LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. SERRAO Eugenia – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23157/2020 proposto da:
O.O.K., rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Briganti, del foro di Urbino ed elett.te dom.to presso l’indirizzo PEC iscritto nel REGINDE avv.briganti.per.iusreporter.it;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Ancona, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;
– resistente –
avverso il decreto n. 7882/2020 del TRIBUNALE di ANCONA, depositato il 24/07/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 23/11/2021 dal Consigliere Dott. EUGENIA SERRAO.
FATTI DI CAUSA
1. O.O.K., proveniente dal Nigeria, ha chiesto alla competente commissione territoriale il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4: (a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex artt. 7 e segg.; (b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14; (c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis). A fondamento dell’istanza ha dedotto, essendo originario dell’Edo State, di essere fuggito dal Paese temendo per la propria incolumità dopo aver scoperto che il proprio padre era membro della “setta degli *****”, alla quale aveva rifiutato di aderire. La Commissione territoriale ha rigettato l’istanza.
2. Avverso tale provvedimento O.O.K. ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale di Ancona, che, con decreto n. 7882/2020 del 24 luglio 2020, ha rigettato il reclamo.
3. il decreto è stato impugnato per cassazione da O.O.K. con ricorso fondato su quattro motivi.
4 Il Ministero dell’Interno si è costituito per resistere al ricorso senza spiegare alcuna difesa.
5. Il ricorrente ha rinunciato al ricorso; nulla è dovuto per le spese del giudizio in mancanza di costituzione del Ministero dell’Interno.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per intervenuta rinuncia.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2021