Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.41021 del 21/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2727/2016 proposto da:

SIELTE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI OTTAVI 9, presso lo studio dell’avvocato MASSIMILIANO SCARINGELLA, rappresentata e difesa dall’avvocato NICOLA LANDI;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. – Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA SCIPLINO;

– resistenti con mandato –

e contro

RISCOSSIONE SICILIA S.P.A., già SERIT SICILIA S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 6197/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 19/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 20/10/2021 dal Consigliere Dott. ALFONSINA DE FELICE.

RILEVATO

che:

la Corte d’Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del Tribunale della stessa città, ha rigettato il ricorso della società Sielte s.p.a., avverso il rigetto dell’opposizione a cartella esattoriale emessa dall’Inps per contributi omessi nei confronti di un dirigente della società, nella misura corrispondente alla retribuzione contrattuale allo stesso dovuta e non alla retribuzione inferiore pattuita fra le parti attraverso una transazione stipulata al fine di evitare il licenziamento;

la Corte territoriale, pur avendo accertato la validità della transazione intercorsa tra le parti, ha affermato che la natura legale dell’obbligazione contributiva fa sì che la retribuzione imponibile ai fini previdenziali non può che essere quella che il lavoratore ha diritto di ricevere in base al contratto collettivo di settore (o individuale qualora migliorativa), e non quella inferiore corrisposta; la transazione intervenuta tra lavoratore e datore essendo estranea al rapporto tra datore ed Inps, non incide sull’obbligo contributivo della società, che ha ad oggetto un credito derivante dalla legge sì come correlato all’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato;

la cassazione della sentenza è domandata dalla società Sielte s.p.a. sulla base di tre motivi;

l’Inps ha depositato procura speciale in calce al ricorso.

CONSIDERATO

che:

col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, parte ricorrente contesta violazione e falsa applicazione dell’art. 2967 c.c., sostenendo che sarebbe spettato all’Inps dimostrare che la retribuzione posta a fondamento della sua richiesta di contribuzione è quella effettivamente dovuta al lavoratore; deduce di aver soddisfatto per parte sua l’onere probatorio, avendo prodotto la sentenza della Corte d’appello di Roma che aveva ritenuto legittimo il patto di riduzione della retribuzione stipulato tra le parti in sede sindacale, sul quale calcolare il montante retributivo; che quest’ultimo non poteva invece essere calcolato sulla retribuzione determinata nel verbale ispettivo, così come correttamente aveva stabilito il primo Giudice;

il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, lamenta omessa motivazione in merito all’assunto, rimasto indimostrato, secondo cui la retribuzione concordata era necessariamente inferiore a quella contrattualmente dovuta;

il terzo ed ultimo motivo, sempre formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, contesta alla Corte territoriale di non aver tenuto conto che il patto di riduzione della retribuzione aveva come fine la conservazione del posto di lavoro del dirigente;

il primo motivo è infondato;

la sentenza ha correttamente attuato il principio di diritto affermato da questa Corte secondo il quale l’obbligazione contributiva rimane insensibile agli effetti della eventuale transazione: “Le somme corrisposte dal datore di lavoro al dipendente in esecuzione di un contratto di transazione non sono, ai sensi e per gli effetti della L. n. 153 del 1969, art. 12 – nel testo anteriore alla sostituzione operata del D.Lgs. n. 314 del 1997, art. 6 – dovute in dipendenza del contratto, appunto, di lavoro, ma del contratto di transazione. Ne consegue che, rimanendo l’obbligazione contributiva insensibile agli effetti della transazione, l’INPS può azionare il credito contributivo provando – con qualsiasi mezzo ed anche in via presuntiva, dallo stesso contratto di transazione e dal contesto dei fatti in cui è inserito – quali siano le somme assoggettabili a contribuzione spettanti al lavoratore” (Cass. n. 17495 del 2009; cfr. anche Cass. n. 3686 del 2014);

peraltro, nel caso in esame l’accordo transattivo non è né prodotto né trascritto nel corpo del ricorso, in violazione dei principi di cui all’art. 366 c.p.c., n. 4 e art. 369 c.p.c., n. 6, in conformità ai quali il ricorso per cassazione, in ragione del principio di specificità, deve contenere in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito ed, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi od atti attinenti al pregresso giudizio di merito (cfr. Cass. n. 11603 del 2018; Cass. n. 27209 del 2017; Cass. n. 12362 del 2006);

il secondo e il terzo motivo, da esaminarsi congiuntamente per evidente connessione, sono inammissibili;

le doglianze, prospettate come vizio di motivazione, fuoriescono dal perimetro fissato dall’art. 360 c.p.c., n. 5, non riferendosi all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia (In tal senso cfr. Sez. Un. 8053 del 2014);

in definitiva, il ricorso va rigettato; non si provvede sulle spese in assenza di attività difensiva da parte dell’Inps;

in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 20 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2021

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