Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.41014 del 21/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. PICCONE Valeria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5155-2020 proposto da:

O.T., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato SIMONE GIUSEPPE BERGAMINI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI VERONA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 3934/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 30/09/2019 R.G.N. 2402/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/09/2021 dal Consigliere Dott. MARGHERITA MARIA LEONE.

RILEVATO

CHE:

1. La Corte di appello di Venezia con sentenza pubblicata il 30.09.2019, respingeva il ricorso proposto da O.T., cittadino della ***** (anche soggiornato in Libia) avverso il provvedimento con il quale la Commissione territoriale di Venezia aveva rigettato la domanda di riconoscimento di status di rifugiato politico ovvero di protezione sussidiaria o benefici di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, proposta dall’interessato che aveva dichiarato di essere fuggito allorché, pur sposato con tre figli, si è reso consapevole di essere omosessuale, anche svolgendo attività nel movimento gay, ed è stato scoperto dalla propria comunità.

La Corte aveva ritenuto che:

2. il racconto non era credibile anche con riguardo alla attività nel movimento omosessuale; non erano presenti i presupposti per la protezione sussidiaria perché in “*****” non ci sono situazioni di generalizzata violenza; non sussistono le condizioni di integrazione nel nostro paese non essendo sufficiente l’aver partecipato a corsi di lingua italiana.

La Corte rigettava la domanda e revocava la ammissione al patrocinio in favore dello Stato.

3. Il ricorrente proponeva ricorso avverso detta decisione.

4. Il Ministero dell’Interno non si costituiva e depositava memoria al solo fine di eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

CONSIDERATO

CHE:

5. il ricorso è articolato in cinque motivi;

5.1. Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 1, 2 e 3, art. 25 Cost., la violazione delle norme in materia di competenza per materia. Lamenta che a seguito progetto organizzativo la causa era stata assegnata ad altro giudice (ordinario) rispetto alla Sezione specializzata competente.

5.2 Con il secondo motivo è denunciata la nullità della sentenza (sentenza apparente) l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, quali le condizioni del ricorrente e la comparazione tra situazione paese di provenienza e paese accoglienza.

5.3 La terza censura denuncia la mancata cooperazione istruttoria.

5.5 In ultimo è denunciata la mancata applicazione della protezione sussidiaria e l’accertamento di condizioni di minaccia individuale e di violenza generalizzata (COI non chiare).

La prima censura è priva di pregio poiché questa Corte ha chiarito che ” La ripartizione delle funzioni tra le sezioni specializzate e le sezioni ordinarie del medesimo tribunale non implica l’insorgenza di una questione di competenza, attenendo piuttosto alla distribuzione degli affari giurisdizionali all’interno dello stesso ufficio” (Cass. n. 21744/2016; Cass. n. 7227/2017; Cass. n. 11332/2019).

Con riguardo alle altre censure, da trattare congiuntamente, deve rilevarsi la discrepanza tra la nazionalità del ricorrente, cittadino della *****, la storia narrata dallo stesso, riferita al suo paese di origine, e le motivazioni addotte dalla corte di appello invece riferite alla situazione presente in “*****”. Tutte le argomentazioni spese (situazione geopolitica, COI) e, la conseguente valutazione sul racconto del richiedente, nonché il giudizio sulle richieste dello stesso, risultano alterate dall’errato punto di riferimento assunto dalla Corte territoriale.

Deve infatti ricordarsi che “In tema di protezione internazionale, le dichiarazioni del richiedente asilo sul proprio orientamento sessuale devono essere valutate dal giudice secondo i criteri procedimentali di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comparate con COI aggiornate e pertinenti e possono essere da sole sufficienti a dimostrare l’appartenenza ad un gruppo sociale a rischio persecutorio (Cass. n. 20385/2020).

Il principio richiamato evidenzia la necessaria “pertinenza” tra il racconto del richiedente e gli strumenti di indagine e valutazione utilizzati, e, dunque la necessità che i riferimenti alle COI ed a tutti gli altri elementi di giudizio siano strettamente collegati alla situazione ed al paese di provenienza.

Quanto al merito dell’indagine deve anche evidenziarsi il principio secondo cui “In tema di protezione internazionale, la condizione di omosessualità dichiarata dal richiedente costituisce fattore di individuazione del “particolare gruppo sociale”, la cui appartenenza, ai sensi del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 8, comma 1, lett. d), integra una situazione oggettiva di persecuzione idonea a fondare il riconoscimento dello “status” di rifugiato; tale situazione sussiste non solo quando le persone, per poter vivere liberamente la propria sessualità, sono costrette a violare la legge penale del loro Paese e ad esporsi a gravi sanzioni, ciò che costituisce una grave ingerenza nella vita privata che ne compromette la libertà personale e li pone in una situazione di oggettivo pericolo che deve essere verificata, anche d’ufficio, dal giudice di merito, ma anche se nello Stato di provenienza (…) l’omosessualità non sia considerata reato, e tuttavia manchi l’accettazione sociale di tale condizione e tale Stato non garantisca all’interessato adeguata protezione a fronte di gravissime minacce provenienti da soggetti privati” (Cass. n. 5829/2021).

Nell’accertamento che il giudice del merito dovrà svolgere occorrerà tener anche presente che ” l’appartenenza ad un determinato gruppo sociale, nella specie l’omosessualità, del richiedente protezione internazionale non può essere escluso dal rilievo che le dichiarazioni della parte non ne forniscano la prova, dal momento che il D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5, dispone che tali dichiarazioni, se coerenti con i requisiti di cui alle lettere da a) ad e) della norma, possono da sole essere considerate veritiere pur se non suffragate da prova, ove comparate con COI aggiornate, e la Corte di Giustizia (sentenza 25/1/2018 C-473/16, alla luce dell’art. 13, par. 3, lett. a), della Direttiva 2005/85 e dell’art. 15 par. 3, lett. a), della Direttiva 2013/32, ha evidenziato che, in relazione all’omosessualità, il colloquio deve essere svolto da un intervistatore competente; che si deve tenere conto della situazione personale e generale in cui s’inseriscono le dichiarazioni, ed in particolare dell’orientamento sessuale; che la valutazione di credibilità non può fondarsi su nozioni stereotipate associate all’omosessualità ed in particolare sulla mancata risposta a domande relative a tali nozioni, quali quelle concernenti la conoscenza di associazioni per la difesa dei diritti degli omosessuali” (Cass. n. 9815/2020).

Il principio da ultimo richiamato esprime, in particolare, l’importanza della competenza dell’intervistatore e del conseguente approfondimento dell’indagine richiesta, trattandosi di accertamento complesso e articolato.

Sulla base di tali principi, di cui non ha fatto buon uso la corte di merito, devono essere accolti i motivi e rinviata la causa alla corte di appello di Venezia, affinché svolga le sue valutazioni in coerenza con i principi posti, anche decidendo sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte Rigetta il primo motivo, accoglie gli altri motivi. cassa la sentenza con riguardo ai motivi accolti e rinvia la causa alla corte di appello di Venezia, diversa composizione, anche per la determinazione delle spese di legittimità.

Così deciso in Roma, all’adunanza, il 23 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2021

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