilascio in suo favore della procura medesima” richiede, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale, regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di inammissibilità del ricorso nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore. Ne consegue che tale procura speciale deve contenere in modo esplicito l’indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con un’unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione, che l’autenticità della firma del conferente (Cass., SU, n. 15177/21).

Nel caso concreto, come detto, la procura speciale non contiene la certificazione, da parte del difensore, della data del rilascio della procura speciale- che è indicata a margine del ricorso-, in difformità dal suddetto D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, alla luce della richiamata sentenza delle SU.

Su tale norma, con ordinanza del 7.6.2021, è stata sollevata, dalla terza sezione di questa Corte, una questione di legittimità costituzionale in ordine al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35bis, comma 13, come inserito dal D.L. n. 46 del 2017, per violazione degli artt. 3,10, 24 e 111,117 Cost., nonché degli artt. 28,46,47,18,19 Carta dei diritti UE, artt. 6, 7, 13 e 14 CEDU.

Pertanto, la causa va rinviata a nuovo ruolo in attesa della decisione della Corte Cost..

PQM

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, in attesa della decisione della Corte Costituzionale sulla questione di cui in motivazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 8 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2021

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