Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.41057 del 21/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. SERRAO Eugenia – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22408/2020 proposto da:

H.N., rappresentato e difeso dall’avv. Paolo Cognini, del foro di Ancona ed elett.te dom.to presso l’indirizzo lo studio del difensore in Jesi (AN), Corso Matteotti n. 69/b;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Ancona, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– resistente –

avverso il decreto n. 7597/2020 del TRIBUNALE di ANCONA, depositato il 20/07/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 23/11/2021 dal Consigliere Dott. EUGENIA SERRAO.

RILEVATO

Che:

1. H.N., proveniente dal Pakistan, ha chiesto alla competente commissione territoriale il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4: (a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex artt. 7 e segg.; (b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14; (c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per casi speciali ai sensi del D.L. n. 113 del 2018, art. 1, n. 9. A fondamento dell’istanza ha dedotto, essendo originario della Regione del Punjab, che era entrato nel 2012 nel partito politico ***** e aveva promosso l’apertura di una sezione locale nel suo villaggio; che dal 2012 si era trasferito per lavoro in Arabia Saudita, rientrando nel Pakistan nel 2013 e, definitivamente, nel 2016 in occasione delle elezioni; che, dopo la vittoria del partito rivale *****, aveva iniziato a ricevere minacce da un attivista di quest’ultimo partito di nome ***** ed era stato anche aggredito; che aveva lasciato il Paese per timore di essere ucciso. La Commissione territoriale ha rigettato l’istanza.

2. Avverso tale provvedimento H.N. ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale di Ancona, che, con Decreto n. 7597/2020 del 20 luglio 2020, ha rigettato il reclamo. Il Tribunale ha ritenuto: a) inverosimili e, in ogni caso, generiche e contraddittorie le ragioni di abbandono descritte dal ricorrente; b) infondata la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, in mancanza di appartenenza a un gruppo minoritario oggetto di perdurante persecuzione ad opera di fazioni maggioritarie e in difetto di atti persecutori diretti e personali che presentassero i requisiti della soggettività, causalità, personalizzazione ambientale e del rischio; c) infondata la domanda di protezione sussidiaria, essendo l’area di provenienza sotto controllo dell’Autorità statuale con livelli di rischio nella media. Quanto alla situazione socio-politica in Pakistan dalle fonti (EASO 2019) risultava un ulteriore miglioramento delle condizioni di sicurezza già dal 2018, attualmente connotata da bassa incidenza della violenza terroristica e assenza di un conflitto armato generalizzato e consistente tale da rappresentare un pericolo per i civili; d) infondata la domanda di protezione umanitaria, da valutare alla luce del D.L. n. 113 del 2018, e comunque non connotata da una generale condizione di elevata vulnerabilità, attesa l’inverosimiglianza del narrato e, in ogni caso, l’assenza di sproporzione tra il contesto di vita vissuto e quello in cui il richiedente si troverebbe a vivere. Il richiedente asilo, inoltre, aveva allegato di avere un buon livello di istruzione e di lavorare nel proprio Paese come agricoltore; non erano indicati casi speciali riferibili alla nuova normativa di settore.

3. Il decreto è stato impugnato per cassazione da H.N. con ricorso fondato su cinque motivi.

4 Il Ministero dell’Interno si costituisce per resistere al ricorso senza spiegare alcuna difesa.

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 letteralmente: “Error in procedendo – Violazione di legge in riferimento alla violazione del termine concesso per il deposito di documentazione probatoria”. Con il secondo motivo di deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4. “Mancanza della motivazione/motivazione apparente – Nullità del decreto per violazione dell’art. 112 c.p.c.. Nullità del decreto per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 9, comma 2 – Nullità del decreto per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, art. 429 c.p.c., comma 1 e dell’art. 118 disp. att., commi 1 e 2 – Nullità del decreto per violazione dell’art. 111 Cost.”. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, letteralmente: “Violazione di legge e falsa applicazione in riferimento del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3,D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, art. 9, comma 2, art. 10, comma 5, art. 13, comma 1 bis e art. 27, commi 1 e 1 bis – Carenza di istruttoria, Illogicità dei criteri interpretativi, Violazione dei parametri di legge in tema di valutazione delle dichiarazioni del richiedente e dell’istanza di protezione – Violazione dei principi di diritto in materia di protezione internazionale e attinenti allo scrutinio della richiesta di protezione”. Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, n. 5, letteralmente: “Omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti – Travisamento della prova: il narrato del richiedente – omessa valutazione della documentazione probatoria prodotta sia in sede di audizione dinanzi alla Commissione Territoriale sia in sede di ricorso” Con il quinto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, letteralmente: “Accertamento del diritto alla protezione umanitaria – Violazione di legge e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3. Violazione dei principi di diritto sanciti dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 4890/2019 in riferimento all’applicabilità alle domande in corso delle modifiche normative introdotte dal D.L. n. 113/2018 (conv. in L. n. 132 del 2019)”.

2. Il primo motivo è fondato. Sebbene risulti allegato al ricorso il verbale di udienza del 10 luglio 2020, da cui emerge che il giudice designato per l’audizione aveva adottato il seguente provvedimento “Rimette al giudice titolare e autorizza il deposito telematico della documentazione entro 15 gg.”, il Tribunale ha adottato il decreto impugnato in data 15 luglio 2020, ossia prima della scadenza del termine concesso.

Tanto è sufficiente per ritenere sussistente il dedotto vizio procedurale, essendo la pronuncia emessa in violazione di un termine concesso dal giudice onorario in ottemperanza all’obbligo di cooperazione istruttoria nell’ambito di attività ritualmente demandatagli (si rammenta che, con riguardo ai procedimenti camerali, il principio di immutabilità del giudice non opera con riferimento ad attività svolte in diverse fasi processuali” (Cass. 7878/2020). In definitiva, va accolto il primo motivo e vanno dichiarati assorbiti gli altri. La sentenza impugnata va di conseguenza cassata, in relazione alle censure accolte, e la causa rinviata al Tribunale di Ancona, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte Suprema di Cassazione accoglie il primo motivo e dichiara assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Ancona, in differente composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2021

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