LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. SERRAO Eugenia – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 20189/2020 proposto da:
B.M., rappresentato e difeso dall’avv. Luigi Migliaccio, del foro di Napoli ed elett.te dom.to presso il difensore in Napoli, Piazza Cavour 139;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Salerno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;
– resistente –
avverso il decreto n. 4027/2020 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositato il 4/06/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 23/11/2021 dal Consigliere Dott. EUGENIA SERRAO.
RILEVATO
Che:
1. B.M., proveniente dal GAMBIA, ha chiesto alla competente commissione territoriale il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4: (a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex artt. 7 e segg.; (b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14; (c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis). A fondamento dell’istanza ha dedotto, essendo originario di *****, che viveva con la famiglia a *****; che è di etnia wolof e di confessione musulmana; che ha lavorato in un videoclub e come muratore nel proprio Paese; che si è fidanzato con una ragazza di religione cristiana; che si è allontanato dal Paese in quanto il padre lo aveva minacciato di morte e teme per la propria incolumità. La Commissione territoriale ha rigettato l’istanza.
2. Avverso tale provvedimento B.M. ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale di NAPOLI, che, con decreto n. 4027/2020 del 4 giugno 2020, ha rigettato il reclamo. Il Tribunale ha ritenuto: a) infondata la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato in mancanza di atti persecutori diretti e personali. Il richiedente, infatti, non aveva riferito di essersi rivolto alla polizia senza ricevere tutela; b) infondata la domanda di protezione sussidiaria, giacché le dichiarazioni dell’istante apparivano inerenti a vicenda esclusivamente personale da cui non emergeva il fondato timore di grave danno ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14. Quanto alla situazione sociopolitica in GAMBIA, dalle fonti non risultava alcuna situazione di violenza indiscriminata derivante da situazioni di conflitto armato; c) infondata la domanda di protezione umanitaria, non ritenendo il richiedente integrato in Italia, in difetto di autonomia lavorativa e alloggiativa né di vincoli familiari, né rilevando il transito in Libia, ove peraltro il richiedente non aveva dichiarato di aver subito torture o maltrattamenti.
3. Il decreto è stato impugnato per cassazione da B.M. con ricorso fondato su due motivi inerenti alla protezione sussidiaria e alla protezione umanitaria.
4 I Ministero dell’Interno si costituisce per resistere al ricorso senza spiegare alcuna difesa.
CONSIDERATO
Che:
1. Il ricorrente lamenta: 1) con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, lett. g), art. 3, commi 3, 4 e art. 5, comma 1, art. 6, art. 8, comma 1, lett. b) e comma 2, art. 14, lett. b) e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, in relazione alla mancata attivazione dell’obbligo di cooperazione istruttoria incombente sul giudice della protezione internazionale mediante utilizzo di COI diverse o più aggiornate di quelle indicate dal richiedente in relazione alle violenze religiose subìte in famiglia, idonee a integrare il rischio di tortura o trattamenti degradanti e inumani per motivi religiosi, dunque specificamente riferibili alla situazione di intolleranza religiosa sussistente in Gambia; 2) con il secondo motivo, la violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per omesso esame di fatti decisivi ai fini dell’accertamento del diritto a protezione umanitaria, in particolare in relazione alle violenze subite in patria, all’assenza di una rete di riferimento, agli indici del percorso di integrazione avviato in Italia (corsi professionalizzanti, corsi di lingua italiana, contratti a tempo determinato in agricoltura), alle violenze subìte in Libia, alla crisi umanitaria sussistente in Gambia anche alla luce della emergenza Covid-19, a fronte della condizione di particolare vulnerabilità dedotta.
2. La prima censura è inammissibile. Il Tribunale ha ritenuto che le dichiarazioni del ricorrente in merito alle motivazioni che lo avrebbero costretto a lasciare il Paese di origine fossero inidonee a giustificare il riconoscimento di una misura di protezione, in quanto inerenti a un litigio familiare con il padre (in assenza di circostanze di fatto effettivamente idonee ad evidenziare l’impossibilità del suo rientro in patria o del suo collocamento in altra regione del Paese nativo), aggiungendo che, nella sostanza, l’unico motivo per cui il richiedente aveva dedotto di essere scappato dal Paese era il timore “del padre e della sua famiglia”; si trattava di una vicenda del tutto personale e, per contro, nell’attualità, la situazione del Gambia non risulta caratterizzata da scontri e violenze diffuse.
2.1. In sostanza, il Tribunale ha ritenuto non credibile il rischio paventato di condanna a morte e/o di trattamenti inumani o degradanti, valutato anche il contesto attuale del Paese d’origine, incentrando la motivazione sul fatto che nell’unico episodio riferito non fossero ravvisabili elementi indicativi di una condizione di persecuzione per motivi religiosi, avendo il richiedente espressamente dichiarato di essere musulmano e non avendo manifestato alcun timore di subire un danno grave in caso di rimpatrio.
2.2. Vero che nella materia in oggetto il giudice ha il dovere di cooperare nell’accertamento dei fatti rilevanti, compiendo un’attività istruttoria ufficiosa, essendo necessario temperare l’asimmetria derivante dalla posizione delle parti (Cass. 13 dicembre 2016, n. 25534); ma il giudice di merito, pur avendo attivato il potere di indagine nel senso indicato facendo riferimento alle COI aggiornate al 2019, ha escluso a monte la configurabilità di comportamenti persecutori in ragione della fede religiosa sottolineando come il richiedente si fosse dichiarato musulmano. Inoltre, come già rilevato da questa Corte (Cass. 19197/2015; Cass. 7385/2017; Cass. 30679/2017), “il ricorso al tribunale costituisce atto introduttivo di un giudizio civile, retto dal principio dispositivo: principio che, se nella materia della protezione internazionale viene derogato dalle speciali regole di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e al D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 8, che prevedono particolari poteri-doveri istruttori (anche) del giudice, non trova però alcuna deroga quanto alla necessità che la domanda su cui il giudice deve pronunciarsi corrisponda a quella individuabile in base alle allegazioni dell’attore”, cosicché “i fatti costitutivi del diritto alla protezione internazionale devono necessariamente essere indicati dal richiedente, pena l’impossibilità per il giudice di introdurli in giudizio d’ufficio, secondo la regola generale”. In sostanza, l’attenuazione del principio dispositivo in cui la cooperazione istruttoria consiste si colloca non sul versante dell’allegazione, ma esclusivamente su quello della prova, dovendo, anzi, l’allegazione essere adeguatamente circostanziata, cosicché solo quando colui che richieda il riconoscimento della protezione internazionale abbia adempiuto all’onere di allegare i fatti costitutivi del suo diritto sorge il potere-dovere del giudice di accertare anche d’ufficio se, ed in quali limiti, nel Paese straniero di origine dell’istante si registrino i fenomeni tali da giustificare l’accoglimento della domanda (Cass. 17069/2018). Anche con riferimento del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), questa Corte ha ulteriormente precisato che “il potere-dovere del giudice di accertare, anche d’ufficio, se, ed in quali limiti, nel Paese straniero di origine del richiedente protezione internazionale si registrino fenomeni di violenza indiscriminata, in situazioni di conflitto armato interno o internazionale, che espongano costui a minaccia grave e individuale alla vita o alla persona, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), ovvero se il grado di violenza indiscriminata abbia raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che lo straniero, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia, sorge solo dopo che il richiedente abbia adempiuto all’onere di allegare i fatti costitutivi della sua personale esposizione al rischio.
2.3. Ne deriva che il giudicante non può supplire attraverso l’esercizio dei suoi poteri ufficiosi alle deficienze probatorie del ricorrente su cui grava, invece, l’onere di indicare i fatti costitutivi del diritto circa l’individualizzazione del rischio rispetto alla situazione del Paese di provenienza”. Inoltre, come chiarito da questa Corte (Cass. 29358/2018), una volta assolto l’onere di allegazione, il dovere del giudice di cooperazione istruttoria, e quindi di acquisizione officiosa degli elementi istruttori necessari, è circoscritto alla verifica della situazione oggettiva del Paese di origine e non alle individuali condizioni del soggetto richiedente, essendo evidente che, mentre il giudice è anche d’ufficio tenuto a verificare se nel Paese di provenienza sia obiettivamente sussistente una situazione talmente grave da costituire ostacolo al rimpatrio del richiedente, egli non può essere chiamato – né d’altronde avrebbe gli strumenti per farlo – a supplire a deficienze probatorie concernenti la situazione personale del richiedente medesimo, dovendo a tal riguardo soltanto effettuare la verifica di credibilità prevista nel suo complesso del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5.
2.4. In ogni caso, la censura attinente alla mancata attivazione dei poteri officiosi del giudice investito della domanda di protezione risulta essere generica sotto il profilo della decisività: il ricorrente indica quali siano le informazioni che, in concreto, sarebbero state trascurate, facendo tuttavia generico riferimento alla necessità di acquisire informazioni sull’intolleranza religiosa in Gambia senza confrontarsi con l’indicazione del Tribunale circa le ragioni ostative alla possibilità di qualificare la condizione descritta dal richiedente in termini di situazione di persecuzione per motivi religiosi.
2.5. Deve ricordarsi che, in base a consolidati e condivisi orientamenti di questa Corte (Sez. 1, n. 7112 del 2021; Sez. 1, n. 1501 del 2021; Sez. 6, n. 28971 del 2020; Sez. 6, n. 17536 del 2020), la valutazione dei fatti è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile (tutte fattispecie qui insussistenti), dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura e interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (Sez. 1, n. 3340 del 2019, successivamente richiamata, in motivazione, dalle più recenti Sez. 1, n. 21377 del 2019, Sez. 1, n. 2561 del 2020 e Sez. 1, n. 7112 del 2021).
3. Il secondo motivo di ricorso è infondato. Il ricorrente censura il rigetto della richiesta di protezione umanitaria sul presupposto che il Tribunale non avrebbe compiutamente vagliato i fatti dedotti in relazione alle violenze subite in ambito familiare, allo stato di prigionia trascorso per due mesi in Libia, alla crisi umanitaria alla luce dell’emergenza Covid-19, al documentato svolgimento di attività lavorativa, pur non avendo dubitato della veridicità dei motivi della fuga. Ma il Tribunale, senza tralasciare di esaminare i fatti ritenuti decisivi, ha considerato che essi non costituissero un ostacolo al rimpatrio né integrassero un’esposizione seria alla lesione dei diritti fondamentali, non potendo giustificare la concessione della protezione il mero accertamento di indici di integrazione in Italia. Il parametro dell’inserimento sociale e lavorativo dello straniero in Italia può, infatti, essere valorizzato come presupposto della protezione umanitaria ma non come fattore esclusivo, bensì come circostanza che possa concorrere a determinare una situazione di vulnerabilità personale da inserire in una valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta in Italia. Questa valutazione comparativa deve essere svolta attribuendo alla condizione soggettiva e oggettiva del richiedente nel Paese d’origine un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nel tessuto sociale italiano; situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel Paese d’origine possono fondare il diritto del richiedente alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione del medesimo in Italia; per contro, quando si accerti che tale livello sia stato raggiunto, se il ritorno nel Paese d’origine rende probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare, sì da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall’art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell’art. 5 T.U.I, per riconoscere il permesso di soggiorno (Cass., Sez. U., 24413/2021). I fatti asseritamente trascurati non comportano situazioni, specificamente riferibili al ricorrente, di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel Paese d’origine, sicché gli stessi non valevano, in assenza di un apprezzabile livello di integrazione (che il giudice di merito ha espressamente escluso), a giustificare il riconoscimento della protezione umanitaria. La censura complessivamente afferente il diniego di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari si risolve, sostanzialmente, in una critica al complessivo governo del materiale istruttorio operato dal giudice di merito, cui il ricorrente intenderebbe inammissibilmente opporre una sua diversa valutazione. Con specifico riferimento all’omessa valutazione delle condizioni di emergenza sanitaria, la recente pronuncia di Sez. 6, n. 22510 del 09/08/2021 ha ricordato che solo quando il richiedente abbia adempiuto all’onere di allegazione sorge il potere-dovere del giudice di cooperazione istruttoria (Cass. 14 agosto 2020, n. 17185; in senso analogo, Cass. 3 febbraio 2020, n. 2355), per cui non può addebitarsi al giudice la mancata attivazione dei poteri istruttori officiosi, in ordine alla ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione con riguardo a circostanze non dedotte.
4. Il ricorso va pertanto rigettato. Alla declaratoria di rigetto del ricorso non segue alcuna statuizione sulle spese, in assenza di difese delle parti intimate. Sussistono invece, nella specie, i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente stesso, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso per cassazione, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater. Ciò si deve fare a prescindere dal riscontro dell’eventuale provvedimento di ammissione provvisoria del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, poiché la norma esige dal giudice unicamente l’attestazione dell’avere adottato una decisione di inammissibilità o improcedibilità o di reiezione integrale dell’impugnazione, anche incidentale, competendo poi in via esclusiva all’Amministrazione di valutare se, nonostante l’attestato tenore della pronuncia, vi sia in concreto, per la presenza di fattori soggettivi, la possibilità di esigere la doppia contribuzione (Cass. n. 9661/2019, la cui articolata motivazione si richiama).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2021