Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.41042 del 21/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

Dott. CENICCOLA Aldo – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25283/2020 proposto da:

H.A., elettivamente domiciliato in Crotone, alla via Libertà

n. 278/B, presso lo studio dell’avv. Fico Assunta, che lo rappresenta e difende, per procura in atti.

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’Interno, *****;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1003/2020 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 03/07/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 26/10/2021 dal Cons. Dott. SOLAINI LUCA.

RILEVATO

che:

La Corte d’appello di Catanzaro ha respinto il gravame proposto da H.A., cittadino pakistano, avverso l’ordinanza del Tribunale di Catanzaro che confermando il provvedimento della competente Commissione territoriale aveva negato al richiedente il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.

Il ricorrente ha riferito di essere fuggito dal suo paese per timore di essere catturato e ucciso da persone sconosciute che avevano attaccato alcuni manifestanti, i quali avevano partecipato ad una manifestazione dal medesimo organizzata.

A supporto delle ragioni di rigetto, la Corte d’appello ha ritenuto la narrazione carente dei requisiti di veridicità. La Corte d’appello non ha, pertanto, riconosciuto sussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale ma neppure quelli della protezione sussidiaria, non essendo ravvisabile il rischio di subire un “danno grave” ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, neppure declinato secondo l’ipotesi di cui alla lett. c) in quanto dalle fonti informative disponibili, nella zona di provenienza del ricorrente, non risulta esistente una situazione di violenza indiscriminata dovuta a conflitto armato. Neppure erano state allegate e dimostrate, secondo la Corte d’appello, la ricorrenza di specifiche situazioni di vulnerabilità.

Contro la sentenza della predetta Corte d’appello, è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi di ricorso.

Il Ministero dell’Interno ha resistito con controricorso.

CONSIDERATO

che:

Il ricorrente censura la decisione della Corte d’appello: (i) sotto un primo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e dell’art. 46, comma 3 dir. n. 2013/32, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per la mancata audizione del richiedente che avrebbe consentito di chiarire i “punti oscuri”; (ii) sotto un secondo profilo, per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 1 (rectius 2) n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per omessa valutazione dei documenti prodotti dal ricorrente (copia della locandina della manifestazione politica del ***** del *****, copia della denuncia sporta, con relativa traduzione in inglese, copia della documentazione relativa ai contratti di lavoro subordinato stipulati dal richiedente in Italia); (iii) sotto un terzo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 5,6 e 14 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27, per mancata concessione della protezione sussidiaria ex art. 14, lett. a) b), con riguardo alla inefficienza del sistema giudiziario e di polizia del Pakistan; (iv) sotto un quarto profilo, per violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5 e s.m.i. e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, per la mancata comparazione tra l’integrazione sociale in Italia e la situazione personale che il richiedente troverebbe in caso di rientro nel paese d’origine.

Il primo motivo è inammissibile, ex art. 360 bis c.p.c., perché non risultano esser stati dedotti nel giudizio di merito fatti nuovi a sostegno della domanda, né precisati gli aspetti in ordine ai quali il ricorrente intendeva fornire chiarimenti (v. Cass. n. 21584/20).

Il secondo motivo è inammissibile in quanto il ricorrente non riporta se e come abbia dedotto al giudice d’appello i fatti riportati nei documenti asseritamente non valutati, e non ne spiega neppure la decisività.

Il terzo motivo è inammissibile perché non si confronta con la ratio decidendi basata sulla inattendibilità c.d. intrinseca, che rende superflua la verifica della c.d. attendibilità estrinseca, cioè del contesto generale del Paese di provenienza (cfr. ex multis Cass. n. 16925/18).

Il quarto motivo è inammissibile perché si limita ad una critica generica e astratta nei riguardi del rigetto della protezione umanitaria. Infatti dalla esposizione del motivo non emerge alcuna censura specifica, apprezzabile ai sensi degli artt. 366 e 369 c.p.c., nei confronti della sentenza impugnata, tenendo conto che la Corte d’appello ha accertato che il ricorrente non aveva dedotto nulla di specifico e circostanziato sulla cui base presumere che egli versasse in una condizione tale da implicare che in caso di rientro verrebbe immesso in un contesto sociale di compromissione dei propri diritti fondamentali.

La mancata costituzione dell’amministrazione statale esonera il collegio dal provvedere sulle spese.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2021

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