Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.41050 del 21/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. SERRAO Eugenia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17313/2019 proposto da:

G.S., rappresentato e difesi dall’avvocato Antonella Macaluso;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’Interno;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 19/4/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 23/11/2021 da Dott. IOFRIDA GIULIA.

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Milano, con Decreto n. 727/2019, depositato in data 19/4/2019, ha respinto la richiesta di G.S., cittadino egiziano, di riconoscimento, a seguito di diniego della competente Commissione territoriale, dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria o umanitaria.

In particolare, i giudici di merito, all’esito di nuova audizione del richiedente, hanno sostenuto che il racconto del richiedente (essere fuggito dal Paese d’origine sia per problemi familiari con uno zio sia per studiare e lavorare in Italia) non integrava i presupposti per il riconoscimento (non essendo oggetto di doglianza il diniego dello status di rifugiato) della protezione sussidiaria, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b); quanto alla protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), non era rinvenibile in Egitto una situazione di violenza generalizzata sulla base delle fonti consultate (USDOS 2016; *****); neppure ricorrevano i presupposti per la chiesta protezione umanitaria, in assenza di particolari condizioni di vulnerabilità personale, nonostante il processo di integrazione avviato in Italia (essendo stata allegato un contratto di lavoro a tempo determinato).

Avverso la suddetta pronuncia, G.S. propone ricorso per cassazione, notificato il 31/1/2019, affidato a due motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno (che non svolge difese).

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente lamenta: a) con il primo motivo, sia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b), sia l’omesso esame di fatto decisivo, in relazione alla mancata valutazione di coerenza del racconto in rapporto alla realtà dell’Egitto nonché della situazione di grave instabilità e compressione dei diritti fondamentali presenti nel Paese d’origine; b) con il secondo motivo, ex art. 360 c.p.c., n. 3, sia la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 2, art. 5, comma 6, art. 19, in relazione al diniego di protezione umanitaria, sia l’omesso esame di fatto decisivo, ex art. 360 c.p.c., n. 5, rappresentato dall’integrazione effettiva in Italia (documentata: stage di formazione, certificato scolastico, relazione psico-sociale, contratto di lavoro in un agriturismo), oltre che dall’ingresso in Italia, allorché lo stesso era ancora minorenne.

2. La prima censura è inammissibile, in quanto non coglie la ratio decidendi, atteso che il racconto non è stato giudicato non credibile o incoerente, essendosi proceduto alla sua valutazione e ritenuto che la vicenda narrata fosse da inquadrare in un ambito familiare – i dissidi con uno zio paterno – e non integrasse quindi una situazione di pericolo di danno grave, in caso di rientro nel Paese d’origine. Nel ricorso si afferma che esisterebbe in Egitto un clima di generale instabilità ed insicurezza legata a conflitti armati interni, ma, nella specie, si è compiuta ogni verifica officiosa.

Ora, con riferimento al rischio di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), il Tribunale ha assolto al dovere di cooperazione istruttoria assumendo informazioni sul paese di origine e specificamente l’Egitto, zona di provenienza del ricorrente, da una fonte attendibile ed aggiornata (Report USDOS e *****), che è stata esplicitamente menzionata in sentenza (Cass. n. 22527/2020). Le informazioni sono state assunte sul rischio specifico di cui all’art. 14, lett. c) e cioè il rischio di danno grave da violenza indiscriminata derivante da conflitto, escludendosi che nella zona sia in corso un conflitto che genera violenza indiscriminata, e non con riferimento ad altri rischi non dedotti, quale il rischio di restare vittima occasionale di un attentato terroristico. Nel fare riferimento a fonte informative sugli attentati terroristici, la difesa prospetta una nozione di violenza indiscriminata da conflitto armato che non collima affatto con quella rigorosa data dalla CGUE nelle sentenze del 17 febbraio 2009 (Eigafaji, C-465/07) e del 30 gennaio 2014, (Diakite’ C- 285/12), fatta propria anche dalla giurisprudenza di questa Corte. 4. Anche il secondo motivo è inammissibile.

Il Tribunale ha esaminato la richiesta di protezione per ragioni umanitarie, effettuando anche il giudizio di comparazione tra situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine e la situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza. Il Tribunale ha comunque riscontrato l’assenza di una situazione di vulnerabilità meritevoli di tutela ai fini del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie.

Quanto alla asserita minore età all’ingresso in Italia, non può valorizzarsi in senso contrario la sentenza della Corte di giustizia 12 aprile 2018, C-550/16, la quale, affermando che nel processo deve essere trattato come “minore” il cittadino straniero che abbia un’età inferiore ai diciotto anni al momento del suo ingresso nel territorio di uno Stato membro e della presentazione della domanda di asilo e che raggiunga la maggiore età nel corso della procedura di asilo, mira a garantire l’immediata applicazione delle norme a tutela dei minori (domanda di ricongiungimento famigliare) e comunque sempre che la persona “(ottenga) in seguito il riconoscimento dello status di rifugiato”. Questa Corte ha di recente, inoltre, chiarito che “il diritto del minore straniero non accompagnato alla più incisiva protezione internazionale non può proiettarsi oltre il compimento della maggiore età, al raggiungimento della quale viene meno il bisogno di una più intensa protezione”, cosicché “sul piano processuale, se da un canto è sufficiente che la minore età, quale condizione (cd. “possibilità giuridica”) dell’azione, sussista al momento della decisione, è necessario, d’altro canto, che essa persista sino al momento della stessa” (Cass. 17115/2020).

Nella specie, il richiedente nato nel *****, seppure minorenne alla partenza, dall’Egitto ed all’ingresso in Italia, al momento della decisione del Tribunale era maggiorenne.

Le Sezioni Unite (Cass. SU 24413/2021) si sono nuovamente pronunciate sul tema della protezione umanitaria, alla stregua del testo del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, anteriore alle modifiche recate dal D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, e del contenuto della vantazione comparativa affidata al giudice, tra la situazione che, in caso di rimpatrio, il richiedente lascerebbe in Italia e quella che il medesimo troverebbe nel Paese di origine, già condiviso dalle Sezioni Unite, con la precedente sentenza n. 29459/2019, affermando il seguente principio di diritto: “In base alla normativa del T.U. Imm. anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. n. 113 del 2018, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, occorre operare una valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta in Italia. Tale valutazione comparativa dovrà essere svolta attribuendo alla condizione soggettiva e oggettiva del richiedente nel Paese d’origine un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nel tessuto sociale italiano. Situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel Paese d’origine possono fondare il diritto del richiedente alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione del medesimo in Italia. Per contro, quando si accerti che tale livello sia stato raggiunto, se il ritorno in Paesi d’origine rende probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare, sì da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall’art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell’art. 5 T.U. cit., per riconoscere il permesso di soggiorno”.

Ora, nel presente giudizio, il Tribunale ha escluso una situazione personale di vulnerabilità soggettiva ed oggettiva, meritevole di protezione per ragioni umanitarie, rilevando, essenzialmente, che non sussistendo diritti che potessero essere pregiudicati dal rientro in patria del richiedente protezione, per quanto già espresso in ordine all’inesistenza di un rischio di persecuzione o di pregiudizio in un contesto di violenza generalizzata in Egitto, da cui il ricorrente proviene, la documentazione allegata dal richiedente, in ordine ai rapporti di lavoro in essere, non era comunque sufficiente ad integrare il requisito della integrazione effettiva nel nostro Paese. La statuizione risulta conforme ai principi di diritto sopra richiamati.

5. Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarato inammissibile il ricorso. Non v’e’ luogo a provvedere sulle spese processuali non avendo l’intimato svolto attività difensiva.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Al sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2021

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