LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –
Dott. CENICCOLA Aldo – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 26405/2020 proposto da:
O.T., elettivamente domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avv. Patruno Felice, che lo rappresenta e difende per procura in atti.
– ricorrente –
contro
Ministero Dell’Interno, *****, elettivamente domiciliato in Roma Via Dei Portoghesi 12, Avvocatura Generale Dello Stato, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di BARI, depositata il 22/01/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 26/10/2021 dal Cons. Dott. SOLAINI LUCA.
RILEVATO
che:
Il Tribunale di Bari ha respinto il ricorso proposto da O.T., cittadino nigeriano, avverso il provvedimento del Questore di Bari che ha negato il rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale (in precedenza motivi umanitari) a seguito del parere contrario al rinnovo, espresso dalla Commissione territoriale.
Il ricorrente ha riferito di essere fuggito dal proprio paese, dopo la morte del padre che era il capo di una setta segreta, ed essendo il ricorrente il figlio primogenito, avrebbe dovuto subentrare al posto del padre. Ma poiché si era rifiutato, fu minacciato dai membri della setta e, dopo essersi nascosto per tre giorni, aveva incontrato una persona che gli aveva consentito di scappare.
A supporto del proprio provvedimento di rigetto, il tribunale ha ritenuto che non ricorressero i presupposti delle protezioni richieste essendo il ricorrente un mero migrante economico. Il tribunale non ha, pertanto, ritenuto ricorrere i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale. In particolare, il tribunale ha accertato l’insussistenza di situazioni di violenza indiscriminata nel paese di provenienza per l’assenza di conflitti armati. Inoltre, il tribunale non ha ravvisato la ricorrenza di gravi motivi di carattere umanitario.
Contro il decreto del medesimo Tribunale è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi di ricorso.
Il Ministero dell’Interno ha resistito con controricorso.
CONSIDERATO
che:
Il ricorrente censura la decisione del Tribunale: (i) sotto un primo profilo, per violazione dell’art. 102 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, per violazione del contraddittorio nei confronti del Ministero dell’interno, quale litisconsorte necessario; (ii) sotto un secondo profilo, per nullità dell’ordinanza impugnata per violazione delle norme processuali in riferimento al combinato disposto di cui del D.L. n. 13 del 2017, art. 3, comma 1, lett. d) e comma 4, convertito con modificazioni nella L. n. 46 del 2017, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, perché il ricorso era stato definito dal tribunale in composizione monocratica e non in composizione collegiale secondo il rito speciale; (iii) sotto un terzo profilo, per violazione dell’art. 24 Cost., e della L. n. 241 del 1990, artt. 3,10 bis e art. 21 octies, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per l’omesso rilievo della carenza di motivazione del provvedimento amministrativo impugnato; (iv) sotto un quarto profilo, per violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sulla eccepita carenza di motivazione del provvedimento amministrativo impugnato, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.
Il primo motivo è infondato, in quanto dal decreto fissazione udienza il Ministero risulta correttamente evocato in giudizio, anche se la notifica è stata effettuata presso la Commissione che aveva adottato l’atto impugnato, come sancito della L. n. 94 del 2009, art. 1, comma 13.
Il secondo motivo è infondato, perché la domanda proposta dal ricorrente riguarda solo la richiesta di permesso di soggiorno per motivi umanitari, quindi, la competenza è del tribunale in composizione monocratica e non collegiale.
Il terzo motivo è infondato, perché oggetto del giudizio non è il provvedimento amministrativo della Commissione, ma il diritto soggettivo alla protezione internazionale ed il tribunale ha esaminato la domanda proposta come nuova domanda di permesso di soggiorno (anche se era stato impugnato il diniego di revoca cfr. Cass. n. 26481/2011), pronunciandosi sulla tutela del diritto alla protezione internazionale; pertanto, la questione del vizio dell’atto amministrativo rimane assorbito (cfr. Cass. sez. un. 30658/18, secondo cui il giudice ordinario si pronuncia sulla permesso di soggiorno per motivi umanitari anche in assenza del parere della Commissione, inteso quale atto amministrativo).
Il quarto motivo è assorbito dalla pronuncia sul terzo motivo, infatti, il tribunale si è pronunciato sul merito della richiesta relativa sia alla protezione sussidiaria che umanitaria.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente a pagare all’amministrazione statale Euro 2.100,00, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2021
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