Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.4106 del 17/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3837-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, (C.F. *****), in persona dei rispettivi Direttori pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che le rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrenti –

contro

SAN MARCO VENEZIA SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 9440/13/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 31/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CAPRIOLI MAURA.

FATTO E DIRITTO

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso affidato ad un unico motivo contro la società San Marco Venezia S.p.a., nella sua qualità di Consolidante della società Funari s.p.a.(Consolidata) per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 9440/2018 concernente l’impugnativa da parte della società anzidetta dell’avviso di accertamento con cui per l’anno 2012 erano stato rettificato il reddito dichiarato della Consolidata. Con la sentenza impugnata, la C.T.R. anzidetta aveva respinto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate e confermato la decisione con cui la C.T.P. di Caserta aveva parzialmente accolto il ricorso della contribuente rideterminando il maggior reddito accertato in Euro 41.952,83.

La società contribuente non si è costituita in giudizio.

Con istanza depositata in data 2.3.2020 l’Agenzia delle entrate ha dato atto dell’intervenuta definizione della lite D.L. n. 119 del 2018 ex art. 6, avendo la contribuente provveduto al pagamento di quanto dovuto per il perfezionamento del condono.

L’avvenuto perfezionamento del condono comporta l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

Le spese di lite dell’intero giudizio vanno compensate come per legge.

PQM

Dichiara l’estinzione del giudizio; compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2021

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