LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –
Dott. CENICCOLA Aldo – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 31784/2020 proposto da:
M.D., elettivamente domiciliato in Mazzaro del Vallo, piazza Regina n. 35, presso lo studio dell’avv. Asaro Luciano, che lo rappresenta e difende, per procura in atti.
– ricorrente –
contro
Ministero Dell’interno Commissione Territoriale Riconoscimento Protezione Trapani;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1666/2020 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 11/11/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 26/10/2021 dal Cons. Dott. SOLAINI LUCA.
RILEVATO
che:
La Corte d’appello di Palermo ha respinto il gravame proposto da M.D., cittadino del Senegal, avverso l’ordinanza del Tribunale di Palermo che, confermando il provvedimento della competente Commissione territoriale, aveva negato al richiedente il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.
Il ricorrente ha riferito di essere stato costretto a lasciare il proprio paese, per essere stato minacciato di morte da un fratellastro, con il quale erano sorti contrasti circa l’abitazione nella casa dove vivevano tutti insieme, avendo suo padre due mogli ed avendo avuto figli con entrambe.
A sostegno delle ragioni di rigetto, la Corte distrettuale ha ritenuto che la vicenda narrata era estranea al perimetro normativo delle protezioni richieste. La Corte d’appello non ha, pertanto, riconosciuto sussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale ma neppure quelli della protezione sussidiaria, non essendo ravvisabile il rischio di subire un “danno grave” ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, neppure declinato secondo l’ipotesi di cui alla lettera c) in quanto dalle fonti informative disponibili, nella zona di provenienza del ricorrente, non risulta esistente una situazione di violenza indiscriminata dovuta a conflitto armato. Neppure erano state allegate e dimostrate, secondo la Corte d’appello, la ricorrenza di specifiche situazioni di vulnerabilità.
Contro la sentenza della predetta Corte d’appello, è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di sei motivi di ricorso.
Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.
CONSIDERATO
che:
Il ricorrente censura la decisione della Corte d’appello: (i) sotto un primo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 7 e 8, per il mancato riconoscimento della protezione internazionale; (ii) sotto un secondo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2 e 14, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per il mancato riconoscimento della protezione sussidiaria e per insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione; (iii) sotto un terzo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 1, per il mancato riconoscimento della protezione umanitaria e per insufficiente e contraddittoria motivazione; (iv) sotto un quarto profilo, per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, perché la Corte territoriale non aveva tenuto conto della situazione nel paese di transito, ossia della Libia, con conseguente omessa pronuncia e difetto di motivazione; (v) sotto un quinto profilo, per violazione dell’art. 115 c.p.c., del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 11, lett. a), D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, commi 4 e 5 e per insufficiente e contraddittoria motivazione, perché non si era dato corso a una nuova audizione del richiedente; (vi) sotto un sesto profilo, perché la Corte distrettuale non avrebbe valutato l’incidenza dell’emergenza epidemiologia da Covid 19 sulla vulnerabilità del richiedente.
Il primo motivo è inammissibile perché generico, in quanto non aggredisce nessuna specifica ratio decidendi.
Il secondo motivo è inammissibile, perché il ricorrente contesta l’accertamento in fatto espresso dalla Corte territoriale della situazione generale del paese di provenienza del ricorrente e della sua regione di origine (Casamance) sulla base di specifiche informazioni tratte da fonti indicate, cui il ricorrente contrappone generiche informazioni, peraltro tratte da fonti informative (viaggiare sicuri) inapprezzabili ai fini indicati.
Il terzo motivo è inammissibile, perché generico, in quanto non aggredisce nessuna specifica ratio decidendi della sentenza impugnata, mentre la produzione in questa sede del contratto di lavoro successivo alla sentenza della Corte territoriale è inammissibile, ex art. 372 c.p.c..
Il quarto motivo è inammissibile perché generico, in quanto non evidenzia quale incidenza abbia avuto il soggiorno trascorso in Libia sulle condizioni di vulnerabilità del richiedente (Cass. n. 28781/20). Il quinto motivo è inammissibile, ex art. 360 bis c.p.c., perché non risultano esser stati indicati nel giudizio di merito fatti nuovi a sostegno della domanda né sono stati indicati specifici profili della narrazione reputati meritevoli di essere chiariti (Cass. n. 21584/20), tanto più in sede di appello.
Il sesto motivo è inammissibile, perché pone all’attenzione di questa Corte una questione nuova, che non è mai stata oggetto di dibattito processuale.
La mancata costituzione dell’amministrazione statale esonera il collegio dal provvedere sulle spese.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Dichiara il ricorso inammissibile.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2021
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