LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7399/2020 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, C.F. *****, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;
– ricorrente –
contro
B.U.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 869/06/2019 della Commissione tributaria regionale del PIEMONTE, depositata il 17/07/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 07/10/2021 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.
RILEVATO
che:
– in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di una intimazione di pagamento emessa dall’Agenzia delle entrate Riscossione nei confronti di B.U. e fondata su cartella di pagamento che il contribuente sosteneva non essergli mai stata notificata, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR dichiarava l’appello dell’agente della riscossione inammissibile perché la stessa si era costituita in giudizio con il patrocinio di un avvocato del libero foro;
– avverso tale statuizione l’Agenzia delle entrate Riscossione ricorre per cassazione sulla base di un unico motivo, cui non replica l’intimato;
– sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380-bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.
CONSIDERATO
che:
1. Con l’unico motivo di impugnazione l’Agenzia delle Entrate-Riscossione denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 11, comma 2, art. 12, comma 1, e art. 15, comma 2-sexies, nonché del D.L. n. 193 del 2016, art. 1, comma 8, e del D.L. n. 34 del 2019, art. 4-novies, convertito con modificazioni dalla L. n. 58 del 2019, sostenendo che la CTR, nel dichiarare l’inammissibilità del ricorso d’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione avvalendosi di un professionista appartenente al libero foro, sia incorsa nella dedotta violazione di legge.
2. Il motivo è fondato e va accolto.
3. Sul punto sono intervenute con un recente arresto le Sezioni Unite di questa Corte che nella sentenza n. 30008 del 2019 hanno affermato il seguente principio: “impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell’Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi del R.D. n. 1611 del 1933, art. 43, comma 4, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all’organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici; b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dal citato R.D., art. 43, comma 4 – nel rispetto del D.Lgs. n. 50 del 2016, artt. 4 e 17, e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 1, comma 5, conv. in L. n. 225 del 2016 – in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all’Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio dell’Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l’Agenzia e l’Avvocatura dello Stato o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell’Agenzia a mezzo dell’una o dell’altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità. (Principio enunciato ai sensi dell’art. 363 c.p.c.)”.
4. Orbene, il Protocollo d’intesa tra Avvocatura dello Stato e Agenzia delle Entrate-Riscossione, n. 36437 del 5 luglio 2017, prevede, in tema di “Contenzioso afferente l’attività di Riscossione”, al punto 3.4.2, che “L’Ente sta in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti o di avvocati del libero foro, iscritti nel proprio Elenco avvocati, nelle controversie relative a: (…) liti innanzi alle Commissioni Tributarie”.
3. Ne consegue l’accoglimento del ricorso con cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa alla Commissione Tributaria Regionale territorialmente competente per nuovo esame e per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale del Piemonte, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2021