LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. SERRAO Eugenia – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 21810/2020 proposto da:
F.B., rappresentato e difeso dall’avv. Luigi Migliaccio, del foro di Napoli ed elett.te dom.to presso il difensore in Napoli, Piazza Cavour 139;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Salerno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;
– resistente –
avverso il decreto n. 4953/2020 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositato il 2/07/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 23/11/2021 dal Consigliere Dott. EUGENIA SERRAO.
RILEVATO
Che:
1. F.B., proveniente dal SENEGAL, ha chiesto alla competente commissione territoriale il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4: (a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex artt. 7 e segg.; (b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14; (c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis). A fondamento dell’istanza ha dedotto, essendo originario della città santa di Touba (Senegal), che si era dovuto allontanare dal proprio Paese di origine in ragione di una convivenza intrapresa con una ragazza della sua comunità, in quanto tale relazione era fortemente osteggiata dal padre di lei, che lo riteneva troppo povero e che lo aveva minacciato di morte. La Commissione territoriale ha rigettato l’istanza.
2. Avverso tale provvedimento F.B. ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale di NAPOLI, che, con Decreto n. 4953/2020 del 2 luglio 2020, ha rigettato il reclamo. Il Tribunale ha ritenuto: a) preliminarmente, non necessaria l’audizione del richiedente, vista la completezza dell’audizione dinanzi alla Commissione Territoriale e la carenza di allegazioni ulteriori nel ricorso introduttivo; b) non credibile e, anzi, contraddittorio il narrato del richiedente in merito alle minacce subite dal padre della compagna e all’intenzione dello stesso di ucciderlo; c) infondata la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato in mancanza di atti persecutori diretti e personali; d) infondata la domanda di protezione sussidiaria, giacché dalle dichiarazioni dell’istante non emergeva il fondato timore di grave danno ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14. Quanto alla situazione socio-politica in SENEGAL, dalle fonti non risultava alcuna situazione di violenza indiscriminata derivante da situazioni di conflitto armato interno o internazionale; e) infondata la domanda di protezione umanitaria, non ritenendo il richiedente integrato in Italia, in difetto di autonomia lavorativa e alloggiativa né di vincoli familiari, né rilevando il transito in Libia, ove peraltro il richiedente non aveva dichiarato di aver subito torture o maltrattamenti.
3. Il decreto è stato impugnato per cassazione da F.B. con ricorso fondato su due motivi inerenti alla protezione sussidiaria e alla protezione umanitaria.
4 Il Ministero dell’Interno si costituisce per resistere al ricorso senza spiegare alcuna difesa.
CONSIDERATO
Che:
1. Il ricorrente lamenta: 1) con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, artt. 4 e 5 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, art. 35 bis, comma 11, lett. b) e c), in relazione alla mancata attivazione dell’obbligo di cooperazione istruttoria incombente sul giudice della protezione internazionale a) mediante audizione personale del richiedente, finalizzata ad un congruo giudizio di credibilità interna, alla luce della provenienza dalla enclave religiosa di Touba, rilevante per la credibilità esterna, sulla base di specifica richiesta formulata con note scritte depositate il 12 giugno 2020 ai sensi del D.L. n. 18 del 2020, art. 83, comma 7, conv. dalla L. n. 27 del 2020, ignorate dal Tribunale, b) mediante utilizzo di fonti relative alla diffusione dei delitti d’onore in Senegal e, in particolare, nella città/stato di Touba dove vige una legislazione speciale fondata sul Corano, sia in relazione alla convivenza more-uxorio intrapresa dal richiedente sia in relazione al divieto di contrarre matrimonio tra soggetti appartenenti a diverse classi sociali; 2) con il secondo motivo, la violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per omesso esame di fatti decisivi ai fini dell’accertamento del diritto a protezione umanitaria, in particolare in relazione alla compressione di diritti fondamentali nella sua patria, alle torture patite in regime detentivo in Libia, agli indici del percorso di integrazione avviato in Italia (indipendentemente dal percorso lavorativo), a fronte della condizione di particolare vulnerabilità dedotta.
2. La prima censura è infondata. Il Tribunale ha ritenuto che le dichiarazioni del ricorrente in merito alle motivazioni che lo avrebbero costretto a lasciare il Paese di origine fossero inidonee a giustificare il riconoscimento di una misura di protezione, in quanto non credibili per intrinseca contraddittorietà, con diffusa motivazione (pagg. 6-7), aggiungendo che, per contro, nell’attualità, la situazione del Senegal non risulta caratterizzata da scontri e violenze diffuse alla luce delle fonti COI 2019 e Amnesty International 2020.
2.1. In sostanza, il Tribunale ha ritenuto non credibile il rischio paventato di condanna a morte e/o di trattamenti inumani o degradanti, valutato anche il contesto attuale del Paese d’origine, incentrando la motivazione sul fatto che nel narrato non fossero ravvisabili elementi indicativi di una condizione di rischio in caso di rimpatrio.
2.2. Vero che nella materia in oggetto il giudice ha il dovere di cooperare nell’accertamento dei fatti rilevanti, compiendo un’attività istruttoria ufficiosa, essendo necessario temperare l’asimmetria derivante dalla posizione delle parti (Cass. 13 dicembre 2016, n. 25534); ma il giudice di merito, pur avendo attivato il potere di indagine nel senso indicato facendo riferimento a fonti aggiornate al 2019-2020, ha escluso a monte la configurabilità di una situazione soggettivamente credibile di rischio. Inoltre, come già rilevato da questa Corte (Cass. 19197/2015; Cass. 7385/2017; Cass. 30679/2017), “il ricorso al tribunale costituisce atto introduttivo di un giudizio civile, retto dal principio dispositivo: principio che, se nella materia della protezione internazionale viene derogato dalle speciali regole di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e al D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 8, che prevedono particolari poteri-doveri istruttori (anche) del giudice, non trova però alcuna deroga quanto alla necessità che la domanda su cui il giudice deve pronunciarsi corrisponda a quella individuabile in base alle allegazioni dell’attore”, cosicché “i fatti costitutivi del diritto alla protezione internazionale devono necessariamente essere indicati dal richiedente, pena l’impossibilità per il giudice di introdurli in giudizio d’ufficio, secondo la regola generale”. In sostanza, l’attenuazione del principio dispositivo in cui la cooperazione istruttoria consiste si colloca non sul versante dell’allegazione, ma esclusivamente su quello della prova, dovendo, anzi, l’allegazione essere adeguatamente circostanziata, cosicché solo quando colui che richieda il riconoscimento della protezione internazionale abbia adempiuto all’onere di allegare i fatti costitutivi del suo diritto sorge il potere-dovere del giudice di accertare anche d’ufficio se, ed in quali limiti, nel Paese straniero di origine dell’istante si registrino i fenomeni tali da giustificare l’accoglimento della domanda (Cass. 17069/2018). Anche con riferimento del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), questa Corte ha ulteriormente precisato che “il potere-dovere del giudice di accertare, anche d’ufficio, se, ed in quali limiti, nel Paese straniero di origine del richiedente protezione internazionale si registrino fenomeni di violenza indiscriminata, in situazioni di conflitto armato interno o internazionale, che espongano costui a minaccia grave e individuale alla vita o alla persona, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), ovvero se il grado di violenza indiscriminata abbia raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che lo straniero, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia, sorge solo dopo che il richiedente abbia adempiuto all’onere di allegare i fatti costitutivi della sua personale esposizione al rischio.
2.3. Ne deriva che il giudicante non può supplire attraverso l’esercizio dei suoi poteri ufficiosi alle deficienze probatorie del ricorrente su cui grava, invece, l’onere di indicare i fatti costitutivi del diritto circa l’individualizzazione del rischio rispetto alla situazione del Paese di provenienza”. Inoltre, come chiarito da questa Corte (Cass. 29358/2018), una volta assolto l’onere di allegazione, il dovere del giudice di cooperazione istruttoria, e quindi di acquisizione officiosa degli elementi istruttori necessari, è circoscritto alla verifica della situazione oggettiva del Paese di origine e non alle individuali condizioni del soggetto richiedente, essendo evidente che, mentre il giudice è anche d’ufficio tenuto a verificare se nel Paese di provenienza sia obiettivamente sussistente una situazione talmente grave da costituire ostacolo al rimpatrio del richiedente, egli non può essere chiamato – né d’altronde avrebbe gli strumenti per farlo – a supplire a deficienze probatorie concernenti la situazione personale del richiedente medesimo, dovendo a tal riguardo soltanto effettuare la verifica di credibilità prevista nel suo complesso del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5.
2.4. In merito all’omessa audizione del richiedente da parte del Tribunale, l’orientamento formatosi sul testo del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, prevede che il giudice che sia investito del ricorso contro il provvedimento di rigetto della domanda di protezione internazionale possa esimersi dall’audizione del richiedente se a quest’ultimo, nella fase amministrativa, sia stata data la facoltà di essere sentito e il verbale del colloquio, ove avvenuto, sia stato reso disponibile (Cass. n. 15318-20). Difatti nel giudizio d’impugnazione innanzi all’autorità giudiziaria, anche ove sia mancata la videoregistrazione del colloquio svoltosi dinanzi alla commissione territoriale, all’obbligo del giudice di fissare l’udienza non consegue automaticamente quello di procedere all’audizione del richiedente, purché sia stata garantita a costui la facoltà di rendere le proprie dichiarazioni o davanti alla commissione territoriale o, se necessario, innanzi al tribunale (Cass. n. 15318 del 17 luglio 2020; Cass. n. 9228 del 20 maggio 2020). Non e’, dunque, ravvisabile una violazione processuale, sanzionabile a pena di nullità, nell’omessa audizione personale del richiedente, poiché l’audizione comunque non si traduce in un incombente automatico neppure dinanzi all’affermata non credibilità del racconto (Cass. 25312 del 14 ottobre 2020). E’ pur vero che l’omessa audizione del richiedente asilo da parte dell’organo giurisdizionale trova il suo presupposto normativo, prima ancora che logico, nell’obbligo di videoregistrazione del suo interpello dinanzi alla Commissione territoriale; ma è parimenti ius receptum presso questa Corte, anche alla luce degli insegnamenti della giurisprudenza sovranazionale, che il contenuto del verbale formato dinanzi alla Commissione territoriale, completo ed esaustivo di tutti gli aspetti della vicenda personale narrata dal ricorrente, possa rendere non necessaria una nuova audizione. Ne consegue, a maggior ragione, che, qualora, come nel caso in esame, non si verta in ipotesi di omessa videoregistrazione del colloquio svoltosi dinanzi alla commissione territoriale, neppure possa ritenersi violato il dovere di collaborazione istruttoria qualora il giudice indichi le ragioni per le quali la nuova audizione non si sia resa necessaria.
2.5. Con riguardo al diritto della parte di richiedere l’audizione personale a fronte di specifiche circostanze che si intendono chiarire, va richiamata la pronuncia di questa Sezione n. 21584 del 7 ottobre 2020, secondo la quale “Nei giudizi in materia di protezione internazionale il giudice, in assenza della videoregistrazione del colloquio svoltosi dinanzi alla commissione territoriale, ha l’obbligo di fissare l’udienza di comparizione, ma non anche quello di disporre l’audizione del richiedente, a meno che: a) nel ricorso vengano dedotti fatti nuovi a sostegno della domanda; b) il giudice ritenga necessaria l’acquisizione di chiarimenti in ordine alle incongruenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente; c) quest’ultimo nel ricorso non ne faccia istanza, precisando gli aspetti in ordine ai quali intende fornire i predetti chiarimenti, e sempre che la domanda non venga ritenuta manifestamente infondata o inammissibile”. Si e’, in quella pronuncia, ricordato che anche alla luce di autorevoli decisioni comunitarie, questa Corte ha già statuito che, in considerazione della necessità di leggere del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, in conformità al disposto dell’art. 46, par. 3, della direttiva 2013/32/UE, nell’interpretazione offerta dalla Corte di giustizia UE, ove il ricorso contro il provvedimento di diniego di protezione contenga motivi o elementi di fatto nuovi (sempre che risultino sufficientemente circostanziati e rilevanti), il giudice, se richiesto, non può sottrarsi all’audizione del richiedente, trattandosi di strumento essenziale per verificare, anche in relazione a tali nuove allegazioni, la coerenza e la plausibilità del racconto, quali presupposti per attivare il dovere di cooperazione istruttoria (Cass. n. 27073 del 23/10/2019). Non viene comunque meno, in simili ipotesi, il potere officioso del giudice di valutare la rilevanza di quelle circostanze nel complesso degli elementi acquisiti, né la possibilità di esprimere, con adeguata motivazione, la genericità o l’irrilevanza degli elementi rappresentati.
2.6. Valutato alla luce, dei principi qui richiamati, il motivo di censura si rivela infondato, posto che il Tribunale ha espressamente indicato le ragioni per le quali non ha ritenuto necessario procedere all’audizione (genericità della richiesta e completezza dell’audizione) e considerato che le memorie funzionali alla trattazione scritta ai sensi del D.L. n. 18 del 2020, art. 83, comma 7, sono un mero strumento di approfondimento di questioni di diritto poste con il ricorso, senza che sia possibile introdurre, con esse, nuove e tardive allegazioni.
3. Il secondo motivo di ricorso è infondato. Il ricorrente censura il rigetto della richiesta di protezione umanitaria sul presupposto che il Tribunale non avrebbe compiutamente vagliato i fatti dedotti in relazione alle violenze subite in ambito familiare, al periodo trascorso in Libia, alla documentata frequenza di corsi di lingua italiana. Ma il Tribunale, senza tralasciare di esaminare i fatti ritenuti decisivi, ha considerato che essi non costituissero un ostacolo al rimpatrio né integrassero un’esposizione seria alla lesione dei diritti fondamentali, non potendo giustificare la concessione della protezione il mero accertamento di indici di integrazione in Italia. Il parametro dell’inserimento sociale e lavorativo dello straniero in Italia può, infatti, essere valorizzato come presupposto della protezione umanitaria ma non come fattore esclusivo, bensì come circostanza che possa concorrere a determinare una situazione di vulnerabilità personale da inserire in una valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta in Italia.
Questa valutazione comparativa deve essere svolta attribuendo alla condizione soggettiva e oggettiva del richiedente nel Paese d’origine un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nel tessuto sociale italiano; situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel Paese d’origine possono fondare il diritto del richiedente alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione del medesimo in Italia; per contro, quando si accerti che tale livello sia stato raggiunto, se il ritorno nel Paese d’origine rende probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare, sì da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall’art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell’art. 5 T.U.I., per riconoscere il permesso di soggiorno (Cass., Sez. U., 24413/2021). I fatti asseritamente trascurati non comportano situazioni, specificamente riferibili al ricorrente, di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel Paese d’origine, sicché gli stessi non valevano, in assenza di un apprezzabile livello di integrazione (che il giudice di merito ha espressamente escluso), a giustificare il riconoscimento della protezione umanitaria. La censura complessivamente afferente il diniego di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari si risolve, sostanzialmente, in una critica al complessivo governo del materiale istruttorio operato dal giudice di merito, cui il ricorrente intenderebbe inammissibilmente opporre una sua diversa valutazione.
4. Il ricorso va pertanto rigettato. Alla declaratoria di rigetto del ricorso non segue alcuna statuizione sulle spese, in assenza di difese delle parti intimate. Sussistono invece, nella specie, i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente stesso, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso per cassazione, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater. Ciò si deve fare a prescindere dal riscontro dell’eventuale provvedimento di ammissione provvisoria del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, poiché la norma esige dal giudice unicamente l’attestazione dell’avere adottato una decisione di inammissibilità o improcedibilità o di reiezione integrale’ dell’impugnazione, anche incidentale, competendo poi in via esclusiva all’Amministrazione di valutare se, nonostante l’attestato tenore della pronuncia, vi sia in concreto, per la presenza di fattori soggettivi, la possibilità di esigere la doppia contribuzione (Cass. n. 9661/2019, la cui articolata motivazione si richiama).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2021