LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERRINO Umberto – Presidente –
Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –
Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –
Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –
Dott. BUFFA Francesco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 6729/2016 proposto da:
C.M.A., domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato MARCO DAGRADI;
– ricorrente –
contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati LIDIA CARCAVALLO, ANTONELLA PATTERI, LUIGI CALIULO, SERGIO PREDEN;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 667/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 14/09/2015 R.G.N. 384/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 04/11/2021 dal Consigliere Dott. FRANCESCO BUFFA.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 14.9.05 la Corte d’Appello di Milano ha confermato la sentenza del 2013 del tribunale di Pavia che aveva rigettato la domanda di pensione di vecchiaia della signora C. e quella di risarcimento danni da revoca del trattamento pensionistico intervenuta successivamente alle dimissioni della lavoratrice e all’iniziale erogazione della pensione.
In particolare, la corte territoriale – ritenuta pacifica l’assenza dei contributi per beneficiare della prestazione in questione – ha escluso che le dimissioni della lavoratrice fossero derivate dalla erronea comunicazione dell’INPS in ordine all’accoglimento della domanda di pensione, non ritenendo provato il nesso causale tra la lettera dell’INPS e le dimissioni, in quanto la lettera era stata spedita lo stesso giorno delle dimissioni e la C. non aveva contestato l’affermazione secondo cui era impossibile la ricezione lo stesso giorno della spedizione.
Avverso tale sentenza ricorre la C. per due motivi illustrati da memoria, cui resiste con controricorso l’INPS.
Con il primo motivo si deduce vizio di motivazione della sentenza impugnata ed omesso esame di altra lettera dell’INPS inviata in precedenza e la cui ricezione doveva essere provata dall’INPS.
Il motivo è inammissibile.
Intanto, la lavoratrice non riporta il contenuto della seconda lettera invocata (che sembra dagli atti riferirsi solo alle modalità di pagamento della pensione) e non dà conto della diversa portata delle due lettere inviate dall’INPS, non consentendo a questa Corte di comprendere compiutamente il fatto il cui esame sarebbe stato omesso dalla corte territoriale.
Ne’ viene provata la decisività del fatto, posto che resta comunque a carico della ricorrente l’onere della prova delle ricezione della lettera dell’INPS prima della presentazione delle sue dimissioni, essendo la ricezione un elemento posto a base della ricostruzione del nesso causale delle dimissioni evocato dalla lavoratrice.
Con il secondo motivo si deduce violazione degli artt. 1175 e 1176 c.c., nonché L. n. 88 del 1989, art. 54, per avere la corte territoriale trascurato che la comunicazione dell’INPS era un formale riconoscimento della pensione e non una mera certificazione dei contributi e che la revoca della pensione era intervenuta solo 2 anni e 9 mesi dopo la corresponsione del trattamento, con conseguente affidamento incolpevole del lavoratore nella fruizione della pensione.
La parte deduce, pur non essendo stata richiesta la restituzione delle somme percepite, di aver subito un danno per essersi dimessa in vista del pensionamento e per essersi poi trovata all’improvviso -una volta revocata la pensione-disoccupata, e ciò per alcuni anni fino al raggiungimento dell’età pensionabile.
In relazione a ciò, la parte ha posto a base della sua domanda risarcitoria da un lato l’erroneità delle lettere dell’INPS a base delle sue dimissioni, e dall’altro lato la corresponsione della pensione per anni senza contestazioni (seguita dalla revoca della stessa per difetto dei requisiti).
Il Collegio ritiene che il motivo non possa trovare accoglimento.
Occorre premettere che nella presente controversia non si discute della ripetizione dei ratei di pensione, ma solo del danno – diverso – conseguente all’erronea corresponsione della pensione.
Al riguardo, il Collegio ritiene che la ricostruzione del nesso causale tra il fatto illecito ed il danno implica necessariamente la verifica della posteriorità delle dimissioni della lavoratrice rispetto alla comunicazione della pensione, essendo quest’ultimo il fatto cui si ricollega – nella prospettazione attorea – il danno, correlato alla cessazione del rapporto di lavoro.
La mancata prova in ordine al momento della comunicazione dell’INPS (quale fatto generatore del danno) non consente, nella specie, di ravvisare il nesso causale con le dimissioni, nesso peraltro escluso – con giudizio di fatto non sindacabile in questa sede – dalla sentenza impugnata.
Il Collegio ritiene che non vi siano elementi per derogare alle regole della responsabilità delle spese di lite in relazione alla soccombenza.
Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre spese al 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2021