LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –
Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –
Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –
Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –
Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2265-2016 proposto da:
MISTRAL S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIANGIACOMO PORRO 8, presso lo studio dell’avvocato *****, rappresentata e difesa dagli avvocati *****, *****;
– ricorrente –
contro
I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA D’ALOISIO, ESTER ADA SCIPLINO, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 684/2015 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 22/10/2015 R.G.N. 821/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/09/2021 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO.
RILEVATO IN FATTO
che, con sentenza depositata il 22.10.2015, la Corte d’appello di Firenze ha confermato, per quanto rileva in questa sede, la pronuncia di primo grado che aveva ritenuto Mistral s.r.l. solidalmente responsabile per i contributi dovuti e non pagati dalla sua appaltatrice Full Time di B.R. & C. s.n.c., ancorché il relativo pagamento le fosse stato richiesto mediante cartella esattoriale notificatale oltre il biennio dalla cessazione dell’appalto;
che avverso tale pronuncia Mistral s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura;
che l’INPS ha resistito con controricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l’unico motivo di censura, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29 per avere la Corte di merito ritenuto che il termine di decadenza biennale di cui alla norma cit. non trovasse applicazione nei confronti delle pretese creditorie degli enti previdenziali;
che il motivo è infondato, essendosi chiarito che il termine di decadenza di due anni previsto dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, nella versione anteriore alle modifiche apportate dal D.L. n. 5 del 2012, art. 21 (conv. con L. n. 35 del 2012), non è applicabile all’azione promossa dagli enti previdenziali nei confronti del committente, essendo la stessa soggetta al solo termine di prescrizione (così Cass. n. 18004 del 2019 e succ. conf.);
che, controvertendosi in specie di contributi relativi al periodo 1.1.2007-30.9.2009, il cui mancato pagamento è stato contestato all’odierna ricorrente mediante cartella di pagamento notificatale il 15.12.2011 (cfr. pag. 5 del ricorso per cassazione), nessuna censura può muoversi all’impugnata sentenza;
che il ricorso, pertanto, va rigettato, compensandosi tuttavia le spese del giudizio di legittimità per essersi il principio di diritto cui s’e’ data qui continuità formato e consolidato in epoca posteriore alla notifica del ricorso stesso; che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono invece i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 17 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2021