LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –
Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –
Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 30901/2020 proposto da:
A.D., difeso dall’avv. Rachele Anesi, giusta procura in atti, domiciliato presso la Cancelleria della I sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1663/2020 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 01/07/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 09/09/2021 dal Cons. Dott. FIDANZIA ANDREA.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’Appello di Venezia, con sentenza n. 1663/2020 pubblicata in data 1.7.2020, ha rigettato l’appello proposto da A.D., cittadino de Ghana, avverso il provvedimento con cui il Tribunale di Venezia ha rigettato la domanda volta ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale o, in subordine, della protezione umanitaria.
E’ stato, in primo luogo, evidenziata la non credibilità del racconto del richiedente (costui aveva riferito di essersi per non essere ucciso dal padre della sua fidanzata, che aveva messo incinta).
Inoltre, con riferimento alla richiesta di protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c) Legge cit., è stata ritenuta l’insussistenza in Ghana di una situazione di violenza generalizzata derivante da conflitto armato.
Infine, il ricorrente non è stato comunque ritenuto meritevole del permesso per motivi umanitari, non essendo stata allegata una sua specifica situazione di vulnerabilità personale.
Ha proposto ricorso per cassazione A.D. affidandolo a tre motivi.
Il Ministero dell’Interno si è costituito tardivamente in giudizio ai soli fini di un’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 25 Cost e del D.L. n. 13 del 2017, art. 2, conv. nella L. n. 46 del 2017.
La menta il ricorrente di essere stato giudicato in appello da un collegio di cui faceva parte un magistrato che è stato applicato dal presidente della Corte d’Appello per una sola udienza (secondo un progetto di applicazione a rotazione di 50 magistrati del distretto) e ciò in violazione della competenza per materia, non essendo il giudice applicato specializzato nella materia della protezione internazionale, e del dettato dell’art. 25 Cost.. Rileva, inoltre, che tale progetto di applicazione infradistrettuale adottato dal Presidente della Corte d’Appello è stato bocciato dal Consiglio Superiore della Magistratura, proprio per la violazione del principio di specializzazione.
2. Il motivo è infondato.
Va osservato che questa Corte (vedi Cass. 391/2021, Cass. n. 10964/2021) ha già enunciato il principio – cui questo Collegio intendere dare continuità – secondo cui, in tema di costituzione del giudice competente in materia di protezione internazionale, la circostanza che la causa sia stata decisa dal collegio con la partecipazione di un magistrato applicato in forza di un apposito provvedimento organizzativo non approvato dal Consiglio Superiore della Magistratura, non comporta la nullità della decisione, sia perché il magistrato applicato non può essere considerato persona estranea all’ufficio e non investita della funzione esercitata, sia perché l’art. 156 c.p.c., prevede che la nullità di un atto per inosservanza di forma non può essere pronunciata in assenza di espressa comminatoria di legge; né rileva la mancata approvazione del provvedimento da parte del C.S.M., posta la natura esecutiva e non retroattiva della pronuncia dell’organo di autogoverno.
3. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, per motivazione apparente/inesistente, in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, D.P.R. n. 394 del 1999, artt. 11 e 29, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 bis.
Lamenta il ricorrente che la Corte d’Appello ha rigettato la domanda di protezione umanitaria senza entrare nel merito della posizione del richiedente e omettendo di considerare le sue allegazioni, non effettuando la comparazione tra la situazione del paese di provenienza e quella raggiunta nel paese di accoglienza.
In particolare, non è stata effettuata una valutazione individuale e specifica della sua condizione e non è stato considerato che lo stesso risulta integrato ed ha sempre lavorato.
4. Il motivo è inammissibile.
Va osservato che la Corte d’Appello ha evidenziato che il ricorrente non risulta aver dedotto alcuna condizione di vulnerabilità, né tale condizione può derivare dalla semplice provenienza dallo stato del Ghana, in ordine al quale, peraltro, la Corte di merito ha precisato che il ricorrente, nel corso delle sue audizioni (innanzi alla Commissione territoriale e al giudice) non aveva fatto alcun riferimento alla situazione del Ghana come giustificazione del suo timore di rientro in patria, avendo anzi riferito il che il padre viveva nel suo paese d’origine senza problemi correlati al contesto socio-politico ed economico.
Il ricorrente non si è minimamente confrontato con tale articolato percorso argomentativo e neppure, sotto il profilo dell’integrazione sociale, con il rilievo con cui la Corte d’Appello ha rimarcato l’intrinseca precarietà dell’attività lavorativa svolta dal ricorrente.
5. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 116 c.p.c., comma 1, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3.
Lamenta il ricorrente che la Corte d’Appello ha desunto in modo apodittico la sua non credibilità senza applicare in modo rigoroso gli indici legali di affidabilità di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 e senza far uso delle risultanze istruttorie. Il giudice di secondo grado avrebbe dovuto valutare la non contraddittorietà e verosimiglianza del suo racconto.
6. Il motivo è inammissibile.
Va preliminarmente osservato che, anche recentemente, questa Corte ha statuito che la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c. Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito. (Cass. n. 3340 del 05/02/2019).
Nel caso di specie, la motivazione della Corte d’Appello soddisfa il requisito del “minimo costituzionale”, secondo i principi di cui alla sentenza delle Sezioni Unite n. 8053/2014), essendo state indicate in modo dettagliato, alle pagine 4 e 5 della sentenza impugnata, le ragioni per le quali il richiedente non è stato ritenuto credibile (genericità del racconto, contraddittorietà delle versioni, omessa indicazione del nome del padre della ragazza che lo avrebbe minacciato, deduzione della corruzione della polizia in Ghana con il generico richiamo a fenomeni diffusi e notori, etc.).
D’altra parte, il ricorrente, che nulla ha replicato alle precise argomentazioni della Corte d’Appello, neppure ha allegato la grave anomalia motivazionale del decreto impugnato, come detto, unico vizio attualmente censurabile in Cassazione.
Non si liquidano le spese di lite in conseguenza dell’inammissibilità della costituzione tardiva del Ministero.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 9 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2021