Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.41035 del 21/12/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8908-2020 proposto da:

MATH MOTO SNC DI M.C. E T.P., in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché C.M., P.T., elettivamente domiciliati in ROMA, V. CICERONE 49, presso lo studio dell’avvocato SVEVA BERNARDINI, rappresentati e difesi dagli avvocati CRISTIAN SILIPO, FABRIZIO PIARULLI;

– ricorrenti –

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 3831/12/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata l’08/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 03/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA CAPRIOLI.

FATTO E DIRITTO

Considerato che:

La società Math Moto s.n.c. di M.C. e T.P. con il primo motivo di ricorso, deduce il difetto assoluto di motivazione e, comunque, di motivazione apparente, in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, e dell’art. 132 c.p.c., dell’art. 118disp. att. c.p.c., e dell’art. 111 c.p.c., per la parte in cui in riferimento alle eccezioni relative alla non corretta applicazione del metodo analitico induttivo sull’omessa registrazione dei ricavi e sull’illegittimità della sanzione la decisione si è rifatta a quanto stabilito dal giudice di primo grado.

Con il secondo mezzo, la nullità della sentenza per vizio di omessa pronuncia su fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione alla responsabilità del professionista per omessa denuncia dei redditi (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

Il primo mezzo è fondato e va accolto, previo assorbimento del secondo.

La CTR con riferimento alle questioni relative alla non corretta applicazione del metodo analitico induttivo, omessa registrazione dei ricavi ed aspetto sanzionatorio si richiama alla decisione del giudice di primo grado.

Il giudice di appello in tal modo non ha affatto esposto l’iter logico-giuridico della sua decisione, limitandosi ad una generica quanto acritica condivisione della sentenza di primo grado, senza illustrare – neppure sinteticamente – le ragioni per cui ha ritenuto di disattendere le questioni dedotte dal contribuente.

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, la motivazione per relationem della sentenza di appello e’, sì, legittima ma sempre che renda percepibili e comprensibili le ragioni della decisione, in relazione ai motivi di appello proposti; viceversa, nel caso in cui il giudice di merito non compia, o compia inadeguatamente, una disamina logica e giuridica degli elementi dai quali trae il proprio convincimento, rinviando genericamente e acriticamente alle motivazioni di altro giudice o al quadro probatorio acquisito, o, ancora, al nome della normativa ritenuta applicabile senza sussunzione alcuna della fattispecie concreta al precetto generale, incorre nel vizio di omessa o di apparente motivazione con conseguente nullità della sentenza (cfr. 2021 nr 14237;, Cass. 18/04/2017 n. 9745; Cass. 26/06/2017 n. 15884; Cass., 21/09/2017, n. 22022; Cass., 25/10/2018, n. 27112; Cass., 05/10/2018, n. 24452; Cass., 07/04/2017, n. 9105, tutte che richiamano i parametri minimi di motivazione indicati da Cass., Sez. U., 07/04/2014 n. 8053 e 03/11/2016n. 22232; cfr., altresì, per il vizio di motivazione collegato alla funzione dell’appello, Cass., 10/01/2003, n. 196).

La sentenza va pertanto cassata e rinviata alla CTR della Lombardia, in diversa composizione anche per le spese di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR della Lombardia, in diversa composizione anche per le spese di legittimità.

Così deciso in Roma, il 3 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472