Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.41051 del 21/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. SERRAO Eugenia – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17120/2020 proposto da:

S.S., rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Briganti, del foro di Urbino ed elett.te dom.to presso l’indirizzo PEC iscritto nel REGINDE avv.briganti.per.iusreporter.it;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Ancona, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– resistente –

avverso il decreto n. 3396/2020 del TRIBUNALE di ANCONA, depositato il 17/03/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 23/11/2021 dal Consigliere Dott. EUGENIA SERRAO.

RILEVATO

Che:

1. S.S., proveniente dal Pakistan, ha chiesto alla competente commissione territoriale il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4: (a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex artt. 7 e segg.; (b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14; (c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis). A fondamento dell’istanza ha dedotto, essendo originario di Gujrat, regione del Punjab, di essere fuggito dal proprio Paese per il timore di condotte vendicative da parte della famiglia di una amica d’infanzia, Nazia, che aveva aiutato a fuggire per sottrarsi all’imposizione paterna di “sposare il Corano”. In particolare, ha esposto di aver aiutato la ragazza a fuggire a Karachi; che il padre della ragazza, una settimana dopo, aveva sequestrato la sorella del richiedente; che il padre di quest’ultimo aveva organizzato il rientro della ragazza al villaggio, dove era stata lapidata; che la famiglia della ragazza pretendeva che fosse consegnato anche il richiedente, il quale era, quindi, fuggito lasciando il Paese il 1 luglio 2016; dopo aver attraversato Turchia, Grecia, Macedonia, Serbia, Bosnia, Croazia e Slovenia, era giunto in Italia. La Commissione territoriale ha rigettato l’istanza.

2. Avverso tale provvedimento S.S. ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale di Ancona, che, con decreto n. 3396/2020 del 17 marzo 2020, ha rigettato il reclamo. Il Tribunale ha ritenuto: a) inverosimili e, in ogni caso, irrilevanti le ragioni di abbandono descritte dal ricorrente in quanto attinenti a conflitti di carattere privatistico; b) infondata la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato in mancanza di atti persecutori diretti e personali che presentassero i requisiti della soggettività, causalità, personalizzazione ambientale e del rischio. Il richiedente, infatti, non aveva allegato alcuna appartenenza ad una minoranza etnica o religiosa, affiliazione politica, partecipazione ad attività di associazioni per i diritti civili e neppure alcun timore di persecuzione in caso di rientro; c) infondata la domanda di protezione sussidiaria, in mancanza di un fondato pericolo per il richiedente, in caso di rimpatrio, di subire una condanna a morte o trattamenti inumani e degradanti, anche alla luce della presenza nello Stato d’origine di istituzioni in grado di tutelarlo in caso di effettivo e concreto pericolo, data l’illiceità della tradizione del “matrimonio col Corano”, e in ogni caso la non attualità del pericolo prospettato, attesa l’inverosimiglianza del narrato e il tempo trascorso. Quanto alla situazione socio-politica in Pakistan dalle fonti risultava un relativo miglioramento delle condizioni di sicurezza già dal 2015, attualmente connotata da bassa incidenza della violenza terroristica e assenza di un conflitto armato generalizzato e consistente tale da rappresentare un pericolo per i civili; d) infondata la domanda di protezione umanitaria in mancanza di situazioni di particolare vulnerabilità, non essendo documentato uno stato di integrazione nel territorio nazionale. Il richiedente asilo, inoltre, non aveva allegato elementi tali da dimostrare un radicamento in Italia (tutta la famiglia del ricorrente è in patria) e un’incolmabile sproporzione tra il contesto nazionale e quello d’origine.

3. Il decreto è stato impugnato per cassazione da S.S. con ricorso fondato su quattro motivi.

4 Il Ministero dell’Interno si costituisce per resistere al ricorso senza spiegare alcuna difesa.

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta “nullità del decreto in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 1, art. 11, lett. a) e art. 13 e degli artt. 737,135 c.p.c., art. 156 c.p.c., comma 2, nonché dell’art. 111 Cost., comma 6 e della L. n. 46 del 2017, art. 2”. Il Tribunale avrebbe fornito una motivazione di stile, apodittica e meramente apparente tale da determinare la nullità del decreto. In particolare lamenta: a) l’asserita contraddittorietà e inverosimiglianza del narrato senza specifica motivazione e senza rispetto dei criteri previsti per la valutazione di attendibilità del dichiarante; b) l’omessa considerazione della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente; c) il mancato approfondimento istruttorio rispetto a quello svolto dalla Commissione territoriale: il Tribunale avrebbe dovuto verificare, alla luce di aggiornate fonti internazionali, la capacità delle istituzioni del Pakistan di offrire idonea ed effettiva protezione a chi è destinatario di vendette private; d) l’omesso utilizzo di fonti informative aggiornate; e) l’omessa indicazione delle ragioni logico-giuridiche sottese all’effettiva valutazione comparativa utile al riconoscimento della protezione per motivi umanitari; f) l’omessa valutazione del percorso migratorio; g) il mancato svolgimento di un interrogatorio approfondito e tenuto dall’intero Collegio, essenziale nel caso di indisponibilità della videoregistrazione, e la delega di tale compito al GOT.

1.1. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5. Con tale motivo il richiedente asilo si duole di una serie di “omessi esami” quali quello relativo ai fatti rappresentati in sede di audizione dinanzi alla Commissione territoriale; all’incapacità delle istituzioni pachistane di offrire adeguata tutela al richiedente; all’esame comparativo di tutti gli elementi di vulnerabilità presenti nella fattispecie ai fini della valutazione della domanda di protezione internazionale.

1.2 Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, in riferimento all’art. 2 Cost., art. 10 Cost., comma 3, art. 32 Cost.; L. n. 881 del 1997, art. 11; artt. 8,9,10,13,27,32, 35 bis c.c., D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 9 e art. 11, lett. A) e all’art. 16 Direttiva Europea n. 2013/32 nonché agli artt. 2, 3 – anche in relazione all’art. 115 c.p.c., D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 5,6,7, e 14 e al T.U. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 2”. Il Tribunale si sarebbe limitato a far proprie le conclusioni già raggiunte dalla commissione territoriale di Ancona senza tuttavia ottemperare al proprio dovere di cooperazione istruttoria.

1.3 Con il quarto motivo di ricorso il ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, in riferimento agli artt. 6 e 13 della Convenzione EDU, all’art. 47 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea e all’art. 46 della Direttiva Europea n. 2013/32” per non aver il Tribunale cooperato attivamente alla ricerca e raccolta di tutti gli elementi valutare la fondatezza della domanda.

Rileva preliminarmente il Collegio che il ricorso per cassazione risulta notificato il giorno 7 giugno 2020 mentre il decreto è stato comunicato a cura della cancelleria il 19 marzo 2020. Ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 13, il ricorso per cassazione avverso il decreto del Tribunale deve esseri proposto nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento a cura della cancelleria. Ma va dichiarata la tempestività dell’odierno ricorso, benché notificato (il 7 giugno 2020) oltre il termine di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, rispetto alla data di comunicazione del decreto impugnato (19 marzo 2020), attese le misure adottate dal legislatore per far fronte all’emergenza epidemiologica da Covid-19, in particolare quanto disposto dal D.L. n. 18 del 2020, art. 83, comma 2 (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 27 del 2020), che ha sospeso, per il periodo dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020, successivamente prorogato fino all’11 maggio 2020 dal D.L. n. 23 del 2020, art. 36 (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 40 del 2020), il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali.

I motivi di ricorso, da trattarsi congiuntamente in quanto largamente ripetitivi, sono infondati. Inammissibile, perché aspecifica in difetto di indicazione delle fonti alternative asseritamente ignorate (Sez. 1, Ord. n. 7105 del 12/03/2021, Rv. 660795) è la doglianza circa il mancato assolvimento, da parte del giudice, del proprio dovere di cooperazione istruttoria. In ogni caso il Tribunale, in conformità ai più recenti orientamenti di questa Corte, ha adeguatamente adempiuto a tale obbligo, acquisendo informazioni sulla base di fonti ufficiali ed aggiornate. In particolare, dando seguito ai principi elaborati in materia da questa Corte, nonostante un giudizio di non credibilità rispetto alle dichiarazioni del richiedente, ha analizzato la condizione sociopolitica presente in Pakistan, escludendo che possa sussistere una situazione di violenza diffusa e indiscriminata nei confronti della totalità dei cittadini alla luce di rapporti UNHCR 2017-2018 ed Easo 2019 (pagg. 5-10). Si tratta di una valutazione eseguita in conformità con i parametri di questa Corte perché basata su COI aggiornate e, quanto al merito, soggette al prudente apprezzamento del giudice.

Il Tribunale ha, peraltro, reso una motivazione ampia e diffusa in ordine all’inattendibilità intrinseca del dichiarante con argomenti il cui esame è precluso in sede di legittimità. La decisione è in linea con l’orientamento giurisprudenziale consolidato secondo cui ai fini della valutazione dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale, il giudizio sulla valutazione di credibilità del racconto del richiedente che sia ben circostanziato ma inverosimile, può essere espresso solo all’esito dell’acquisizione di pertinenti informazioni sul suo paese di origine e delle sue condizioni personali, a differenza di quanto accade nell’ipotesi di racconto intrinsecamente inattendibile alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva, in cui essendo il racconto affetto da estrema genericità o da importanti contraddizioni interne, la ricerca delle COI è inutile, perché manca alla base una storia individuale rispetto alla quale valutare la coerenza esterna, la plausibilità ed il livello di rischio (Cass., Sez. 1, ord. n. 6738 del 2021, Rv. 660736-01). Nello specifico, si tratta di un racconto intrinsecamente inattendibile. Ciò nondimeno, il Tribunale ha considerato, come detto, anche la situazione specifica del Paese d’origine non rilevando elementi di particolare criticità rispetto alla vicenda privata rappresentata.

Le censure svolte presuppongono una asserita forma di persecuzione nei confronti del richiedente asilo laddove il provvedimento del giudice di merito ha escluso, con apprezzamento di fatto incensurabile in questa sede – all’esito di un motivato giudizio di non credibilità dell’istante – che ricorresse una siffatta condizione. Osserva in proposito il collegio come il vizio di violazione o falsa applicazione di legge non possa essere formulato se non assumendo l’accertamento di fatto, così come operato dal giudice del merito, in guisa di termine obbligato, indefettibile e non modificabile, del sillogismo tipico del paradigma del giudizio di sussunzione, là dove, diversamente (ossia ponendo in discussione detto accertamento), si verrebbe a trasmodare nella revisione della quaestio facti e, dunque, ad esercitarsi poteri di cognizione esclusivamente riservati al giudice del merito (cfr. Cass., ord., 13 marzo 2018, n. 6035; Cass., 23 settembre 2016, n. 18715). Sotto altro aspetto, il ricorso si risolve nella censura della valutazione degli elementi probatori così come operata dal giudice di merito in ordine alla idoneità degli stessi a dimostrare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento in capo ricorrente dello status di rifugiato: ma siffatte censure, sotto il profilo della valutazione di credibilità del ricorrente, possono trovare ingresso in questa sede soltanto nei limiti già indicati dalla Corte di Cassazione, e cioè lamentando una non corretta applicazione dei principi che impongono al giudice di merito di esaminare i singoli elementi del racconto secondo un criterio non puramente atomistico, caratterizzato da una (non legittima) scomposizione/dissociazione/confutazione di ciascun singolo fatto esposto rispetto al generale contesto narrativo, bensì procedendo alla necessaria, e ben diversa, disamina complessiva dell’intera vicenda riferita dal richiedente asilo. Quanto al percorso migratorio, il provvedimento impugnato non fa cenno di accadimenti, occorsi nei Paesi di transito, che assumano rilievo ai fini delle forme di protezione invocate; né l’istante spiega se e in che modo abbia svolto allegazioni in tal senso. Come è risaputo, ove con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (Sez. 2, 9 agosto 2018, n. 20694; Sez. 6, 13 giugno 2018, n. 15430).

Quanto alla denunciata audizione del dichiarante davanti al solo relatore e non dinanzi a tutti i componenti del collegio giudicante, ai sensi delle norme in materia di rito camerale ex art. 737 c.p.c., applicabili nel caso di specie così come previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 1, l’atto “istruttorio” può essere assunto anche da un giudice singolo, componente del collegio, senza che tanto si ponga in violazione del principio di immutabilità del collegio giudicante, volto ad assicurare che i giudici che pronunciano la sentenza siano gli stessi che hanno assistito alla discussione. Il principio di immutabilità del collegio, destinato ad operare anche nei procedimenti in Camera di consiglio, trova applicazione soltanto una volta che abbia avuto inizio la fase di discussione, in quanto solo da questo momento è vietata la deliberazione da parte di un collegio composto diversamente da quello che ha assistito alla discussione (Cass. 15325/2020). Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che, in difetto di esplicite norme contrarie, il principio generale, secondo cui un giudice può essere delegato dal collegio alla raccolta di elementi probatori da sottoporre successivamente alla piena valutazione dell’organo collegiale, trova applicazione anche nelle ipotesi di procedimento camerale applicato a diritti soggettivi per quelle ragioni di celerità e sommarietà delle indagini proprie di tale particolare tipo di procedimento (Cass., Sez. Un., 19 giugno 1996, n. 5629; vd. in motivazione Cass. n. 15325 cit., ibidem). E da ultimo la Corte a Sezioni Unite ha precisato che non è affetto da nullità il procedimento nel cui ambito un giudice onorario di tribunale, su delega del giudice professionale designato per la trattazione del ricorso, abbia proceduto all’audizione del richiedente la protezione ed abbia rimesso la causa per la decisione al collegio della Sezione specializzata in materia di immigrazione, atteso che, ai sensi del D.Lgs. n. 116 del 2017, art. 10, commi 10 e 11, tale attività rientra senza dubbio tra i compiti delegabili al giudice onorario in considerazione della analogia con l’assunzione dei testimoni e del carattere esemplificativo dell’elencazione ivi contenuta (Cass. S.U. n. 5425/2021).

Il ricorso va pertanto rigettato. Alla declaratoria di rigetto del ricorso non segue alcuna statuizione sulle spese, in assenza di difese delle parti intimate. Sussistono invece, nella specie, i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente stesso, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso per cassazione, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater. Ciò si deve fare a prescindere dal riscontro dell’eventuale provvedimento di ammissione provvisoria del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, poiché la norma esige dal giudice unicamente l’attestazione dell’avere adottato una decisione di inammissibilità o improcedibilità o di reiezione integrale dell’impugnazione, anche incidentale, competendo poi in via esclusiva all’Amministrazione di valutare se, nonostante l’attestato tenore della pronuncia, vi sia in concreto, per la presenza di fattori soggettivi, la possibilità di esigere la doppia contribuzione (Cass. n. 9661/2019, la cui articolata motivazione si richiama).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2021

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