LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –
Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 27024/2020 proposto da:
A.S., elettivamente domiciliato in Padova, presso lo studio dell’avvocato Maria Monica Bassan, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, *****, in persona del Ministro pro tempore elettivamente domiciliato in Roma Via Dei Portoghesi 12, Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1117/2020 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 22/04/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 07/10/2021 dal Consigliere Dott. Rita RUSSO.
RITENUTO
Che:
Il ricorrente, cittadino del Ghana, ha chiesto il riconoscimento della protezione internazionale narrando di essere fuggito dal suo Paese in quanto ricercato dalla polizia e minacciato di morte dai familiari del suo datore di lavoro, deceduto in un incidente da lui accidentalmente provocato. La domanda è stata respinta sia dalla Commissione territoriale che dal Tribunale, adito dal ricorrente.
L’appello proposto dal ricorrente innanzi alla Corte d’appello di Venezia è stato considerato inammissibile in quanto tardivo.
La Corte osserva che il provvedimento di primo grado, reso ex art. 702 bis c.p.c., in data 22 gennaio 2018, è stato comunicato il 23 gennaio 2018, tuttavia, come emerge dal verbale del 22 gennaio 2018, il provvedimento impugnato è stato pubblicato mediante lettura in udienza, pertanto è da questa data e non da quella della successiva comunicazione che decorre il termine per impugnare. Osserva ancora la Corte che l’atto introduttivo del giudizio è stato depositato e notificato il 22 febbraio 2018 e quindi oltre il termine previsto dall’art. 702 quater c.p.c..
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il richiedente asilo affidandosi a un motivo. L’Avvocatura dello Stato si è costituita con controricorso.
La causa è stata trattata all’udienza camerale non partecipata del 7 ottobre 2021.
RITENUTO
Che:
1.- Con il primo e unico motivo del ricorso si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, la violazione degli artt. 348 ter e 348 bis c.p.c., nonché dell’art. 12 preleggi.
La parte deduce che la inammissibilità ritenuta dal Collegio avrebbe dovuto essere dichiarata in prima udienza, ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., mentre in questo caso il giudizio si è protratto oltre la prima udienza.
Deduce inoltre di avere fatto affidamento incolpevole nell’indirizzo giurisprudenziale precedente alla sentenza delle sezioni unite della Corte di Cassazione n. 28575 del 9 ottobre 2018, poiché al momento del deposito dell’atto di citazione, cioè il 22 febbraio 2018, detta sentenza non era ancora stata pubblicata. Rileva che sulla base del principio consolidatosi nell’anno 2017 (Cass. 17429/2017), l’appello deve considerarsi tempestivo quando la notifica alla parte appellata avviene entro trenta giorni dalla comunicazione a mezzo PEC della pronuncia del Tribunale.
Il motivo è infondato.
Il ricorrente, così come affermato in sentenza e come lui stesso espone, ha notificato l’atto d’appello in data 22 febbraio 2018 e lo ha depositato in pari data. Del tutto irrilevante quindi è il riferimento alla questione – rispetto alla quale la sentenza n. 28575 del 9 ottobre 2018 ha operato un overruling – se l’impugnazione avrebbe dovuto essere proposta con ricorso o con citazione, posto che in questo caso sia che si valuti la tempestività dell’impugnazione alla data della notifica della citazione, sia che la si valuti alla data del deposito e della iscrizione al ruolo, il risultato è il medesimo.
La Corte d’appello peraltro non ha dichiarato inammissibile il gravame perché erroneamente proposto con citazione piuttosto che con ricorso, bensì sul presupposto che il termine per impugnare non decorre – come sostiene il ricorrente – dalla notifica della ordinanza resa ex art. 702 bis c.p.c., bensì dalla sua lettura in udienza.
La Corte di merito si è attenuta al principio già affermato da questa Corte di legittimità secondo il quale l’appello avverso l’ordinanza emessa ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c., è esperibile entro trenta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione dell’ordinanza stessa, ma, nel caso in cui l’ordinanza sia stata resa mediante lettura in udienza ed inserita a verbale, dalla data della stessa udienza, equivalendo la pronuncia in tale sede a “comunicazione” ai sensi degli artt. 134 e 176 c.p.c., norme applicabili anche al processo sommario di cognizione (Cass. n. 14669 del 26/05/2021).
Del tutto inconferente è poi il richiamo all’art. 348 bis c.p.c., comma 1, poiché la norma si riferisce alla declaratoria di inammissibilità che il giudice pronuncia quando l’appello non ha ragionevole probabilità di essere accolto (c.d. filtro in appello) e non già alla declaratoria di inammissibilità per tardività, che può essere dichiarata anche d’ufficio e anche in esito all’udienza di discussione.
Ne consegue il rigetto del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQM
Rigetta ricorso condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità il liquida in Euro 2.100,00 per compensi oltre spese prenotate a debito Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio da remoto, il 7 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2021
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