LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. SERRAO Eugenia – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23289/2020 proposto da:
A.Z., rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Briganti, del foro di Urbino ed elett.te dom.to presso l’indirizzo PEC iscritto nel REGINDE avv.briganti.per.iusreporter.it;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Ancona, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;
– resistente –
avverso il decreto n. 8103/2020 del TRIBUNALE di ANCONA, depositato il 3/08/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 23/11/2021 dal Consigliere Dott. EUGENIA SERRAO.
RILEVATO
Che:
1. A.Z., proveniente dal Pakistan, ha chiesto alla competente commissione territoriale il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4: (a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex artt. 7 e segg.; (b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14; (c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis). A fondamento dell’istanza ha dedotto, essendo originario di *****, regione del Punjab, di etnia ***** musulmano, che in un villaggio vicino a quello di provenienza esistono soggetti che commettono furti, ruberie, rapimenti di bambini e occupano con la forza i terreni altrui; che i terreni di famiglia sono stati occupati da alcuni malviventi del villaggio vicino e che la sua famiglia è stata costretta a contrarre debiti per pagare le cure mediche per la madre, poi deceduta; che ha lasciato il Paese nel 2015 e teme che, in caso di rientro, i malviventi possano estorcergli denaro; che in più occasioni la sua famiglia si è rivolta alla polizia, senza ottenere aiuto. La Commissione territoriale ha rigettato l’istanza.
2. Avverso tale provvedimento A.Z. ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale di Ancona, che, con decreto n. 8103/2020 del 3 agosto 2020, ha rigettato il reclamo. Il Tribunale ha ritenuto: a) inverosimili e, in ogni caso, irrilevanti le ragioni di abbandono descritte dal ricorrente, in particolare la storia di land grabbing/land mafia in quanto non riscontrate dalle fonti consultate; b) infondata la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato in mancanza di atti persecutori diretti e personali che presentassero i requisiti della soggettività, causalità, personalizzazione ambientale e del rischio. Il richiedente, infatti, non aveva allegato alcuna appartenenza ad una minoranza etnica o religiosa, affiliazione politica, partecipazione ad attività di associazioni per i diritti civili e neppure alcun timore di persecuzione in caso di rientro; c) infondata la domanda di protezione sussidiaria, essendo l’area di provenienza sotto controllo dell’Autorità statuale con livelli di rischio nella media. Quanto alla situazione sociopolitica in Pakistan dalle fonti risultava un relativo miglioramento delle condizioni di sicurezza già dal 2015, attualmente connotata da bassa incidenza della violenza terroristica e assenza di un conflitto armato generalizzato e consistente tale da rappresentare un pericolo per i civili; d) infondata la domanda di protezione umanitaria, in difetto di una generale condizione di elevata vulnerabilità, attesa l’inverosimiglianza del narrato e, in ogni caso, l’assenza di sproporzione tra il contesto di vita vissuto e quello in cui il richiedente si troverebbe a vivere.
3. Il decreto è stato impugnato per cassazione da A.Z. con ricorso fondato su quattro motivi.
4 Il Ministero dell’Interno si costituisce per resistere al ricorso senza spiegare alcuna difesa.
CONSIDERATO
Che:
1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta “nullità del decreto in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 1, art. 11, lett. a) e art. 13 e degli artt. 737,135 c.p.c., art. 156 c.p.c., comma 2, nonché dell’art. 111 Cost., comma 6 e della L. n. 46 del 2017, art. 2”. Il Tribunale avrebbe fornito una motivazione di stile, apodittica e meramente apparente tale da determinare la nullità del decreto. In particolare lamenta: a) l’asserita contraddittorietà e inverosimiglianza del narrato senza specifica motivazione e senza rispetto dei criteri previsti per la valutazione di attendibilità del dichiarante; b) l’omessa considerazione della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente; c) il mancato approfondimento istruttorio rispetto a quello svolto dalla Commissione territoriale: il Tribunale avrebbe dovuto verificare, alla luce di aggiornate fonti internazionali, la capacità delle istituzioni del Pakistan di offrire idonea ed effettiva protezione a chi è destinatario di vendette private; d) l’omesso utilizzo di fonti informative aggiornate; e) l’omessa indicazione delle ragioni logico-giuridiche sottese all’effettiva valutazione comparativa utile al riconoscimento della protezione per motivi umanitari; f) l’omessa valutazione del percorso migratorio; g) il mancato svolgimento di un interrogatorio approfondito e tenuto dall’intero Collegio, essenziale nel caso di indisponibilità della videoregistrazione, e la delega di tale compito al GOT.
1.1. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5. Con tale motivo il richiedente asilo si duole di una serie di “omessi esami” quali quello relativo ai fatti rappresentati in sede di audizione dinanzi alla Commissione territoriale; all’incapacità delle istituzioni pachistane di offrire adeguata tutela al richiedente; ai fatti storici rappresentati in sede di audizione; all’esame comparativo di tutti gli elementi di vulnerabilità presenti nella fattispecie ai fini della valutazione della domanda di protezione internazionale.
1.2 Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, in riferimento all’art. 2 Cost., art. 10 Cost., comma 3, art. 32 Cost.; L. n. 881 del 1997, art. 11; artt. 8,9,10,13,27,32, 35 bis c.c., D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 9 e art. 11, lett. A) e all’art. 16 Direttiva Europea n. 2013/32 nonché agli artt. 2, 3 – anche in relazione all’art. 115 c.p.c., D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 5,6,7, e 14 e al T.U. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 2”. Il Tribunale si sarebbe limitato a far proprie le conclusioni già raggiunte dalla commissione territoriale di Ancona senza tuttavia ottemperare al proprio dovere di cooperazione istruttoria.
1.3 Con il quarto motivo di ricorso il ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, in riferimento agli artt. 6 e 13 della Convenzione EDU, all’art. 47 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea e all’art. 46 della Direttiva Europea n. 2013/32” per non aver il Tribunale cooperato attivamente alla ricerca e raccolta di tutti gli elementi valutare la fondatezza della domanda.
2. L’esame congiunto dei motivi descritti – reso opportuno dalla loro intima connessione – conduce al rigetto del ricorso per le ragioni di seguito esposte.
2.1. Innanzitutto, è da escludere la sussistenza del denunciato vizio di motivazione apparente con riguardo al rigetto delle domande di protezione internazionale del ricorrente. Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, si è in presenza di una “motivazione apparente” allorquando la motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non renda, tuttavia, percepibili le ragioni della decisione, perché consiste in argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, cosicché essa non consente alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice.
2.2. Nella specie, la motivazione sul punto interessato contiene la concisa esposizione sia delle ragioni di fatto della decisione (descrizione sintetica della fattispecie esaminata: domanda di protezione fondata sul timore del richiedente di subire atti estorsivi da mafie locali) sia delle ragioni di diritto della decisione stessa, cioè una esposizione logica e adeguata al caso di specie che consente di cogliere l’iter logico-giuridico seguito e comprendere se le tesi prospettate dalle parti siano state tenute presenti nel loro complesso. Ne’ potrebbe dirsi che il tribunale si sia limitato ad un generico, acritico richiamo alla valutazione di credibilità già operata dalla Commissione territoriale, senza effettuare alcuna autonoma valutazione, essendo, in proposito, sufficiente richiamare l’ampia giustificazione resa al par. 3 del decreto impugnato.
2.3. Inammissibile, perché aspecifica in difetto di indicazione delle fonti alternative asseritamente ignorate (Sez. 1, Ord. n. 7105 del 12/03/2021, Rv. 660795), è la doglianza circa il mancato assolvimento, da parte del giudice, del proprio dovere di cooperazione istruttoria. In ogni caso, il Tribunale, in conformità ai più recenti orientamenti della Corte di legittimità, ha adeguatamente adempiuto a tale obbligo, acquisendo informazioni sulla base di fonti ufficiali ed aggiornate. In particolare, dando seguito ai principi elaborati in materia da questa Corte, nonostante un giudizio di non credibilità rispetto alle dichiarazioni del richiedente, ha analizzato la condizione socio-politica presente in Pakistan, escludendo che possa sussistere una situazione di violenza diffusa e indiscriminata nei confronti della totalità dei cittadini alla luce di rapporti UNHCR 2017-2018 ed Easo 2019 (pagg. 3-7). Si tratta di una valutazione eseguita in conformità ai parametri di questa Corte perché basata su COI aggiornate e, quanto al merito, soggette al prudente apprezzamento del giudice.
2.4. Quanto al percorso migratorio, il provvedimento impugnato non fa cenno di accadimenti, occorsi nei Paesi di transito, che assumano rilievo ai fini delle forme di protezione invocate; né l’istante spiega se e in che modo abbia svolto allegazioni in tal senso. Come è risaputo, ove con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (Sez. 2, 9 agosto 2018, n. 20694; Sez. 6, 13 giugno 2018, n. 15430).
3. Quanto alla denunciata audizione del dichiarante davanti al solo relatore e non dinanzi a tutti i componenti del collegio giudicante, ai sensi delle norme in materia di rito camerale ex art. 737 c.p.c., applicabili nel caso di specie così come previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 1, l’atto “istruttorio” può essere assunto anche da un giudice singolo, componente del collegio, senza che tanto si ponga in violazione del principio di immutabilità del collegio giudicante, volto ad assicurare che i giudici che pronunciano la sentenza siano gli stessi che hanno assistito alla discussione. Il principio di immutabilità del collegio, destinato ad operare anche nei procedimenti in Camera di consiglio, trova applicazione soltanto una volta che abbia avuto inizio la fase di discussione, in quanto solo da questo momento è vietata la deliberazione da parte di un collegio composto diversamente da quello che ha assistito alla discussione (Cass. 15325/2020). Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che, in difetto di esplicite norme contrarie, il principio generale, secondo cui un giudice può essere delegato dal collegio alla raccolta di elementi probatori da sottoporre successivamente alla piena valutazione dell’organo collegiale, trova applicazione anche nelle ipotesi di procedimento camerale applicato a diritti soggettivi per quelle ragioni di celerità e sommarietà delle indagini proprie di tale particolare tipo di procedimento (Sez. Un., 19 giugno 1996, n. 5629; vd. in motivazione Cass. n. 15325 cit., ibidem). E da ultimo la Corte a Sezioni Unite ha precisato che non è affetto da nullità il procedimento nel cui ambito un giudice onorario di tribunale, su delega del giudice professionale designato per la trattazione del ricorso, abbia proceduto all’audizione del richiedente la protezione ed abbia rimesso la causa per la decisione al collegio della Sezione specializzata in materia di immigrazione, atteso che, ai sensi del D.Lgs. n. 116 del 2017, art. 10, commi 10 e 11, tale attività rientra senza dubbio tra i compiti delegabili al giudice onorario in considerazione della analogia con l’assunzione dei testimoni e del carattere esemplificativo dell’elencazione ivi contenuta (S.U. n. 5425/2021).
4. Tutte le altre censure si rivelano, poi, inammissibili perché, nella sostanza, finiscono con l’esprimere un mero dissenso rispetto alle valutazioni delle risultanze probatorie effettuate dal tribunale, che, come tale, e’, di per sé, inammissibile, tanto più che detto giudice, dopo aver descritto le ragioni per cui l’odierno ricorrente aveva lasciato il proprio Paese, ne ha, poi, ampiamente motivato la inattendibilità (cfr. pag. 8 del medesimo decreto). Deve ricordarsi che, in base a consolidati e condivisi orientamenti di questa Corte (Sez. 1, n. 7112 del 2021; Sez. 1, n. 1501 del 2021; Sez. 6, n. 28971 del 2020; Sez. 6, n. 17536 del 2020): a) nei giudizi in materia di protezione internazionale, la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del richiedente costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve ponderare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c); b) tale apprezzamento fattuale è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile (tutte fattispecie qui insussistenti), dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura e interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (Sez. 1, n. 3340 del 2019, successivamente richiamata, in motivazione, dalle più recenti Sez. 1, n. 21377 del 2019, Sez. 1, n. 2561 del 2020 e Sez. 1, n. 7112 del 2021). Nell’odierno ricorso la suindicata statuizione relativa alla non credibilità del racconto del ricorrente non risulta adeguatamente censurata in conformità ai suindicati principi e, in particolare, secondo quanto dispone l’art. 360 c.p.c., n. 5, nell’interpretazione fornitane, anche quanto ai puntuali oneri di allegazione ad esso correlati, da SU, n. 8053 del 2014; c) in tema di riconoscimento della protezione sussidiaria, il principio secondo il quale, una volta che le dichiarazioni del richiedente siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non occorre procedere ad approfondimenti istruttori officiosi, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori, investe le domande formulate ai sensi dell’art. 14, lett. a) e b), del predetto decreto (Sez. 1, n. 7112 del 2021; Sez. 1, n. 15794 del 2019; Sez. 6, n. 4892 del 2019), mentre, quanto a quella proposta giusta la lettera c), del medesimo decreto, il provvedimento oggi impugnato ha comunque esaminato la situazione fattuale ed operato la ricostruzione della realtà socio-politica del Paese di provenienza del richiedente, compiutamente indicando le fonti internazionali consultate, e ha negato che la specifica zona di provenienza dell’immigrato (Pakistan, area del Punjab) sia caratterizzata dalla presenza di un conflitto armato generatore di una situazione di violenza tanto diffusa ed indiscriminata da interessare qualsiasi persona ivi abitualmente dimorante.
5. La censura complessivamente afferente il diniego di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari si risolve, sostanzialmente, in una critica al complessivo governo del materiale istruttorio operato dal giudice di merito, cui il ricorrente intenderebbe inammissibilmente opporre una sua diversa valutazione. Quel giudice, peraltro, ha pure valutato (ritenendolo insufficiente) il livello di integrazione in Italia del richiedente. Giova soltanto ricordare che il bilanciamento tra le due situazioni, quella nel Paese d’accoglienza e quella nel Paese d’origine, presuppone pur sempre la vulnerabilità del richiedente. Questa ricorre in presenza di alcuna delle condizioni di cui al T.U. n. 286 del 1998, art. 19, ovvero nell’ipotesi della cd. vulnerabilità di ritorno, quale risultato, cioè, di un raggiunto livello di integrazione nel Paese di accoglienza che, rapportato a quello che il richiedente ritroverebbe nel Paese d’origine, faccia prevedere a carico del richiedente la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale (Sez. 2, n. 3330 del 2021, in motivazione). Solo in presenza di elementi suggestivi di un’effettiva integrazione tale giudizio comparativo ha ragion d’essere, sicché correttamente il tribunale, avendo ritenuto che non emergesse radicamento né vulnerabilità del richiedente, ha negato tale forma di protezione minore. Il parametro dell’inserimento sociale e lavorativo dello straniero in Italia può, peraltro, essere valorizzato come presupposto della protezione umanitaria ma non come fattore esclusivo, bensì come circostanza che possa concorrere a determinare una situazione di vulnerabilità personale da inserire in una valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta in Italia. Questa valutazione comparativa deve essere svolta attribuendo alla condizione soggettiva e oggettiva del richiedente nel Paese d’origine un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nel tessuto sociale italiano; situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel Paese d’origine possono fondare il diritto del richiedente alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione del medesimo in Italia; per contro, quando si accerti che tale livello sia stato raggiunto, se il ritorno nel Paese d’origine rende probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare, sì da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall’art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell’art. 5 T.U.I, per riconoscere il permesso di soggiorno (Cass., Sez. U., 24413/2021). I fatti asseritamente trascurati non comportano situazioni, specificamente riferibili al ricorrente, di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel Paese d’origine, sicché gli stessi non valevano, in assenza di un apprezzabile livello di integrazione (che il giudice di merito ha espressamente escluso), a giustificare il riconoscimento della protezione umanitaria.
6. Posto, allora, che, in nessun modo si può ritenere che la motivazione del decreto oggi impugnato si collochi al di sotto del minimo costituzionale, per l’articolato e costante collegamento del filo motivazionale agli elementi di prova raccolti nel processo, in particolare alle condizioni politico-sociali dell’ambito di provenienza e alle dichiarazioni del richiedente, ritenute inattendibili per le ragioni sopra evidenziate, le censure mosse nel ricorso si risolvono nella esposizione astratta di principi giuridici e di orientamenti giurisprudenziali in materia, nonché in una sostanziale richiesta di rivisitazione del merito, inammissibili in questa sede.
7. Infine, anche la doglianza di cui al quarto motivo di ricorso si rivela insuscettibile di accoglimento, posto che non può lamentarsi, al riguardo, la violazione delle norme ivi invocate e del principio di effettività del ricorso al giudice, atteso che mancano i presupposti di fatto per l’applicazione sia delle norme richiamate sia del principio che garantisce il diritto un ricorso effettivo davanti ad un giudice (previsto dall’art. 6 CEDU e dall’art. 47 della CDFUE). Ne consegue l’inammissibilità della deduzione del vizio di violazione di legge – che consiste nella denuncia dell’erronea riconduzione del fatto materiale nella fattispecie legale deputata a dettarne la disciplina (cd. vizio di sussunzione) – non potendo la suddetta denuncia riguardare norme inapplicabili alla fattispecie considerata. Ad una siffatta conclusione si perviene rilevandosi che, secondo la Corte di Strasburgo, requisito essenziale per il rispetto del diritto al ricorso effettivo al giudice è quello della garanzia, in favore dell’interessato, dell’effettiva conoscenza della facoltà di esercitare il proprio diritto a prender parte al procedimento e, di conseguenza, ad un equo processo (Corte EDU, sentenza 27/04/2017, Schmidt c. Lettonia). Nella specie, è pacifico sia che il ricorrente abbia potuto esercitare il suddetto diritto, sia che egli sia stato posto in condizione di circostanziare la vicenda narrata, rispondendo alle domande rivoltegli in sede di audizione, ma non lo ha fatto, o, comunque, non lo ha fatto adeguatamente.
8. Il ricorso va pertanto rigettato. Alla declaratoria di rigetto del ricorso non segue alcuna statuizione sulle spese, in assenza di difese delle parti intimate. Sussistono invece, nella specie, i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente stesso, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso per cassazione, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater. Ciò si deve fare a prescindere dal riscontro dell’eventuale provvedimento di ammissione provvisoria del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, poiché la norma esige dal giudice unicamente l’attestazione dell’avere adottato una decisione di inammissibilità o improcedibilità o di reiezione integrale dell’impugnazione, anche incidentale, competendo poi in via esclusiva all’Amministrazione di valutare se, nonostante l’attestato tenore della pronuncia, vi sia in concreto, per la presenza di fattori soggettivi, la possibilità di esigere la doppia contribuzione (Cass. n. 9661/2019, la cui articolata motivazione si richiama).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2021
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