LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Presidente –
Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13567-2020 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
C.G., nella qualità di liquidatore e successore già
socio accomandatario della società TOP4 SAS in liquidazione e cessata, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SEBASTIANO VENIERO 8, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE DIONESALVI, rappresentato e difeso dall’avvocato PAOLO CAVALLARO;
– controricorrente –
contro
A.R., F.P.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 2016/4/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA SEZIONE DISTACCATA di SIRACUSA, depositata l’01/04/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 03/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA CAPRIOLI.
FATTO E DIRITTO
Considerato che:
La CTR della Sicilia, sezione distaccata di Siracusa, con sentenza n. 3517/2019 rigettava l’appello dell’Ufficio avverso la pronuncia della CTP di Siracusa concordando con il giudice di primo grado sull’illegittimità della cartella impugnata da T.I. in quanto non preceduta da un avviso bonario o comunque da una forma di contraddittorio endoprocedimentale.
L’Ufficio propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo con cui si deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis, nonché della L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Si sostiene che la procedura di controllo automatizzato consente all’Ufficio di procedere all’iscrizione a ruolo delle somme che risultano dovute all’esito del controllo cartolare sui dati presenti nella dichiarazione del contribuente che non presentino necessità di valutazioni ulteriori.
Si è costituito con controricorso illustrato da memoria il contribuente eccependo l’inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza.
Va preliminarmente rigettata in quanto infondata l’eccezione sollevata dal contribuente.
Si rileva che in tema di ricorso per cassazione, il principio di autosufficienza è volto ad agevolare la comprensione dell’oggetto della pretesa e del tenore della sentenza impugnata, da evincersi unitamente ai motivi dell’impugnazione. La specifica indicazione, o riproduzione, degli atti e dei documenti è richiesta quante volte si assuma che la sentenza è censurabile per non averne tenuto conto e che, se lo avesse fatto, la decisione sarebbe stata diversa. La Corte deve, in tal caso, poter verificare che quanto il ricorrente afferma trovi effettivo riscontro negli atti: nel caso in esame un simile obbligo non sussiste, non essendovi controversia sul contenuto degli atti, ma solo sul profilo di diritto costituito dalla legittimità o meno della cartella ai sensi dell’art. 36-bis.
Il motivo è infondato.
Si è in proposito affermato (Cass. n. 4360 del 20/02/2017; conf. Cass. n. 29582 del 16/11/2018) che: “in tema di controlli delle dichiarazioni tributarie, l’attività dell’Ufficio accertatore, correlata alla contestazione dl detrazioni e crediti indicati dal contribuente, qualora nasca da una verifica di dati indicati da quest’ultimo e dalle incongruenze dagli stessi risultanti, non implica valutazioni, sicché è legittima l’iscrizione a ruolo della maggiore imposta ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis, non essendo necessario un previo avviso di recupero.
La giurisprudenza di questa Corte è ferma e costante nel ritenere che (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 14949 del 08/06/2018) in tema di accertamenti e controlli delle dichiarazioni tributarie, l’iscrizione a ruolo della maggiore imposta ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis, è ammissibile solo quando il dovuto sia determinato mediante un controllo meramente cartolare, sulla base dei dati forniti dal contribuente o di una correzione di errori materiali o di calcolo, non potendosi, invece, con questa modalità, risolvere questioni giuridiche, sicché il disconoscimento, da parte dell’Amministrazione finanziaria, di un credito d’imposta non può avvenire tramite l’emissione di cartella di pagamento avente ad oggetto il relativo importo, senza essere preceduta da un avviso di recupero di credito d’imposta o quanto meno bonario.
E ancora, si è ulteriormente specificato come (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 30791 del 28/11/2018) in tema di controllo cd. cartolare della dichiarazione, l’Amministrazione finanziaria non può emettere la cartella di pagamento D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36-bis, ove venga in rilievo non già un errore materiale o di calcolo bensì l’interpretazione di una disposizione normativa, come certamente è quella che disciplina la spettanza o meno di un credito d’imposta,; (Cass. 2021 n. 69881).
Ne consegue che, in caso in cui, come nella specie, venga messa in discussione l’esistenza del credito di imposta era necessario il contraddittorio preventivo e la cui mancanza comportava la nullità della iscrizione a ruolo e della cartella di pagamento per violazione dei diritti di difesa e della possibilità di instaurare il contraddittorio con la Amministrazione Finanziaria.
Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri vigenti.
PQM
La Corte rigetta il ricorso; condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese di legittimità che si liquidano in complessivi Euro 3500,00 oltre accessori di legge ed al 15% per spese generali.
Così deciso in Roma, il 3 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2021