Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.41018 del 21/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15174-2016 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati LIDIA CARCAVALLO, ANTONELLA PATTERI, LUIGI CALIULO, SERGIO PREDEN;

– ricorrente –

contro

P.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3/2016 della CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI, depositata il 22/02/2016 R.G.N. 77/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/10/2021 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO.

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata il 22.2.2016, la Corte d’appello di Cagliari-sez. distaccata di Sassari ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato il diritto di P.A. alla rivalutazione dell’anzianità contributiva L. n. 257 del 1992, ex art. 13, per i periodi di lavoro in cui egli era stato esposto ad amianto;

che avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura, successivamente illustrato con memoria;

che P.A. è rimasto intimato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con l’unico motivo di censura, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 533 del 1973, artt. 7 e 8, e art. 443 c.p.c., per avere la Corte di merito, in consapevole dissenso da quanto affermato da questa Corte già con sentenza n. 16592 del 2014, accolto la domanda giudiziale proposta dall’assicurato nonostante che, in specie, fosse incontroverso che egli non avesse previamente proposto alcuna domanda amministrativa all’INPS al fine di ottenere il beneficio de quo;

che il motivo è fondato, avendo questa Corte ormai consolidato il principio secondo cui la domanda giudiziale di rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto deve essere preceduta, a pena di improponibilità, da quella amministrativa rivolta all’ente competente a erogare la prestazione previdenziale, da individuarsi nell’INPS, costituendo presupposto logico e fattuale del diritto al beneficio che l’assicurato porti a conoscenza dell’istituto fatti la cui esistenza è solo a lui nota (cfr. in tal senso tra le più recenti Cass. nn. 11574 del 2015, 11438 del 2017, 282 e 28315 del 2018, 27555 del 2020);

che, non essendosi la Corte di merito attenuta al suesposto principio, la sentenza impugnata va cassata e, non apparendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito dichiarando improponibile la domanda proposta da P.A.;

che il consolidarsi dell’orientamento di cui qui s’e’ inteso dare conferma in epoca successiva alla proposizione della domanda giudiziale costituisce giustifica la compensazione tra le parti delle spese dell’intero processo.

PQM

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara improponibile la domanda proposta da P.A.. Compensa le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 7 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2021

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