LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –
Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –
Dott. SPENA Francesca – Consigliere –
Dott. BELLE’ Roberto – rel. Consigliere –
Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4741-2016 proposto da:
B.S., + ALTRI OMESSI, tutte elettivamente domiciliate in ROMA, VIA COSSERIA 2, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA BUCCELLATO (studio Aiello-Pastore-Americo), rappresentate e difese dall’avvocato LUCA MARCHI;
– ricorrenti –
contro
COMUNE DI FIRENZE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA POLIBIO N. 15, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE LEPORE, rappresentato e difeso dagli avvocati ALESSANDRA CAPPELLETTI, CHIARA CANUTI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 401/2015 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 02/09/2015 R.G.N. 145/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/09/2021 dal Consigliere Dott. ROBERTO BELLE’.
FATTI DI CAUSA
la Corte d’appello di Firenze, in riforma della sentenza del Tribunale della stessa città, ha respinto la domanda delle lavoratrici indicate in epigrafe nei confronti del Comune di Firenze, di risarcimento del danno in misura pari alle retribuzioni non percepite nell’anno scolastico 2012-2013, quale conseguenza del mancato conferimento della supplenza annuale, nonostante esse si fossero utilmente collocate nella graduatoria destinata alle assunzioni a tempo determinato;
la Corte territoriale ha fondato la sua decisione sull’interpretazione letterale del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 10, comma 4-bis vigente ratione temporis, ritenendo di non poter estendere per analogia quanto previsto da tale disposizione anche nei confronti delle insegnanti dipendenti di enti locali;
a conferma di ciò la Corte territoriale ha invocato la successiva modifica introdotta dal D.Lgs. n. 101 del 2013, con cui si era espressamente prevista l’inclusione delle insegnanti dipendenti degli enti locali nel novero dei soggetti esclusi dall’applicabilità dei rigidi termini di cui al D.Lgs. n. 368 del 2001;
le lavoratrici hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi, resistiti da controricorso del Comune di Firenze;
il primo motivo di ricorso è rubricato come violazione e falsa applicazione dell’art. 10 comma 4-bis cit., quale modificato dalla c.d. L. Fornero e del D.L. n. 101 del 2013, art. 4, comma 11 il tutto sul presupposto che la deroga di cui all’art. 10, comma 4-bis fosse da estendere all’intero settore educativo, mentre il secondo motivo adduce la violazione degli artt. 3,33,34,35 e 97 Cost. anche sub specie di illegittimità costituzionale delle norme del D.Lgs. n. 368 del 2001 coinvolte in causa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
prima dell’adunanza camerale le ricorrenti hanno rinunciato al ricorso, con accettazione dal Comune controricorrente e da ciò deriva l’estinzione del giudizio, senza che vi sia necessità di pronunciare sulle spese, stante l’adesione alla rinuncia, (art. 391 c.p.c., u.c.);
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 28 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2021