LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –
Dott. CENICCOLA Aldo – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 26045/2020 proposto da:
S.M., elettivamente domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avv. Patruno Felice, per procura in atti;
– ricorrente –
contro
Ministero Dell’Interno, *****, Procuratore Generale Corte Cassazione;
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di BARI, depositato il 10/09/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 26/10/2021 dal Cons. Dott. SOLAINI LUCA.
RILEVATO
che:
Il Tribunale di Bari ha respinto il ricorso proposto da S.M., cittadino nigeriano, avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale che ha dichiarato inammissibile, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 29, comma 1 bis, la seconda richiesta reiterata di riconoscimento della protezione internazionale e di quella umanitaria.
Il ricorrente risulta aver addotto quale nuovo elemento di prova, una parziale nuova versione dei fatti consacrata in una memoria scritta inviata dal ricorrente che mirava a superare le perplessità della Commissione consacrate nel provvedimento del 28.7.2017, provvedimento oggetto anche di ricorso giurisdizionale rigettato. Il tribunale ha ritenuto che non si possa considerare elemento nuovo una dichiarazione scritta proveniente dal ricorrente non relativa a fatti sopravvenuti alle precedenti audizioni, ma contenente una sorta di confutazione “a chiarimento” delle argomentazioni della Commissione, in una decisione divenuta peraltro definitiva. Il medesimo tribunale ha ritenuto, comunque, tale parziale nuova versione dei fatti non credibile. Il tribunale non ha, pertanto, ritenuto ricorrere i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale, tenuto anche conto dell’insussistenza di situazioni di violenza indiscriminata nella zona di provenienza per l’assenza di conflitti armati. Inoltre, il tribunale non ha ravvisato la ricorrenza di gravi motivi di carattere umanitario.
Contro il decreto del medesimo Tribunale è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi di ricorso.
Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.
CONSIDERATO
che:
Il ricorrente censura la decisione del Tribunale: (i) sotto un primo profilo, per violazione delle norme processuali in riferimento al combinato disposto di cui del D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, art. 3, comma 1, lett. d) e comma 4, convertito con modificazioni dalla L. 13 aprile 2017, n. 46, perché, avendo la domanda ad oggetto la sola protezione umanitaria, doveva ritenersi la competenza del tribunale in composizione monocratica e non collegiale; (ii) sotto un secondo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, commi 8 e 11, in combinato disposto con l’art. 16 dir. n. 32/2013, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perché non era stata fissata udienza (neppure davanti alla Commissione territoriale) anche se vi era assenza di videoregistrazione.
Il primo motivo è inammissibile, in quanto la limitazione della domanda al riconoscimento della sola protezione umanitaria non risulta dal decreto impugnato (che fa piuttosto riferimento a reiterazione della domanda di protezione internazionale) ed il ricorso non contiene alcuna specifica indicazione del contenuto dell’atto introduttivo da cui risulti la limitazione suddetta.
Il secondo motivo è infondato, avendo il tribunale fissato udienza mediante trattazione scritta, secondo quanto previsto delle norme sul contenimento della pandemia, mentre non era tenuta a disporre l’audizione trattandosi di domanda reiterata dichiarata inammissibile, del D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 29, comma 1, lett. b), (Cass. n. 22875/20). La mancata costituzione dell’amministrazione statale esonera il collegio dal provvedere sulle spese.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2021