Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.41019 del 21/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16068-2016 proposto da:

V.S., D.I., S.M., tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ALBERICO II 33, presso lo studio dell’avvocato GAIA STIVALI, rappresentati e difesi dagli avvocati STEFANO ALESSANDRO GRIMALDI, GIAN LUCA MASTINU;

– ricorrenti –

contro

I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati LUCIANA ROMEO, LETIZIA CRIPPA che lo rappresentano e difendono;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 694/2015 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 21/12/2015 R.G.N. 1065/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/10/2021 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO.

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata il 21.12.2015, la Corte d’appello di Torino ha confermato, con diversa motivazione, la pronuncia di primo grado che aveva rigettato la domanda con cui V.S. e altri consorti avevano chiesto all’INAIL il risarcimento del danno cagionato loro dal diniego della certificazione di avvenuta esposizione ad amianto, successivamente riconosciuta in sede giudiziale;

che avverso tale pronuncia V.S. e gli altri consorti indicati in epigrafe hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura, successivamente illustrati con memoria;

che l’INAIL ha resistito con controricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo, i ricorrenti denunciano violazione dell’art. 2909 c.c., artt. 324,329,112 e 436 c.p.c. per avere la Corte di merito rilevato d’ufficio il difetto di legittimazione a resistere dell’INAIL, nonostante che l’Istituto non avesse riproposto l’eccezione in sede di gravame e la questione dovesse pertanto ritenersi preclusa per intervenuto giudicato;

che, con il secondo motivo, i ricorrenti lamentano violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la Corte territoriale violato i limiti della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato;

che i due motivi possono essere esaminati congiuntamente, stante l’intima connessione delle censure rivolte all’impugnata sentenza;

che, al riguardo, va premesso che il difetto di legittimazione passiva è rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo (così da ult. Cass. n. 23899 del 2021), salvo ovviamente il limite del giudicato interno (Cass. n. 29505 del 2020);

che solo qualora la decisione in prime cure di tale questione non abbia formato oggetto di specifica impugnazione può verificarsi sul punto un giudicato interno, preclusivo della stessa possibilità che il giudice del gravame possa rilevarla d’ufficio (Cass. n. 22781 del 2014), dovendo peraltro escludersi la ricorrenza anche implicita di tale decisione quando, dalla motivazione della sentenza, risulti che l’evidenza di una soluzione abbia assorbito ogni altra valutazione ed abbia indotto il giudice a decidere il merito per saltum rispetto all’ordine delle questioni di cui all’art. 276 c.p.c., comma 2 (arg. ex Cass. S.U. n. 28503 del 2017);

che, nella specie, risulta dalla sentenza di primo grado (riprodotta in parte qua a pagg. 4-5 del ricorso per cassazione) che il giudice di prime cure ritenne assorbente il profilo della carenza, già sul piano delle allegazioni, della condotta dolosa e/o colposa del “soggetto asseritamente responsabile”;

che, non essendo configurabile alcun giudicato implicito nelle fattispecie c.d. di assorbimento improprio dovuto alla decisione sulla base di una ragione più liquida (così Cass. n. 15064 del 2017), affatto correttamente i giudici territoriali hanno ritenuto che la questione della legittimazione passiva dell’INAIL fosse (ancora) rilevabile ex officio;

che, non avendo i motivi di ricorso censurato nel merito la decisione della sentenza impugnata, tardivi debbono ritenersi sul punto i rilievi critici di cui alla memoria ex art. 378 c.p.c., non potendosi con la memoria in questione che chiarire le ragioni a sostegno dei motivi enunciati in ricorso e non essendo per contro consentito di proporre in essa motivi nuovi né specificare censure che nel ricorso siano state accennate in maniera vaga ed indeterminata (così già Cass. n. 14167 del 1999);

che il ricorso, pertanto, va rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, giusta il criterio della soccombenza;

che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 4.200,00, di cui Euro 4.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 1 5 % e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 7 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2021

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