LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –
Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –
Dott. DI PAOLA Luigi – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 19618/2018 proposto da:
FONDAZIONE EDMUND MACH, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ALBENGA 45, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO COLINI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato SABRINA FRACCARO;
– ricorrente principale –
contro
G.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE AMIATA 33, presso lo studio dell’avvocato MICHELA FUSCO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati MICHELE AGOSTINI, ROBERTO VASAPOLLI;
– controricorrente – ricorrente incidentale –
e contro
FONDAZIONE EDMUND MACH;
– ricorrente principale – controricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 89/2017 della CORTE D’APPELLO di TRENTO, depositata il 21/12/2017 R.G.N. 82/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 03/11/2021 dal Consigliere Dott. LUIGI DI PAOLA.
FATTO E DIRITTO
Rilevato che:
con la sentenza impugnata, in riforma della pronuncia del Tribunale di Trento, è stato accertato il diritto di G.M. – alle dipendenze della “Fondazione Edmund Mach” (da ora anche “Fondazione”) dal mese di gennaio 2008 con inquadramento nel IVA livello professionale di addetto tecnico del CCPL per il personale delle Fondazioni – ad essere assegnato, dal mese di aprile 2008, al IV livello tecnologo/sperimentatore del predetto CCPL, con conseguente condanna della datrice di lavoro al pagamento, in favore del medesimo, delle differenze retributive maturate dal giugno 2008;
per la cassazione della decisione ha proposto ricorso la “Fondazione Edmund Mach”, affidato a quattro motivi;
G.M. ha resistito con controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale, affidato a due motivi, cui ha, a sua volta, replicato la “Fondazione” con controricorso;
le parti hanno entrambe depositato memoria;
il P.G. non ha formulato richieste.
Considerato che:
con il primo motivo, la ricorrente – denunciando violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., in relazione alle clausole contrattuali di cui agli artt. 63, 64, 65 e 66 del CCPL per il personale delle Fondazioni, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – si duole che il giudice di appello, nel ritenere elemento caratterizzante la categoria dei tecnologi/sperimentatori l’attività “qualificata professionalmente”, implicante “un contributo tecnico professionale con attività di valutazione anche propositiva delle scelte tecniche più opportune per il raggiungimento del risultato della ricerca”, e riconducendo la collaborazione tecnica alle “attività tecnologiche e/o professionali della fondazione”, abbia, in violazione del senso letterale delle parole utilizzate nelle declaratorie contrattuali e della volontà delle parti desumibile da tutte le clausole relative alla classificazione del personale, omesso di considerare, da un lato, che le collaborazioni tecniche di cui all’art. 63 del CCPL (il quale annovera nel gruppo tecnologi/sperimentatori “i lavoratori che svolgono attività di collaborazione tecnica correlata alle attività tecnologiche e/o professionali della Fondazione o che svolgono attività di sperimentazione”) devono avere un contenuto mansionistico dal valore professionale analogo a quello dei ricercatori (ossia, imperniato sullo studio e sull’approfondimento teorico ed applicativo), e, dall’altro, che le stesse non possono essere correlate all’attività di ricerca, bensì a quelle tecnologiche e/o professionali dirette all’attuazione dei fini istituzionali della “Fondazione”, che richiedono, peraltro, uno standard di conoscenza garantito da un percorso di studi universitari, anche ai fini dell’eventuale impiego di una lingua straniera;
con il secondo motivo – denunciando violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2103 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – lamenta che il predetto giudice abbia ricercato e riscontrato il ruolo valutativo, propositivo e collaborativo al risultato della ricerca unicamente con riferimento all’attività di “produzione del dato” – benché all’attività in questione non sia mai stato riconosciuto il carattere della prevalenza rispetto agli altri compiti svolti -, così trascurando di ricercare gli elementi caratterizzanti la superiore qualifica anche con riferimento alle ulteriori attività espletate, integranti la prestazione lavorativa complessivamente intesa;
con il terzo motivo – denunciando violazione degli artt. 2909 c.c., 324 e 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, si duole, ove eventualmente ritenuto che il giudice del gravame abbia riconosciuto il carattere della prevalenza all’attività di “produzione del dato”, che il predetto giudice sia pervenuto a tale conclusione, benché il carattere in questione non sia mai stato dedotto dal lavoratore, né considerato dal giudice di primo grado, né, ancora, indicato quale motivo di censura della sentenza del grado stesso; sicché, sull’aspetto relativo alle mansioni caratterizzanti la prestazione lavorativa, il giudice del gravame sarebbe incorso nella violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e/o di quello della cosa giudicata;
con il quarto motivo – denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4 e art. 156 c.p.c., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – lamenta la mancata esplicitazione delle ragioni che hanno indotto il predetto giudice a formulare il giudizio di prevalenza dell’attività di “produzione del dato” oppure a considerare che anche le attività di manutenzione, di gestione della sicurezza, di smaltimento dei rifiuti e di predisposizione degli ordini d’acquisto, fossero tali da implicare valutazioni, anche propositive, delle scelte tecniche più opportune per il raggiungimento del risultato della ricerca;
con il primo motivo di ricorso incidentale – denunciando violazione o falsa applicazione dell’art. 2103 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – G.M. si duole che il giudice di appello abbia disatteso l’iter logico-giuridico per l’accertamento delle mansioni superiori, non avendo riconosciuto il richiesto terzo livello della categoria di tecnologo/sperimentatore sul mero presupposto che altra lavoratrice inquadrata nel livello in questione svolgesse mansioni diverse da quelle dal medesimo espletate;
con il secondo motivo – denunciando violazione o falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., in relazione alle clausole di cui all’art. 64, commi 6 e 8, del CCPL, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – lamenta che il predetto giudice non abbia valutato il profilo della “autonomia limitata sotto la direzione del responsabile”, caratterizzante il terzo livello sopra indicato.
Ritenuto che:
il primo motivo del ricorso principale va disatteso, avendo il giudice del gravame applicato plausibilmente le regole di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., giacché, da un lato, non risulta né dal tenore letterale dell’art. 63 del CPLL, né dal complesso delle clausole negoziali in materia di classificazione del personale, che la collaborazione tecnica di cui al citato art. 63, debba avere un contenuto mansionistico dal valore professionale (imperniato sullo studio e sull’approfondimento teorico ed applicativo) analogo a quello dell’attività espletata dai ricercatori; la capacità professionale va infatti, nel caso, parametrata sulla base della natura “tecnica” della collaborazione, che pertanto presuppone un approfondimento teorico ed applicativo coerente con la tipologia di attività esercitata, non ricavabile dal necessario possesso del diploma di laurea, come argomentato dal giudice di appello sulla base dell’art. 60, comma 3, del CCPL ed all’esito della espletata istruttoria, attestante – avuto riguardo all’espletamento in via autonoma, ad opera del lavoratore, di una molteplicità di attività, quali l’estrazione di campioni diversi dal DNA animale, la sicurezza, ecc. – il possesso di “comprovate capacità individuali”;
dall’altro, la correlazione della collaborazione all’attività di ricerca non urta in alcun modo con la richiamata previsione contrattuale di riferimento – ove l’attività di collaborazione tecnica è associata alle attività tecnologiche e/o professionali della “Fondazione” -, poiché l’attività di ricerca ben può essere identificata, appunto, nell’attività professionale della “Fondazione” stessa; il che è confermato, del resto, dalla declaratoria del quarto livello dei tecnologi/sperimentatori, ove è ricompreso il personale che svolge attività tecnico/professionale sotto la supervisione non solo di un tecnologo sperimentatore, ma anche di un ricercatore di livello superiore, evidentemente nel quadro di una collaborazione volta ad una attività di ricerca; peraltro anche l’art. 56 del CCPL, richiamato nello stesso ricorso, fa riferimento all’autonomia dei ricercatori e tecnologi nello svolgimento dell’attività “di ricerca”;
pertanto, la prospettazione, contenuta in ricorso, di una interpretazione alternativa delle clausole contrattuali concernenti la classificazione del personale, non ha utilmente evidenziato, nel caso, elementi idonei a far ritenere erronea la valutazione ermeneutica operata dal giudice del merito, cui l’attività di interpretazione del contratto è riservata, venendo in considerazione l’orientamento – su cui v., di recente, Cass. 10/05/2018, n. 11254 – secondo cui “L’interpretazione del contratto può essere sindacata in sede di legittimità solo nel caso di violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale, la quale non può dirsi esistente sul semplice rilievo che il giudice di merito abbia scelto una piuttosto che un’altra tra le molteplici interpretazioni del testo negoziale, sicché, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentita alla parte, che aveva proposto l’interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un’altra”;
il secondo motivo è altresì da rigettare, poiché il giudice di merito ha dato atto dell’attività svolta in concreto in via prevalente dal lavoratore, in relazione a tutte le fasi dell’attività, svolta autonomamente (ed implicante anche la soluzione di problemi contingenti), di “produzione del dato” (dalla raccolta dei campioni da analizzare, alla successiva sistemazione dei campioni, estrazione del DNA, amplificazione del DNA, controllo dell’amplificazione, reazione di sequenza, sequenziamento ed analisi dei dati), attribuendo altresì rilievo all’attività di collaborazione, nell’ambito tecnologico, al progetto di ricerca (essendo risultata comprovata la partecipazione del lavoratore alla progettazione, nonché la funzione propositiva nella soluzione dei problemi, riconosciuta anche con l’inserimento del nominativo del medesimo nella lista dei partecipanti alla ricerca), al ruolo di responsabile del laboratorio, in ordine al funzionamento ed alla manutenzione di tutte le apparecchiature, nonché all’attività di monitoraggio della sicurezza e a quella di smaltimento dei rifiuti dell’intero laboratorio; sicché, in alcun modo è ravvisabile una errata applicazione della norma indicata nel motivo di doglianza per violazione dei criteri generali in tema di inquadramento dei lavoratori nella qualifica corrispondente alle mansioni svolte, configurabile solo ove fosse stato attribuito, nel caso, l’inquadramento superiore in ragione di mansioni riconosciute come espletate non in via prevalente;
il terzo motivo e’, per conseguenza, da disattendere, avuto riguardo alla valutazione complessiva, operata dal giudice del gravame, delle mansioni svolte dal lavoratore; restando ad ogni modo fermo che il fatto costitutivo del diritto al riconoscimento dell’inquadramento superiore è integrato dall’avvenuto svolgimento di determinate mansioni, che il giudice può porre a base del predetto riconoscimento ove risulti che esse siano state svolte in misura anche solo prevalente, all’esito dell’istruttoria, rispetto ad altre parimenti indicate. Ne deriva che non sarebbero, comunque, in astratto configurabili le violazioni ipotizzate nel motivo in questione;
anche il quarto motivo è da rigettare, poiché vi è motivazione omessa od apparente ove il giudice del gravame abbia espresso il proprio convincimento con enunciati meramente assertivi, pervenendo a conclusioni disancorate dalle risultanze istruttorie con motivazione meramente figurativa ed apparente (cfr., sul punto, Cass. 20/06/2018, n. 16247) che si riveli ostativa ad un qualsiasi controllo sull’esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6 (v., a tale ultimo riguardo, Cass. 30/06/2020, n. 13248);
nel caso, il giudice del gravame ha invece indicato le fonti di prova poste a sostegno delle proprie conclusioni, riportando analiticamente parti rilevanti delle dichiarazioni testimoniali da cui ha coerentemente tratto il proprio esplicitato convincimento;
va rigettato il primo motivo del ricorso incidentale, poiché, contrariamente a quanto ivi evidenziato, il giudice di appello ha disatteso la pretesa del lavoratore volta al riconoscimento del terzo livello della categoria di tecnologo/sperimentatore non in ragione di un mero raffronto tra le mansioni svolte dal lavoratore medesimo e quelle disimpegnate da altra unità di personale inquadrata al predetto terzo livello, bensì sull’assorbente rilievo che il ruolo svolto in concreto dal lavoratore è risultato caratterizzato “da autonomia metodologica e da contributo propositivo alla ricerca, nell’ambito metodologico, nella sola fase di produzione del dato base della ricerca (dato oggetto di elaborazione successiva da parte del ricercatore con la collaborazione del tecnologo di terzo livello)” ma non nella fase di scelta del progetto di ricerca, rispetto alla quale è mancato lo svolgimento di un ruolo propositivo;
e’, infine, in parte inammissibile ed in parte infondato il secondo motivo, poiché, pur denunziandosi la violazione di legge, non si lamenta, nella sostanza, che il giudice del gravame abbia male interpretato le clausole del contratto collettivo, bensì che abbia di fatto trascurato una testimonianza (quella del Dott. V.; v. p. 9 del controricorso) dalla quale sarebbe emerso che il lavoratore operava direttamente sotto la direzione del responsabile; il che, però, si risolve nella denunzia di un errato apprezzamento del materiale istruttorio, in astratto deducibile ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5;
inoltre, il profilo di doglianza incentrato sull’avvenuto accertamento di una “autonomia operativa” inconciliabile con il riconoscimento del IVA livello, che presupporrebbe il difetto di autonomia, invece contemplata, pur in maniera “limitata”, nella declaratoria del terzo livello, postula, ma erroneamente, che quest’ultima sia da intendere nella accezione di “operativa”, estranea invece alla previsione contrattuale, in cui il concetto di autonomia è sganciato da ogni attributo, sì da poter ricomprendere anche quella “decisionale”; con la conseguenza che una autonomia di portata più ristretta, quale quella meramente operativa, non si rivela incompatibile con il livello così come riconosciuto;
al rigetto del ricorso principale e di quello incidentale segue la compensazione delle spese di lite;
ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e di quello incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale e per quello incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
PQM
rigetta il ricorso principale e quello incidentale; compensa le spese.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e di quello incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale e per quello incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2021
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