LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIA Lucia – Presidente –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –
Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –
Dott. PICCONE Valeria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 5115-2020 proposto da:
N.V.C., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato DANIELA CONSOLI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso open legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12;
– resistente con mandato –
avverso la sentenza n. 2972/2019 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 10/12/2019 R.G.N. 1458/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/09/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA.
RILEVATO
Che:
1. la Corte d’appello di Firenze ha confermato la ordinanza di primo grado di rigetto della domanda di protezione internazionale, sussidiaria e umanitaria avanzata da N.V.C., cittadino della *****;
2. dallo storico di lite della sentenza di appello emerge che l’odierno ricorrente aveva motivato l’allontanamento dal Paese di origine con il timore connesse alle minacce di morte provenienti dal padre della ragazza dalla quale attendeva un bambino e che, allontanata per tale motivo dal padre, si era trasferita presso il N. e sua madre; la ragazza era deceduta a seguito di problemi legati al parto nella stessa clinica gestita dal padre, governatore del luogo;
3. il giudice di appello, premesso che il richiedente non aveva fornito alcun riscontro alle dichiarazioni rese, ad eccezione di documenti privi di qualsiasi attributo di validità amministrativa e che, come rilevato dal primo giudice, il racconto appariva affetto da palesi contraddizioni nelle dichiarazioni rese dapprima in sede amministrativa e poi in sede giurisdizionale, ha ritenuto che le circostanze riferite non fossero idonee a giustificare il riconoscimento dello status di rifugiato in ragione dei loro contenuti familiari e domestici; per le medesime ragioni non poteva essere riconosciuta la protezione sussidiaria D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 14, lett. a) e b) e, quanto all’ipotesi di cui alla lett. c) dell’art. 14 D.Lgs. cit., le fonti consultate escludevano nella regione di provenienza del richiedente (*****) una situazione di violenza indiscriminata tale da mettere a rischio la incolumità dello stesso in caso di rimpatrio; infine, non era riconoscibile la protezione umanitaria sulla base della mera sopravvenuta integrazione sociale del richiedente a seguito dello svolgimento di attività lavorativa, dello studio della lingua italiana e della partecipazione ad attività socialmente valide; la domanda di protezione, antecedente all’entrata in vigore del D.P.R. n. 113 del 2018, andava, infatti, verificata in relazione alle condizioni sussistenti all’epoca della relativa presentazione in ragione della natura ricognitiva dell’accertamento demandato; la “valutazione all’attualità” dei fatti dedotti a fondamento della domanda di protezione, stabilita dal D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3, non incideva sul momento in relazione al quale operare la ricognizione ma atteneva alla disciplina degli oneri di allegazione della parte e al dovere di cooperazione istruttoria del giudice e non interferiva con la configurazione giuridica dei presupposti del diritto azionato;
2. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso N.V.C. sulla base di cinque motivi; il Ministero dell’Interno intimato non ha resistito con controricorso, ma ha depositato atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, ultimo alinea, cui non ha fatto seguito alcuna attività difensiva.
CONSIDERATO
Che:
1. con il primo motivo parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 3 e 7 e dell’art. 46 2013/32/UE nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti e mancanza assoluta di motivazione; assume che la valutazione di non credibilità delle dichiarazioni era frutto della non corretta applicazione dei criteri di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, che era mancata la attivazione dei poteri istruttori di ufficio e che la motivazione della non credibilità risultava affidata a formule stereotipate;
2. con il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 5 e art. 14, lett. b) censurando la sentenza impugnata per avere escluso la protezione sussidiaria in ragione della connotazione privata della vicenda narrata; ciò senza considerare che anche vicende private e/o familiari possono comportare gravi danni alla persona in determinati contesti territoriali dove è carente la presenza di autorità istituzionali o dove queste si limitano a proteggere solo gli appartenenti alle classi sociali di riguardo; in tale ottica l’art. 5 D.Lgs. cit. aveva riferito la possibilità della persecuzione o del danno grave anche a soggetti non statuali in caso di impossibilità o carente volontà dei soggetti preposti o delle organizzazioni internazionali a fornire protezione;
3. con il terzo motivo deduce violazione o falsa applicazione del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8 e D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3 per omesso esercizio del dovere di cooperazione istruttoria con riguardo all’accertamento della sussistenza delle condizioni per la protezione sussidiaria e per omesso esame di un fatto controverso e decisivo; la censura investe la valutazione, che si assume contraddittoriamente motivata, relativa all’assenza di un conflitto armato interno nella regione di provenienza del richiedente;
4. con il quarto motivo di ricorso deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 35 e 35 bis per omesso esercizio del dovere di cooperazione istruttoria in relazione al riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c); sostiene che non erano stati presi in considerazione gli aggiornamenti sulla situazione sociopolitica ricavabili dalle fonti EASO ed in particolare dal Report EASO 2019 attestante un conflitto armato che coinvolgeva anche l'*****, regione di provenienza del richiedente;
5. con il quinto motivo deduce violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, violazione dell’art. 2 Cost., dell’art. 8CEDU, violazione dell’art. 10 Cost. e omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti, censurando la sentenza impugnata per avere affermato essere irrilevante, perché per definizione successiva alla presentazione della domanda, la sopravvenuta integrazione in Italia; assume che la valutazione dell’integrazione sociale del richiedente asilo nel territorio italiano risulta necessaria per la corretta applicazione degli obblighi nascenti dall’art. 2 Cost. e, per il suo tramite, dell’art. 8 CEDU il quale impone di compiere una valutazione bilanciata anche alla luce dell’attuale situazione del ricorrente al momento dell’emanazione del provvedimento;
6. il primo ed il quinto sono fondati e tanto determina l’assorbimento dei motivi secondo, terzo e quarto;
6.1. in relazione alle censure sviluppate con il primo motivo di ricorso, occorre premettere che secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte la valutazione della credibilità soggettiva del richiedente non può essere affidata alla mera opinione del giudice ma deve essere il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiere non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi ma alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5, e tenendo conto “della situazione individuale e della circostanze personali del richiedente” (di cui all’art. 5, comma 3, lett. c) D.Lgs. cit.), senza dare rilievo esclusivo e determinante a mere discordanze o contraddizioni su aspetti secondari o isolati del racconto (Cass. n. 2956/2020, n. 19716/2018n. 26921/2017); solo all’esito di un esame effettuato nel modo anzidetto, le dichiarazioni del richiedente possono essere considerate inattendibili e come tali non meritevoli di approfondimento istruttorio officioso, salvo restando che ciò vale soltanto per il racconto che concerne la vicenda personale dei richiedente, che può rilevare ai fini dell’accertamento dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o ai fini dell’accertamento dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. a) e b), ma non per l’accertamento dei presupposti per la protezione sussidiaria di cui alla lett. c) dell’art. 14 cit. – la quale non è subordinata alla condizione che l’istante fornisca la prova di essere interessato in modo specifico weIla violenza indiscriminata ivi contemplata, a motivo di elementi che riguardino la sua situazione personale – neppure può valere ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria in quanto il giudizio di scarsa credibilità della narrazione del richiedente relativo alla specifica situazione dedotta a sostegno della domanda di protezione internazionale, non può precludere la valutazione, da parte del giudice, delle diverse circostanze che rilevano ai fini del riconoscimento della protezione 4 umanitaria (cfr. tra le altre, Cass. n. 2960/2020, n. 2956/2020, n. 10922/2019);
6.2. solo a condizione che la suddetta valutazione – sulla sussistenza o meno della credibilità soggettiva – risulti essere stata effettuata con il metodo indicato dalla specifica normativa attuativa di quella di origine UE e, quindi, in conformità della legge, essa può dare luogo ad un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, come tale censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 – come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (tra le tante: n. 3340/2019);
6.3. nel caso specifico la valutazione di non credibilità del racconto del ricorrente non è frutto della corretta applicazione dei criteri di legge in quanto la Corte distrettuale non ha effettuato alcun approfondimento istruttorio, come richiesto dal suo dovere di cooperazione, inteso a verificare la verosimiglianza della vicenda narrata rapportata alla situazione specifica del richiedente, sulla base di pertinenti informazioni attinte nel Paese di origine, anche, in particolare, con riferimento alla effettività di tutela offerta dalla autorità statuale in presenza di minacce provenienti da parte di soggetti che rivestono cariche istituzionali (come il padre della ragazza deceduta, indicato quale “governatore del luogo”);
7. il quinto motivo di ricorso è fondato; la Corte di merito ha mostrato di ritenere che il presupposto fattuale della tutela dovesse essere riferito al momento della domanda, onde la successiva integrazione socio-economica dello straniero, o altri fattori sopravvenuti, suscettibili di rendere crudele l’espulsione, non potessero giustificare la concessione della tutela umanitaria secondo la normativa anteriore (all’entrata in vigore del D.L. n. 113 del 2018, cd. “decreto sicurezza”), trattandosi di condizioni inesistenti al momento della richiesta di accoglienza;
7.1. la prospettiva dalla quale muove la sentenza impugnata non è conforme a diritto in quanto, in tema di protezione umanitaria, nella disciplina di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6 vigente ratione temporis, ai fini dell’accertamento della situazione di vulnerabilità allegata dal richiedente, il giudice del merito, in virtù del proprio dovere di cooperazione officiosa, è tenuto ad operare una comparazione tra la condizione nella quale verrebbe a trovarsi lo straniero nel paese di provenienza, all’attualità, e quella di integrazione raggiunta nel paese di accoglienza;
7.2. il momento da prendere in considerazione, per ogni valutazione del giudice di merito, è pertanto quello dell’attualità e non quello della presentazione della domanda presentata in via amministrativa, come invece ha erroneamente ritenuto la gravata sentenza (v. fra le altre Cass. n. 14816/2021, Cass. n. 33181/2021, n. 27286/2021);
8. in base alle considerazioni che precedono si impone, in accoglimento del primo e del quinto motivo di ricorso, la cassazione con rinvio della decisione per un riesame della fattispecie concreta alla luce dei principi affermati;
8.1. al giudice del rinvio è demandato il regolamento delle spese anche del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo ed il quinto motivo assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia anche ai fini del regolamento delle spese del giudizio di legittimità alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 23 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2021