Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.41007 del 21/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 16926/2020 proposto da:

B.K., domiciliato presso l’avv. Giovanni Villari dal quale e’ rappresentato e difeso, con procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– intimato –

avverso il decreto n. RG. 2195/2019 del TRIBUNALE di MESSINA, depositato il 18/02/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’08/07/2021 dal Consigliere relatore, Dott. CAIAZZO ROSARIO.

RILEVATO

CHE:

Con decreto emesso il 18.2.2020, il Tribunale di Messina ha rigettato l’opposizione proposta da B. Kazeem, cittadino della Nigeria, avverso il provvedimento emesso dalla Commissione territoriale di diniego della domanda di protezione internazionale, osservando che: le dichiarazioni del ricorrente non erano credibili con riferimento alle ragioni che lo avevano indotto a lasciare la Nigeria, in quanto lacunose e generiche; in ogni caso, pur ritenendo attendibili le stesse dichiarazioni, la persecuzione lamentata non era astrattamente riconducibile alle fattispecie di persecuzione legittimanti lo status di rifugiato, trattandosi di questione di rilevanza privatistica; non sussistevano i presupposti della protezione sussidiaria, anche con riguardo alla fattispecie di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), come desumibile dalle fonti esaminate; non ricorrevano condizioni individuali di vulnerabilità legittimanti il permesso umanitario.

B.K. ricorre in cassazione con tre motivi. Il Ministero si è costituito al fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione.

RITENUTO

CHE:

Con il primo motivo si denunzia violazione D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, comma 1, lett. b) e c), D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27, nonché illogica, contraddittoria ed apparente motivazione ed omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, per non aver il Tribunale, in violazione del dovere di cooperazione istruttoria, specificato le fonti utilizzate, indicando esclusivamente le Coi dell’Easo e del Ministero dell’Interno, fondando peraltro la decisione su report del 2015, senza considerarne i più recenti dai quali era desumibile la diffusione in tutta la Nigeria di uno stato d’insicurezza. Il ricorrente lamenta altresì che, in caso di rimpatrio, correrebbe pertanto il rischio di morte, anche per il denunciato conflitto intra-familiare.

Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, per omesso esame di fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, in quanto il Tribunale aveva omesso l’esame della rilevanza del soggiorno del ricorrente in Libia.

Il terzo motivo denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per non aver il Tribunale, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, tenuto conto dell’integrazione raggiunta dal ricorrente in Italia, in cui sta intraprendendo un percorso di emancipazione personale preclusa nel paese d’origine, e della situazione di violenza generalizzata in Nigeria.

Va preliminarmente osservato che la procura speciale alle liti prodotta contiene la firma per autentica della sottoscrizione del ricorrente, ma non anche la certificazione della data del rilascio della stessa procura.

Al riguardo, va osservato che la recente sentenza delle SU ha affermato che il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, nella parte in cui prevede che la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato e che “a tal fine il difensore certifica la data del rilascio in suo favore della procura medesima” richiede, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale, regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di inammissibilità del ricorso nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore. Ne consegue che tale procura speciale deve contenere in modo esplicito l’indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con un’unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione, che l’autenticità della firma del conferente (Cass., SU, n. 15177/21).

Nel caso concreto, come detto, la procura speciale non contiene la certificazione, da parte del difensore, della data del rilascio della procura speciale- che è indicata a margine del ricorso-, in difformità dal suddetto D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35bis, alla luce della richiamata sentenza delle SU.

Su tale norma, con ordinanza del 7.6.2021, è stata sollevata, dalla terza sezione di questa Corte, una questione di legittimità costituzionale in ordine al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35bis, comma 13, come inserito dal D.L. n. 46 del 2017, per violazione degli artt. 3,10, 24 e 111,117 Cost., nonché degli artt. 28,46,47,18,19 Carta dei diritti UE, artt. 6, 7, 13 e 14 CEDU.

Pertanto, la causa va rinviata a nuovo ruolo in attesa della decisione della Corte Cost.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, in attesa della decisione della Corte Costituzionale sulla questione di cui in motivazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 8 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2021

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