Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.41049 del 21/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. SERRAO Eugenia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5461/2019 proposto da:

K.B., elettivamente domiciliato in Roma Via Ippolito Nievo 61 Scala D, presso lo studio dell’avvocato De Angelis Rossella, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Arculeo Natale;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’Interno;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 01/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 23/11/2021 da Dott. IOFRIDA GIULIA.

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Milano, con decreto n. cronol. 60/2019, depositato in data 1/1/2019, ha respinto la richiesta di K.B., cittadino della Guinea, di riconoscimento, a seguito di diniego della competente Commissione territoriale, dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria o umanitaria.

In particolare, i giudici di merito, ritenuta non necessaria la fissazione di nuova audizione del richiedente, non avendo lo stesso introdotto o allegato fatti nuovi rispetto all’audizione in sede amministrativa, hanno sostenuto che il racconto del richiedente (essere fuggito dal Paese d’origine, in quanto, nel *****, era rimasto coinvolto negli scontri che avevano opposto, nella sua città, gli appartenenti alla etnia *****, nel corso dei quali il padre era stato ucciso) era non credibile, per genericità ed incoerenza, e quindi non integrava i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b); quanto alla protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), non era rinvenibile in Guinea una situazione di violenza generalizzata sulla base delle fonti consultate (EASO 2017; *****); neppure ricorrevano i presupposti per la chiesta protezione umanitaria, considerato che, in assenza di particolari condizioni di vulnerabilità personale, non era stata documentata neppure una effettiva integrazione in Italia (essendo stata allegata la sola partecipazione a corso di formazione e di lingua italiana).

Avverso la suddetta pronuncia, K.B. propone ricorso per cassazione, notificato il 31/1/2019, affidato a tre motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno (che non svolge difese).

Con ordinanza interlocutoria n. 21279/2020, la causa è stata rinviata a N. R. in relazione alla questione posta dal terzo motivo, essendosi fissata in Sezione udienza pubblica sulla questione della necessità o meno del rinnovo dell’audizione del richiedente.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente lamenta: a) con il primo motivo, la violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, commi 10 e 11, art. 111 Cost., art. 47 della Carta di Nizza, art. 46 della Direttiva 2013/32/UE, artt. 6 e 13 CEDU, per avere omesso il Tribunale di disporre l’audizione del richiedente, in assenza di videoregistrazione dell’audizione in sede amministrativa e del verbale del colloquio dinanzi alla commissione territoriale; b) con il secondo motivo, ex art. 360 c.p.c., n. 4, la nullità della sentenza e del procedimento e la violazione dell’art. 112 c.p.c. e art. 132 c.p.c., n. 4, in quanto sarebbe stato violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, perché la decisione sarebbe nulla per mancata trascrizione delle conclusioni rassegnate dalle parti e mancata pronuncia sulla domanda preliminare di dichiarazione della nullità ed illegittimità della Delibera adottata dalla Commissione territoriale e sulle richieste istruttorie (acquisizione integrale del fascicolo della Commissione territoriale); c) con il terzo motivo, la violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, art. 116 c.p.c., comma 2, in combinato disposto con il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, commi 6, 7 e 8, per avere il Tribunale omesso di valutare la condotta processuale del Ministero e del PM nel giudizio in esame, non avendo la Commissione territoriale provveduto all’integrale deposito della documentazione relativa alla fase amministrativa, depositandone tardivamente solo una parte.

2. La prima censura è infondata.

Al riguardo, questa Corte ha affermato (Cass. 5973/2019) che “nel giudizio d’impugnazione, innanzi all’autorità giudiziaria, della decisione della Commissione territoriale, ove manchi la videoregistrazione del colloquio, ancorché non obbligatoria in base alla normativa vigente “ratione temporis” (anteriore alle modifiche intervenute con il D.L. n. 13 del 2017, conv. con modif. dalla L. n. 46 del 2017), all’obbligo del giudice di fissare l’udienza, non consegue automaticamente quello di procedere all’audizione del richiedente, purché sia garantita a costui la facoltà di rendere le proprie dichiarazioni, o davanti alla Commissione territoriale o, se necessario, innanzi al Tribunale. Ne deriva che il Giudice può respingere una domanda di protezione internazionale che risulti manifestamente infondata sulla sola base degli elementi di prova desumibili dal fascicolo e di quelli emersi attraverso l’audizione o la videoregistrazione svoltesi nella fase amministrativa, senza che sia necessario rinnovare l’audizione dello straniero”.

Questa Corte ancora (Cass. 21584/20; conf. 22409/2020) ha ulteriormente chiarito che “nei giudizi in materia di protezione internazionale il giudice, in assenza della videoregistrazione del colloquio svoltosi dinnanzi alla Commissione territoriale, ha l’obbligo di fissare l’udienza di comparizione, ma non anche quello di disporre l’audizione del richiedente, a meno che: a) nel ricorso vengano dedotti fatti nuovi a sostegno della domanda; b) il giudice ritenga necessaria l’acquisizione di chiarimenti in ordine alle incongruenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente; c) quest’ultimo nel ricorso non ne faccia istanza, precisando gli aspetti in ordine ai quali intende fornire i predetti chiarimenti, e sempre che la domanda non venga ritenuta manifestamente infondata o inammissibile”.

Si e’, da ultimo, precisato (Cass. 25312/2020) che il ricorso per cassazione con il quale sia dedotta, in mancanza di videoregistrazione, l’omessa audizione del richiedente che ne abbia fatto espressa istanza, deve contenere l’indicazione puntuale dei fatti che erano stati dedotti avanti al giudice del merito a sostegno di tale richiesta, avendo il ricorrente un preciso onere di specificità della censura (Cass. 25439/2020). Si è successivamente precisato che, pur essendo il giudice tenuto a valutare l’opportunità di dar corso all’audizione, pur in assenza di una iniziativa della parte, il mancato espletamento dell’incombente è suscettibile di essere censurato in sede di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, fermo restando che l’assenza di un’istanza della parte stessa può di per sé giustificare, a seconda dei casi, il mancato espletamento dell’incombente (Cass. 18311/2021).

Nella specie, il Tribunale ha respinto l’istanza, rilevando che non erano stati allegati fatti nuovi in ricorso, con conseguente non necessità di nuova audizione. Il ricorrente contesta l’esistenza stessa di un potere discrezionale del giudice di non fissare l’audizione, in assenza di videoregistrazione, ma non precisa di avere fatto specifica istanza al giudice di merito per chiarire determinati punti.

3. Le ulteriori due censure, da trattare unitariamente, sono inammissibili. Si contesta la regolarità della procedura svoltasi dinanzi alla Commissione Territoriale e si lamenta che il provvedimento non conteneva alcun riferimento alle domande che egli aveva spiegato contro di essa.

In primo luogo, il procedimento giudiziario non ha valenza impugnatoria rispetto alla fase amministrativa, rappresentando un autonomo giudizio sui diritti fondamentali del richiedente asilo ed imponendo un completo riesame del merito della domanda: in relazione a tale fase, pertanto, sono irrilevanti tutte le questioni relative alla regolarità del procedimento svolto dinanzi alla Commissione Territoriale.

In secondo luogo, relativamente al rilievo secondo cui non sarebbero state trascritte le conclusioni delle parti, la censura, da una parte, è priva di specificità ed autosufficienza, in quanto esse non sono state trascritte nel corpo del ricorso né è stata indicata la sede processuale in cui possano essere rinvenute, al fine di consentire a questa Corte di apprezzare l’errore denunciato, con violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6; e, dall’altra, si pone in contrasto con il consolidato orientamento di questa Corte secondo il quale “l’omessa od erronea trascrizione delle conclusioni delle parti nella sentenza non comporta, di per sé, nullità della stessa, non essendo la relativa sanzione comminata dalla legge ed essendo soltanto rilevante che il giudice, nell’emettere la pronuncia, abbia tenuto conto delle conclusioni effettivamente e definitivamente formulate, prendendole tutte in esame, nel qual caso il vizio suddetto si risolve in una semplice imperfezione formale, non incidente sulla validità della sentenza” (cfr. ex multis Cass. 5280/1982).

Quanto poi all’omessa valutazione da parte del Tribunale relativamente al contegno delle parti del giudizio e specificamente della Commissione territoriale (che non avrebbe depositato l’intera documentazione relativa alla fase amministrativa), del Ministero dell’interno (non costituitosi) e del Pubblico Ministero, basta osservare che l’esercizio negativo della facoltà del giudice di desumere argomenti di prova dal contegno processuale delle parti, ai sensi dell’art. 116 c.p.c., comma 2, non è censurabile in sede di legittimità, né per violazione di legge, né per vizio di motivazione, trattandosi di un potere discrezionale attinente alla valutazione di una prova atipica o innominata (Cass. n. 20673/2012).

4. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso. Non v’e’ luogo a provvedere sulle spese processuali non avendo l’intimato svolto attività difensiva.

PQM

La Corte respinge il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2021

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