Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.41054 del 21/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. SERRAO Eugenia – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22288/2020 proposto da:

E.A., rappresentato e difeso dall’avv. Luigi Migliaccio, del foro di Napoli ed elett.te dom.to presso il difensore in Napoli, Piazza Cavour 139;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Salerno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– resistente –

avverso il decreto n. 5281/2020 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositato il 14/07/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 23/11/2021 dal Consigliere Dott. EUGENIA SERRAO.

RILEVATO

Che:

1. E.A., proveniente dal NIGERIA, ha chiesto alla competente commissione territoriale il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4: (a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex artt. 7 segg.; (b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14; (c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis). A fondamento dell’istanza ha dedotto, essendo originario dell’Edo State, di fede cristiana cattolica, di essersi allontanato dal proprio Paese di origine per il timore che il padre, al quale aveva opposto il suo rifiuto di condividere il ruolo di sacerdote voodoo, potesse ucciderlo come minacciato e di non voler tornare in Nigeria per timore dello spirito voodoo che è nella sua casa. La Commissione territoriale ha rigettato l’istanza.

2. Avverso tale provvedimento E.A. ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale di NAPOLI, che, con decreto n. 5281/2020 del 14 luglio 2020, ha rigettato il reclamo. Il Tribunale ha ritenuto: a) insussistente il pericolo paventato, anche perché il richiedente aveva ammesso che il padre era morto nel 2016; b) inadempiuto l’obbligo di cooperazione nell’esposizione delle ragioni a sostegno della richiesta di protezione internazionale; c) infondate le domande di riconoscimento dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria, giacché dalle dichiarazioni dell’istante non emergevano situazioni di rischio circostanziate o personalizzate. Quanto alla situazione sociopolitica in Nigeria, dalle fonti non risultava alcuna situazione di violenza indiscriminata derivante da situazioni di conflitto armato interno o internazionale; e) infondata la domanda di protezione umanitaria, in difetto di ragioni soggettive concretanti seri motivi di carattere umanitario.

3. Il decreto è stato impugnato per cassazione da E.A. con ricorso fondato su un unico motivo inerente alla protezione umanitaria.

4 Il Ministero dell’Interno si costituisce per resistere al ricorso senza spiegare alcuna difesa.

CONSIDERATO

Che:

1. Il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, degli artt. 2, 3, 5, 8 e 9 CEDU, art. 2 Prot. n. 4 Add. CEDU, artt. 3 e 14 Dichiarazione universale Diritti dell’Uomo, art. 5, comma 6, TUI e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2, comma 1, lett. h-bis, art. 32, comma 3 e art. 35 bis, comma 11, in relazione alla valutazione atomistica degli elementi oggettivi e soggettivi dedotti, inerenti alla condizione di compressione dei diritti fondamentali in Nigeria, agli otto mesi trascorsi in carcere in Libia per immigrazione clandestina, al radicamento assunto in Italia. Lamenta, in particolare, che non sia stata esaminata ai fini del giudizio di vulnerabilità la situazione del Paese di origine indipendentemente da condizioni soggettive del richiedente, che aveva chiesto di essere ascoltato per rappresentare il motivo della fuga e le circostanze inerenti al periodo trascorso in Libia.

2. La censura è inammissibile. Il Tribunale ha ritenuto che le dichiarazioni del ricorrente in merito alle motivazioni che lo avrebbero costretto a lasciare il Paese di origine fossero inidonee a giustificare il riconoscimento di una misura di protezione, in quanto non credibili e generiche aggiungendo che, per contro, nell’attualità, la situazione del Nigeria non risulta caratterizzata da scontri e violenze diffuse alla luce delle fonti COI, HWR e USDOS 2019, e che le condizioni sanitarie nell’Edo State indicano un rischio complessivo moderato, così esaminando la situazione generale del Paese di origine anche in difetto di elementi significativi concernenti la situazione personale del richiedente.

2.1. Con riguardo al periodo trascorso in Libia, il Tribunale ha congruamente rilevato l’assenza di connessione tra la vicenda lamentata e il temuto ritorno nel Paese di origine. Ai fini della protezione umanitaria, per valutare le condizioni di vulnerabilità si può e si deve considerare anche il vissuto del richiedente nel paese di transito, le violenze o le vessazioni subite in quella fase (Cass. 13092/2019), e tuttavia il ricorrente, oltre ad avere allegato il tipo di vessazione subita, deve indicare in che modo il periodo trascorso nel paese di transito abbia inciso sulla sua situazione personale rendendolo vulnerabile e meritevole di protezione (Cass. 2355/2020), circostanze che il Tribunale ha ritenuto, con motivazione insindacabile, del tutto omesse nel caso presente.

2.2. Occorre, poi, ricordare che il giudicante non può supplire attraverso l’esercizio dei suoi poteri ufficiosi alle deficienze probatorie del ricorrente su cui grava, invece, l’onere di indicare i fatti costitutivi del diritto circa l’individualizzazione del rischio rispetto alla situazione del Paese di provenienza. Inoltre, come chiarito da questa Corte (Cass. 29358/2018), una volta assolto l’onere di allegazione, il dovere del giudice di cooperazione istruttoria, e quindi di acquisizione officiosa degli elementi istruttori necessari, è circoscritto alla verifica della situazione oggettiva del Paese di origine e non alle individuali condizioni del soggetto richiedente, essendo evidente che, mentre il giudice è anche d’ufficio tenuto a verificare se nel Paese di provenienza sia obiettivamente sussistente una situazione talmente grave da costituire ostacolo al rimpatrio del richiedente, egli non può essere chiamato – né d’altronde avrebbe gli strumenti per farlo – a supplire a deficienze probatorie concernenti la situazione personale del richiedente medesimo, dovendo a tal riguardo soltanto effettuare la verifica di credibilità prevista nel suo complesso del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5.

2.3. In merito all’omessa audizione del richiedente da parte del Tribunale, l’orientamento formatosi sul testo del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, prevede che il giudice che sia investito del ricorso contro il provvedimento di rigetto della domanda di protezione internazionale possa esimersi dall’audizione del richiedente se a quest’ultimo, nella fase amministrativa, sia stata data la facoltà di essere sentito e il verbale del colloquio, ove avvenuto, sia statò reso disponibile (Cass. n. 15318-20). Difatti nel giudizio d’impugnazione innanzi all’autorità giudiziaria, anche ove sia mancata la videoregistrazione del colloquio svoltosi dinanzi alla commissione territoriale, all’obbligo del giudice di fissare l’udienza non consegue automaticamente quello di procedere all’audizione del richiedente, purché sia stata garantita a costui la facoltà di rendere le proprie dichiarazioni o davanti alla commissione territoriale o, se necessario, innanzi al tribunale (Cass. n. 15318 del 17 luglio 2020; Cass. n. 9228 del 20 maggio 2020). Non e’, dunque, ravvisabile una violazione processuale, sanzionabile a pena di nullità, nell’omessa audizione personale del richiedente, poiché l’audizione comunque non si traduce in un incombente automatico neppure dinanzi all’affermata non credibilità del racconto (Cass. 25312 del 14 ottobre 2020). E’ pur vero che l’omessa audizione del richiedente asilo da parte dell’organo giurisdizionale trova il suo presupposto normativo, prima ancora che logico, nell’obbligo di videoregistrazione del suo interpello dinanzi alla Commissione territoriale; ma è parimenti ius receptum presso questa Corte, anche alla luce degli insegnamenti della giurisprudenza sovranazionale, che il contenuto del verbale formato dinanzi alla Commissione territoriale, completo ed esaustivo di tutti gli aspetti della vicenda personale narrata dal ricorrente, possa rendere non necessaria una nuova audizione. Ne consegue, a maggior ragione, che, qualora, come nel caso in esame, non si verta in ipotesi di omessa videoregistrazione del colloquio svoltosi dinanzi alla commissione territoriale, neppure possa ritenersi violato il dovere di collaborazione istruttoria qualora il giudice indichi le ragioni per le quali la nuova audizione non si sia resa necessaria.

2.5. Con riguardo al diritto della parte di richiedere l’audizione personale a fronte di specifiche circostanze che si intendono chiarire, va richiamata la pronuncia di questa Sezione n. 21584 del 7 ottobre 2020, secondo la quale “Nei giudizi in materia di protezione internazionale il giudice, in assenza della videoregistrazione del colloquio svoltosi dinanzi alla commissione territoriale, ha l’obbligo di fissare l’udienza di comparizione, ma non anche quello di disporre l’audizione del richiedente, a meno che: a) nel ricorso vengano dedotti fatti nuovi a sostegno della domanda; b) il giudice ritenga necessaria l’acquisizione di chiarimenti in ordine alle incongruenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente; c) quest’ultimo nel ricorso non ne faccia istanza, precisando gli aspetti in ordine ai quali intende fornire i predetti chiarimenti, e sempre che la domanda non venga ritenuta manifestamente infondata o inammissibile”. Si e’, in quella pronuncia, ricordato che anche alla luce di autorevoli decisioni comunitarie, questa Corte ha già statuito che, in considerazione della necessità di leggere del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, in conformità al disposto dell’art. 46, par. 3, della direttiva 2013/32/UE, nell’interpretazione offerta dalla Corte di giustizia UE, ove il ricorso contro il provvedimento di diniego di protezione contenga motivi o elementi di fatto nuovi (sempre che risultino sufficientemente circostanziati e rilevanti), il giudice, se richiesto, non può sottrarsi all’audizione del richiedente, trattandosi di strumento essenziale per verificare, anche in relazione a tali nuove allegazioni, la coerenza e la plausibilità del racconto, quali presupposti per attivare il dovere di cooperazione istruttoria (Cass. n. 27073 del 23/10/2019). Non viene comunque meno, in simili ipotesi, il potere officioso del giudice di valutare la rilevanza di quelle circostanze nel complesso degli elementi acquisiti, né la possibilità di esprimere, con adeguata motivazione, la genericità o l’irrilevanza degli elementi rappresentati.

2.6. Valutato alla luce dei principi qui richiamati, il motivo di censura si rivela infondato, posto che il Tribunale ha espressamente indicato le ragioni per le quali non ha ritenuto necessario procedere all’audizione (pag. 14), nel rispetto dei principi sopra espressi.

2.6. Il ricorrente censura, poi, il rigetto della richiesta di protezione umanitaria sul presupposto che il Tribunale non avrebbe compiutamente vagliato i fatti dedotti. Ma il Tribunale, senza tralasciare di esaminare i fatti ritenuti decisivi, ha considerato che essi non costituissero un ostacolo al rimpatrio né integrassero un’esposizione seria alla lesione dei diritti fondamentali, non potendo giustificare la concessione della protezione il mero accertamento di indici di integrazione in Italia. Il parametro dell’inserimento sociale e lavorativo dello straniero in Italia può, infatti, essere valorizzato come presupposto della protezione umanitaria ma non come fattore esclusivo, bensì come circostanza che possa concorrere a determinare una situazione di vulnerabilità personale da inserire in una valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta in Italia. Questa valutazione comparativa deve essere svolta attribuendo alla condizione soggettiva e oggettiva del richiedente nel Paese d’origine un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nel tessuto sociale italiano; situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel Paese d’origine possono fondare il diritto del richiedente alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione del medesimo in Italia; per contro, quando si accerti che tale livello sia stato raggiunto, se il ritorno nel Paese d’origine rende probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare, sì da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall’art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell’art. 5 T.U.I, per riconoscere il permesso di soggiorno (Cass., Sez. U., 24413/2021). I fatti asseritamente trascurati non comportano situazioni, specificamente riferibili al ricorrente, di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel Paese d’origine, sicché gli stessi non valevano, in assenza di un apprezzabile livello di integrazione (che il giudice di merito ha espressamente escluso), a giustificare il riconoscimento della protezione umanitaria.

3. La censura complessivamente afferente il diniego di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari si risolve, sostanzialmente, in una critica al complessivo governo del materiale istruttorio operato dal giudice di merito, cui il ricorrente intenderebbe inammissibilmente opporre una sua diversa valutazione.

4. Il ricorso va pertanto rigettato. Alla declaratoria di rigetto del ricorso non segue alcuna statuizione sulle spese, in assenza di difese delle parti intimate. Sussistono invece, nella specie, i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente stesso, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso per cassazione, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater. Ciò si deve fare a prescindere dal riscontro dell’eventuale provvedimento di ammissione provvisoria del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, poiché la norma esige dal giudice unicamente l’attestazione dell’avere adottato una decisione di inammissibilità o improcedibilità o di reiezione integrale dell’impugnazione, anche incidentale, competendo poi in via esclusiva all’Amministrazione di valutare se, nonostante l’attestato tenore della pronuncia, vi sia in concreto, per la presenza di fattori soggettivi, la possibilità di esigere la doppia contribuzione (Cass. n. 9661/2019, la cui articolata motivazione si richiama).

PQM

La Corte rigetta il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2021

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