Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.41034 del 21/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4107-2020 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. *****, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

F.T.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 5445/20/2019 della Commissione tributaria regionale della CAMPANIA, depositata il 19/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del giorno 03/11/2021 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.

RILEVATO

che:

– in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di una cartella di pagamento emessa a seguito di un avviso di liquidazione dell’imposta di registro dovuta dalla contribuente F.T. in relazione alla sentenza n. 10522 del 2004 pronunciata dal Tribunale di Napoli in un giudizio di cui la stessa era stata parte, con la sentenza impugnata la CTR, pur dando atto della regolarità della notifica dell’atto impositivo, effettuata in data 22/02/2007, dichiarava l’intervenuta prescrizione del credito erariale per decorso del termine decennale tra la data di notifica dell’avviso di liquidazione e quella del 10/03/2017, di notifica della cartella di pagamento;

– avverso tale statuizione l’Agenzia delle entrate ricorre per cassazione sulla base di un motivo, cui non replica l’intimata;

– sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380-bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

CONSIDERATO

che:

1. Con il motivo di ricorso la ricorrente deduce la violazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 78, sostenendo che la prescrizione ivi disciplinata iniziava a decorrere dalla data in cui era divenuto definitivo l’avviso di liquidazione dell’imposta e non dalla data della sua notifica, come erroneamente aveva ritenuto la CTR, sicché nella specie il termine prescrizionale non era ancora decorso alla data del 10/3/2017, di notifica della cartella di pagamento, in quanto l’atto impositivo, notificato in data 22/02/2007, era divenuto definitivo, in mancanza di impugnazione, in data 22/04/2007.

2. Il motivo è fondato e va accolto in quanto il termine di prescrizione decennale previsto dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 78, deve farsi decorrere dalla data in cui l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro diviene definitivo per mancata impugnazione, ovvero dallo spirare del termine di sessanta giorni dalla sua notifica al contribuente per proporre impugnazione, in tal senso dovendosi interpretare la citata disposizione che fa espresso riferimento all’imposta “definitivamente accertata” (Cass. n. 8454 del 2020; in termini, Cass. n. 9158 del 2014; Cass. n. 11555 del 2018). Pertanto, essendo pacifico nella specie, per averlo accertato la stessa CTR, che l’avviso di liquidazione dell’imposta era stato notificato il 22/02/2007 e che, non essendo stato impugnato, era divenuto definitivo il 23/04/2007 (e non il 22/04/2007, come erroneamente affermato dalla ricorrente), il termine decennale di prescrizione alla data del 10/03/2017, di notifica della cartella di pagamento, non era ancora decorso.

3. Da quanto detto consegue l’accoglimento del ricorso con cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa alla CTR territorialmente competente per l’esame delle questioni rimaste assorbite e per la regolamentazione delle spese processuali del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 3 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2021

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