Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.41045 del 21/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

Dott. CENICCOLA Aldo – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27947/2020 proposto da:

C.T., elettivamente domiciliato in Napoli, alla via G.

Porzio, Centro Direzionale, is. F12, int. 23/24, presso lo studio dell’avv. Di Rosa C., che lo rappresenta e difende, per procura in atti.

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’Interno, *****;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI, depositato il 28/09/2020;

udita la relazione della Causa svolta nella Camera di consiglio del 26/10/2021 dal Cons. Dott. SOLAINI LUCA.

RILEVATO

che:

Il Tribunale di Bari ha respinto il ricorso proposto da C.T., cittadino gambiano, avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale che aveva negato al richiedente asilo il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.

Il ricorrente ha riferito di essere scappato dal Gambia per paura di essere ucciso dai fratelli della sua ex fidanzata, madre di sua figlia, che erano contrari al matrimonio, perché la donna era cristiana, ed egli, invece, era mussulmano. I fratelli lo avevano aggredito e minacciato durante la gravidanza, intimandogli di lasciare la sorella.

Il tribunale, condividendo le ragioni della Commissione territoriale, anche alla luce delle risposte fornite in sede di libero interrogatorio, ha ritenuto il ricorrente non credibile, valutando le dichiarazioni rese generiche e stereotipate e in più punti contraddittorie. Il tribunale non ha, pertanto, ritenuto ricorrere i presupposti per il riconoscimento né dello status di rifugiato né della protezione sussidiaria, tenuto anche conto dell’insussistenza di situazioni di violenza indiscriminata nel paese di provenienza per l’assenza di conflitti armati. Infine, il tribunale non ha ravvisato la ricorrenza di gravi motivi di carattere umanitario. Contro il decreto del medesimo Tribunale è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi di ricorso.

Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.

CONSIDERATO

che:

Il ricorrente censura la decisione del Tribunale: (i) sotto un primo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3,5,6,7,8 e 14, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per il mancato riconoscimento della status di rifugiato; (ii) sotto un secondo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per la mancata concessione della protezione umanitaria; (iii) sotto un terzo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e art. 27, comma 1 bis, e per omessa istruttoria ex officio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perché le fonti che il tribunale ha utilizzato erano generiche e non aggiornate; (iv) per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riferito agli ulteriori elementi di vulnerabilità soggettiva e oggettiva.

Il primo motivo è inammissibile, perché non si confronta con l’ampia e puntuale motivazione del giudizio di non credibilità e mira, nella sostanza, a un nuovo giudizio di merito.

Il secondo motivo è inammissibile, perché la contestazione è generica ed astratta e non censura specificamente la statuizione del tribunale secondo cui il richiedente non ha dedotto e allegato nulla di apprezzabile su possibili situazioni di vulnerabilità a suo carico.

Il terzo motivo è inammissibile, perché il provvedimento impugnato indica puntualmente le informazioni tratte dalle fonti consultate, che la illustrazione del motivo non smentisce, limitandosi a indicare generiche informazioni, peraltro relative a criticità varie non sussumibili nella nozione di violenza indiscriminata.

Il quarto motivo è inammissibile perché estrinsecantesi in una critica generica ed astratta, priva di riferimenti al caso concreto ed alle ragioni di vulnerabilità allegate dal richiedente nel giudizio di merito, laddove il tribunale ha espressamente evidenziato che nulla di rilevante sulla vulnerabilità era stato dedotto dal ricorrente.

La mancata costituzione dell’amministrazione statale esonera il collegio dal provvedere sulle spese.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Dichiara inammisibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2021

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