LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –
Dott. SERRAO Eugenia – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1122/2018 proposto da:
T.S., elettivamente domiciliato in Roma Via Taranto 90, presso lo studio dell’avvocato Vinci Luciano Natale, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Mariani Giuseppe;
– ricorrente –
contro
Ministero Dell’Interno;
– intimato –
avverso la sentenza n. 274/2017 della CORTE D’APPELLO di POTENZA, depositata il 26/05/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 23/11/2021 da Dott. IOFRIDA GIULIA.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Potenza, con sentenza n. 274/2017, depositata il 26/5/2017, ha respinto il gravame di T.S., cittadino del Mali, avverso la decisione del Tribunale che aveva respinto la richiesta, a seguito di diniego della competente Commissione territoriale, di riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria o umanitaria.
In particolare, i giudici d’appello hanno sostenuto che il racconto del richiedente (essere fuggito, temendo per la propria incolumità, avendo litigato con uno zio paterno ed i propri cugini per ragioni ereditarie) non integrava i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b); in ordine alla situazione socio-politica del Mali, ai fini della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), ed alla insicurezza per gli abitanti, le ragioni dell’allontanamento dal Paese d’origine dello straniero allegate non erano correlate a tale contesto (e peraltro lo stesso assumeva di non essersi rivolto alla Polizia, senza giustificare in maniera plausibile il proprio comportamento); non si rinveniva, per le ragioni sopra esposte, una situazione individuale di vulnerabilità, ai fini della chiesta protezione umanitaria.
Avverso la suddetta pronuncia, T.S. propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno (che non svolge difese). Con ordinanza interlocutoria n. 5080/2020, depositata il 25/2/2020, è stato disposto il rinnovo della notifica del ricorso all’intimato presso l’Avvocatura Generale dello Stato, nel termine perentorio di gg. 60 dalla comunicazione dell’ordinanza. Con successiva ordinanza n. 13641/2021, questa Corte, ritenuto necessario verificare, ai fini del preliminare vaglio di ammissibilità del ricorso (Cass. 1930/2017; Cass. 9097/2019), se, ai sensi dell’art. 291 c.p.c., comma 3 e art. 307 c.p.c., comma 3, l’ordine di rinnovazione della notificazione era stato tempestivamente eseguito, non essendosi in atti rinvenuta copia del ricorso con rinnovo della notifica, nel termine fissato nell’ordinanza interlocutoria di cui sopra, all’intimato Ministero dell’Interno presso l’Avvocatura generale dello Stato e non essendo, tuttavia, presente attestazione di cancelleria in ordine al mancato deposito del relativo atto, mentre sulla sola Piattaforma *****, risultava la trasmissione, in data 26/2/2021, a cura del difensore di parte ricorrente, dei seguenti atti, che si assumono “già depositati nelle forme ordinarie di legge”: “8) relata di rinotifica del ricorso; 9) ricevuta di accettazione rinotifica L. n. 53 del 1994; 10) ricevuta consegna rinotifica L. n. 53 del 1994”, la causa è stata rinviata a N.R..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente lamenta: a) con il primo motivo, la nullità della sentenza, ex art. 360 c.p.c., n. 4, per motivazione carente, in ordine alle ragioni del diniego della protezione umanitaria, e del tutto illogica, in ordine alle ragioni della disposta compensazione delle spese processuali; b) con il secondo motivo, sia la carenza di motivazione, in violazione dell’art. 132 c.p.c., sul motivo di appello sia l’omesso esame, ex art. 360 c.p.c., n. 5, di fatto decisivo, rappresentato dalla situazione socio-politica del Mali e dal contesto di corruzione nel Paese; c) con il terzo motivo, la violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 1 della Convenzione di Ginevra del 28/7/1951, della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo del 1948, D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3,5,7,14,16 e 17, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 15, comma 6, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 1, artt. 2,10,32 Cost., in punto di ritenuta non credibilità del narrato del richiedente e di mancato rilievo della situazione generale del Mali, con attivazione dell’obbligo di cooperazione istruttoria del giudice, ai fini dell’esame della richiesta di protezione sussidiaria; d) con il quarto motivo, la violazione, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, in relazione al diniego di protezione umanitaria.
2. Preliminarmente, occorre verificare se, nel termine accordato, abbia avuto corso il disposto incombente di rinnovo della notifica, e quindi se sia proceduto all’incombente con successivo deposito del relativo atto.
La Cancelleria ha attestato: a) il 27/7/2020, che, consultati i registri informatici, l’adempimento di cui all’ordinanza interlocutoria n. 5080/2020, notificata il 25/2/2020, non risultava essere stato espletato dalla parte; b) il 26/5/2021, che, solo in data 26/2/2021, l’avvocato Mariani ha trasmesso via PEC gli atti già depositati aggiungendovi anche la “rinotifica” del ricorso all’Avvocatura generale dello Stato effettuata al Ministero dell’Interno presso l’Avvocatura Generale dello Stato, con ricevute di accettazione e consegna in data 4/3/2020.
La modalità di deposito su piattaforma ***** non può essere ammessa (valendo anche il Protocollo stilato nella prima emergenza Covid solo per gli atti già depositati ritualmente dalle parti in cartaceo in Cancelleria) e risulta comunque tardiva.
Questa Corte (Cass. SU. 19706/2015; Cass. 15308/2020) ha infatti già chiarito che “nel giudizio di legittimità, l’art. 371 bis c.p.c., là dove impone, a pena di improcedibilità, che il ricorso notificato sia depositato in cancelleria entro il termine perentorio di venti giorni dalla scadenza del termine assegnato, riguarda non solo l’ipotesi in cui la Corte di cassazione abbia disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario cui il ricorso non sia stato in precedenza notificato, ma va riferito, con interpretazione estensiva, anche all’ipotesi in cui la Corte abbia disposto, ai sensi dell’art. 291 c.p.c., il rinnovo della notificazione del ricorso” nei confronti di una parte che sia stata intimata dal ricorrente (e che non si sia costituita nel giudizio di cassazione), ma attraverso una notifica del ricorso affetta da nullità.
L’art. 371 bis c.p.c., prevede che “qualora la Corte abbia ordinato l’integrazione del contraddittorio, assegnando alle parti un termine perentorio per provvedervi, il ricorso notificato (….) deve essere depositato nella cancelleria della Corte stessa, a pena di improcedibilità, entro venti giorni dalla scadenza del termine assegnato”.
Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte il termine perentorio entro il quale deve avvenire il deposito del ricorso nuovamente notificato alla parte è non già quello, previsto dall’art. 369 c.p.c., di venti giorni dalla notificazione del ricorso, bensì quello di venti giorni dalla scadenza del termine assegnato dal giudice per la rinnovazione e, attesa la perentorietà del termine in questione, il mancato deposito dell’atto o il deposito successivo alla scadenza del termine stesso comportano l’improcedibilità del ricorso, rilevabile d’ufficio, la quale non è esclusa neppure dall’eventuale costituzione della controparte intimata, posto che il principio sancito dall’art. 156 c.p.c. – di non rilevabilità della nullità di un atto per avvenuto raggiungimento dello scopo attiene esclusivamente alle ipotesi di inosservanza di forme in senso stretto e non di termini perentori (Cass., sez. un., nn. 13602 del 2004, 464, 3820 e 26225 del 2005, 11003 del 2006, nonché numerose altre conformi).
Nella specie, in applicazione dei principi sopra enunciati, il termine per il deposito del ricorso notificato andava a scadere il ventesimo giorno successivo alla scadenza del termine di sessanta giorni, decorrente dal 25/02/2020 (data di comunicazione all’avvocato Mariani dell’ordinanza interlocutoria n. 5080/2020), assegnato per la rinnovazione della notificazione: e, dunque, il giorno lunedì 20/7/2020, considerata la sospensione straordinaria, dal 9 marzo all’11 maggio 2020, D.L. n. 18 del 2020, ex art. 83 e D.L. n. 23 del 2020, art. 36, comma 1.
Poiché il ricorso – pur notificato, nel termine stabilito, all’Avvocatura Generale dello Stato – risulta tuttavia depositato in cancelleria solo in data 26/2/2021, il ricorso stesso, in conclusione, deve essere dichiarato improcedibile in quanto tardivamente depositato.
3. Tanto premesso, va dichiarato improcedibile il ricorso. Non v’e’ luogo a provvedere sulle spese processuali non avendo l’intimato svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2021
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