Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.41039 del 21/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26207/2020 proposto da:

I.J., elettivamente domiciliato presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avv. Antonella Maffei;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, *****, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1092/2020 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 10/03/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 07/10/2021 dal Consigliere Dott. Rita RUSSO.

RILEVATO

Che:

Il ricorrente, cittadino nigeriano, ha chiesto il riconoscimento della protezione internazionale dichiarando di essere fuggito dal suo Paese in seguito a contrasti con i fratellastri, che volevano una parte dei proventi della sua attività di saldatore; è stato aggredito e ferito con un coltello e minacciato di morte; ha dichiarato di non avere denunciato l’accaduto perché per fare la denuncia è necessario pagare gli agenti di polizia, che diversamente non seguono il caso.

La competente Commissione territoriale ha respinto la richiesta e così anche il Tribunale di Napoli, adito dal ricorrente.

Il richiedente ha proposto appello, che la Corte napoletana ha respinto, ritenendo non sussistente il rischio individuale dedotto ed altresì non sussistenti i presupposti della protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), poiché, secondo il rapporto di Amnesty International 2015/2016 e la più recente posizione dell’UNHCR, la zona di provenienza non è interessata da conflitto. La Corte esclude infine la protezione umanitaria, atteso che la posizione del richiedente sconta il carattere prettamente familiare del motivo dell’espatrio, in assenza di una rilevante compromissione individuale dei diritti fondamentali nel paese di provenienza.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il richiedente asilo, affidandosi a un motivo.

L’Avvocatura dello Stato, non tempestivamente costituita, ha presentato istanza per la partecipazione ad eventuale discussione orale. La causa è stata trattata all’udienza camerale non partecipata del 7 ottobre 2021.

RITENUTO

Che:

1.- Con il primo e unico motivo di ricorso la parte lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in relazione al diniego della protezione umanitaria.

Il ricorrente, dopo avere dedotto – nella parte del ricorso riservata alla esposizione del fatto processuale – di avere depositato il contratto di lavoro con la comparsa conclusionale e non con l’atto di appello, perché di data posteriore, lamenta che la Corte non ha compiuto una valutazione comparativa sulla situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine; e in particolare che non ha valutato la sua vulnerabilità resa evidente dalla sua vicenda personale, in quanto è stato oggetto di violenze e vessazioni domestiche. Deduce che la Corte avrebbe dovuto valutare se il soggetto, costretto a fare ritorno nel paese di origine dopo diversi anni vissuti in Italia, si ritroverebbe a vivere le medesime situazioni di estrema difficoltà familiare, che gli impedirebbero di imbastire una vita dignitosa come quella che ha costruito in Italia.

Il motivo è inammissibile.

Il ricorrente non si duole dell’omesso esame dei documenti che dichiara di avere (tardivamente) depositato in grado di appello, né censura l’affermazione con la quale la Corte ha escluso nella vicenda del ricorrente qualsivoglia rilevanza persecutoria o di rischio di danno grave. La Corte, infatti, ha ritenuto che la sua vicenda non lo ponga in pericolo ed è su questa valutazione che risulta fondato il diniego sia della protezione sussidiaria sia della protezione umanitaria, rilevando che anche ai fini dell’umanitaria “la posizione del richiedente sconta ancora una volta il carattere prettamente familiare del motivo dell’espatrio in assenza di una rilevante compromissione individuale dei diritti fondamentali nel paese di provenienza”.

Il motivo pertanto, limitandosi a ribadire, apoditticamente e senza confrontarsi con le argomentazioni spese dalla Corte, di avere subito violenze e vessazioni domestiche e di essere potenzialmente esposto alla reiterazione del medesimo pregiudizio, è generico e privo di correlazione con la sentenza impugnata.

Il mezzo risulta così proposto in violazione del precetto di cui all’art. 366 c.p.c., che disegna il ricorso per cassazione come un mezzo a critica vincolata, da esplicitare tramite motivi che soddisfino requisiti di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, la cui mancanza ne comporta l’inammissibilità (Cass. 17125/2007; Cass. 15517/2020).

Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Nulla sulle spese in difetto di regolare costituzione della controparte.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio da remoto, il 7 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2021

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