Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.41058 del 21/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. SERRAO Eugenia – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22844/2020 proposto da:

J.A., rappresentato e difeso dall’avv. Lara Petracci, del foro di Fermo ed elett.te dom.to presso lo studio del difensore in Porto Sant’Elpidio, via Adige n. 113;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Ancona, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– resistente –

avverso il decreto n. 8017/2020 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositato il 31/07/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 23/11/2021 dal Consigliere Dott. EUGENIA SERRAO.

RILEVATO

Che:

1. J.A., proveniente dal GAMBIA, ha chiesto alla competente commissione territoriale il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4: (a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex artt. 7 e segg.; (b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14; (c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6. A fondamento dell’istanza ha dedotto che si è allontanato dal Paese a causa di una truffa della quale era stato ritenuto responsabile e per la quale era stato ingiustamente incarcerato; che, dopo aver attraversato Senegal, Mali e Burkina Faso, in Libia è stato imprigionato e picchiato tutti i giorni, riportando fratture e ferite al collo e alla gamba. La Commissione territoriale ha rigettato l’istanza.

2. Avverso tale provvedimento J.A. ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale di Ancona, che, con decreto n. 8017/2020 del 31 luglio 2020, ha accolto parzialmente il ricorso, riconoscendogli la protezione umanitaria per motivi di salute e rimettendo gli atti al Questore competente per il rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche.

3. Il Tribunale, dopo avere ritenuto non credibile e contraddittorio il racconto del richiedente, ha affermato l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria e ha riconosciuto la protezione per motivi di salute ritenendo applicabile la normativa dettata dal D.L. n. 113 del 2018, art. 1, comma 1, lett. g), convertito con modificazioni dalla L. n. 132 del 2018, che aveva aggiunto all’art. 19, comma 2, lett. d-bis del T.U. sull’immigrazione prevedendo il cosiddetto “permesso di soggiorno per cure mediche” in ragione del fatto che la domanda è stata presentata dopo il 5 ottobre 2018, data di entrata in vigore del decreto cosiddetto sicurezza.

3. J.A. ricorre per la cassazione del decreto con atto affidato a tre motivi.

4. Il Ministero dell’Interno si è costituito per resistere al ricorso senza spiegare alcuna difesa.

CONSIDERATO

Che:

1. Il ricorrente lamenta: 1) con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 113 del 2018, nella parte in cui la domanda di protezione umanitaria è stata rigettata sul presupposto che la domanda fosse stata presentata il 5.11.2018, dunque dopo il 5.10.2018, data di abrogazione di tale tipologia di protezione. Il ricorrente sostiene che la data di riferimento dovrebbe essere il 4.04.2018, quando ha sottoscritto il patto di accoglienza presso il CAS quale richiedente asilo, 2) con il secondo motivo, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, art. 19, art. 35, comma 3 e art. 36, art. 32 Cost. e art. 35 Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che, in ogni caso, le condizioni di salute del ricorrente non avrebbero giustificato il permesso di soggiorno per motivi umanitari; 3) con il terzo motivo, l’omesso esame, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti nella parte in cui il Tribunale ha ignorato i traumi subiti dal richiedente nei Paesi di transito.

2. Le censure, complessivamente afferenti il diniego di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, si risolvono, sostanzialmente, in una critica al complessivo governo del materiale istruttorio operato dal giudice di merito, cui il ricorrente intenderebbe inammissibilmente opporre una sua diversa valutazione. Il tribunale ha, in primo luogo, scrutinato la domanda alla luce del vigente sistema di protezione umanitaria introdotto dal D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, poi convertito con L. 1 dicembre 2018, n. 132, rilevando che la data della presentazione della domanda era successiva al 5 ottobre 2018 e applicando i criteri interpretativi enunciati dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con sent. n. 29459 del 13 novembre 2019, ove si legge che: “Benché il diritto di asilo nasca quando il richiedente faccia ingresso in Italia in condizioni di vulnerabilità che mettano a repentaglio l’esercizio dei propri diritti fondamentali, è la presentazione della domanda che identifica e attrae il regime normativo della protezione per ragioni umanitarie da applicare. E’ con la domanda in sede amministrativa che il titolare del diritto esprime il bisogno di tutela, e il bisogno di tutela per ragioni umanitarie va regolato secondo le modalità previste dal legislatore nazionale: sicché è quella domanda a incanalare tale bisogno nella sequenza procedimentale dettata dal legislatore nell’esercizio della discrezionalità a lui rimessa ed è quindi il tempo della sua presentazione a individuare il complesso delle regole applicabili”. Il giudice di merito ha, peraltro, valutato (ritenendolo insufficiente) anche il livello di integrazione in Italia del richiedente, al fine di escludere la rilevanza nel caso concreto di eventuali profili di illegittimità costituzionale della disciplina ritenuta applicabile.

3. Il ricorrente censura il rigetto della richiesta di protezione umanitaria sul presupposto che il Tribunale non avrebbe compiutamente vagliato i fatti dedotti in relazione alle violenze subite nel periodo trascorso per due mesi in Libia. Ma il Tribunale, senza tralasciare di sottolineare l’inapplicabilità al caso in esame della protezione umanitaria genericamente fondata, in base alla previgente disciplina, su “seri motivi”, ha comunque considerato che le condizioni di salute evidenziate non costituissero un ostacolo al rimpatrio né integrassero un’esposizione seria alla lesione dei diritti fondamentali, anche alla luce del principio di non refoulement e in relazione al rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato derivanti dalla nuova normativa, diretta a modulare il soggiorno del richiedente asilo in funzione della tipologia e della durata delle cure da somministrare.

4. Il ricorso va pertanto rigettato. Alla declaratoria di rigetto del ricorso non segue alcuna statuizione sulle spese, in assenza di difese delle parti intimate. Sussistono invece, nella specie, i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente stesso, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso per cassazione, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater. Ciò si deve fare a prescindere dal riscontro dell’eventuale provvedimento di ammissione provvisoria del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, poiché la norma esige dal giudice unicamente l’attestazione dell’avere adottato una decisione di inammissibilità o improcedibilità o di reiezione integrale dell’impugnazione, anche incidentale, competendo poi in via esclusiva all’Amministrazione di valutare se, nonostante l’attestato tenore della pronuncia, vi sia in concreto, per la presenza di fattori soggettivi, la possibilità di esigere la doppia contribuzione (Cass. n. 9661/2019, la cui articolata motivazione si richiama).

PQM

La Corte rigetta il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2021

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