Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.41062 del 21/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. SERRAO Eugenia – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25983/2020 proposto da:

A.N.J., rappresentato e difeso dall’avv. Luigi Migliaccio, del foro di Napoli ed elett.te dom.to presso il difensore in Napoli, Piazza Cavour 139;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Ancona, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– resistente –

avverso il decreto n. 6029/2020 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositato il 16/09/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 23/11/2021 dal Consigliere Dott. EUGENIA SERRAO.

RILEVATO

Che:

1. A.N.J., proveniente dal NIGERIA, ha chiesto alla competente commissione territoriale il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4: (a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex artt. 7 e segg.; (b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14; (c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis). A fondamento dell’istanza ha dedotto, essendo originario di *****, abitante in *****, di fede cristiana pentecostale, di essersi allontanato dal proprio Paese di origine in seguito a scontri tra fazioni in lotta nella comunità di *****, avendo egli aderito ad una di esse ed essendosi allontanato dal Paese dopo l’uccisione del padre e del fratello, oltre al suo ferimento, ad opera di appartenenti ai fulani herdsmen. La Commissione territoriale ha rigettato l’istanza.

2. Avverso tale provvedimento A.N.J. ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale di NAPOLI, che, con decreto n. 6029/2020 del 16 settembre 2020, ha rigettato il reclamo. Il Tribunale ha ritenuto: a) l’inverosimiglianza del racconto e le contraddizioni rilevabili nel narrato; b) inadempiuto l’obbligo di cooperazione nell’esposizione delle ragioni a sostegno della richiesta di protezione internazionale; c) infondate le domande di riconoscimento dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria, giacché dalle dichiarazioni dell’istante non emergevano situazioni di rischio circostanziate o personalizzate. Quanto alla situazione socio-politica in Nigeria, dalle fonti non risultava alcuna situazione di violenza indiscriminata derivante da situazioni di conflitto armato interno o internazionale; e) infondata la domanda di protezione umanitaria, in difetto di ragioni soggettive concretanti seri motivi di carattere umanitario.

3. Il decreto è stato impugnato per cassazione da A.N.J. con ricorso fondato su un unico motivo inerente alla protezione umanitaria.

4 Il Ministero dell’Interno si costituisce per resistere al ricorso senza spiegare alcuna difesa.

CONSIDERATO

Che:

1. Il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, degli artt. 2, 3, 5, 8 e 9 CEDU, art. 2 Prot. n. 4 Add. CEDU, artt. 3 e 14 Dichiarazione universale Diritti dell’Uomo, art. 5, comma 6, TUI e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2, comma 1, lett. h-bis, art. 32, comma 3 e art. 35 bis, comma 11, in relazione alla valutazione atomistica degli elementi oggettivi e soggettivi dedotti, inerenti alla condizione di compressione dei diritti fondamentali in Nigeria, alla mancanza di una rete di supporto, alla giovane età, al periodo libico e alle violenze ivi subite, al grado di integrazione in Italia. Lamenta, in particolare, che non sia stata esaminata ai fini del giudizio di vulnerabilità la situazione del Paese di origine in quanto strettamente correlata alla sua condizione personale di coinvolgimento in scontri locali, che le torture praticate in danno dei migranti in Libia costituiscono fatto notorio.

2. La censura è infondata. Il Tribunale ha ritenuto che le dichiarazioni del ricorrente in merito alle motivazioni che lo avrebbero costretto a lasciare il Paese di origine fossero inidonee a giustificare il riconoscimento di una misura di protezione, in quanto non credibili e generiche aggiungendo che, per contro, nell’attualità, la situazione del Nigeria non risulta caratterizzata da scontri e violenze diffuse alla luce delle fonti COI, HWR e USDOS 2019, e che le condizioni sanitarie nell’Edo State indicano un rischio complessivo moderato, così esaminando la situazione generale del Paese di origine anche in difetto di elementi credibili concernenti la situazione personale del richiedente.

2.1. Con riguardo al periodo trascorso in Libia, il Tribunale ha congruamente rilevato l’assenza di connessione tra la vicenda lamentata e il temuto ritorno nel Paese di origine. Ai fini della protezione umanitaria, per valutare le condizioni di vulnerabilità si può e si deve considerare anche il vissuto del richiedente nel paese di transito, le violenze o le vessazioni subite in quella fase (Cass. 13092/2019), e tuttavia il ricorrente, oltre ad avere allegato il tipo di vessazione subita, deve indicare in che modo il periodo trascorso nel paese di transito abbia inciso sulla sua situazione personale rendendolo vulnerabile e meritevole di protezione (Cass. 2355/2020), circostanze che il Tribunale ha ritenuto, con motivazione insindacabile, del tutto omesse nel caso presente.

2.2. Occorre, poi, ricordare che il giudicante non può supplire attraverso l’esercizio dei suoi poteri ufficiosi alle deficienze probatorie del ricorrente su cui grava, invece, l’onere di indicare i fatti costitutivi del diritto circa l’individualizzazione del rischio rispetto alla situazione del Paese di provenienza. Inoltre, come chiarito da questa Corte (Cass. 29358/2018), una volta assolto l’onere di allegazione, il dovere del giudice di cooperazione istruttoria, e quindi di acquisizione officiosa degli elementi istruttori necessari, è circoscritto alla verifica della situazione oggettiva del Paese di origine e non alle individuali condizioni del soggetto richiedente, essendo evidente che, mentre il giudice è anche d’ufficio tenuto a verificare se nel Paese di provenienza sia obiettivamente sussistente una situazione talmente grave da costituire ostacolo al rimpatrio del richiedente, egli non può essere chiamato – né d’altronde avrebbe gli strumenti per farlo – a supplire a deficienze probatorie concernenti la situazione personale del richiedente medesimo, dovendo a tal riguardo soltanto effettuare la verifica di credibilità prevista nel suo complesso del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5.

2.3. Il ricorrente censura, poi, il rigetto della richiesta di protezione umanitaria sul presupposto che il Tribunale non avrebbe compiutamente vagliato i fatti dedotti nel loro complesso. Ma il Tribunale, senza tralasciare di esaminare i fatti ritenuti decisivi, ha considerato che essi non costituissero un ostacolo al rimpatrio né integrassero un’esposizione seria alla lesione dei diritti fondamentali, non potendo giustificare la concessione della protezione il mero accertamento di indici di integrazione in Italia. Il parametro dell’inserimento sociale e lavorativo dello straniero in Italia può, infatti, essere valorizzato come presupposto della protezione umanitaria ma non come fattore esclusivo, bensì come circostanza che possa concorrere a determinare una situazione di vulnerabilità personale da inserire in una valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta in Italia. Questa valutazione comparativa deve essere svolta attribuendo alla condizione soggettiva e oggettiva del richiedente nel Paese d’origine un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nel tessuto sociale italiano; situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel Paese d’origine possono fondare il diritto del richiedente alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione del medesimo in Italia; per contro, quando si accerti che tale livello sia stato raggiunto, se il ritorno nel Paese d’origine rende probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare, sì da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall’art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell’art. 5 T.U.I, per riconoscere il permesso di soggiorno (Cass., Sez. U., 24413/2021). I fatti asseritamente trascurati non comportano situazioni, specificamente riferibili al ricorrente, di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel Paese d’origine, sicché gli stessi non valevano, in assenza di un apprezzabile livello di integrazione (che il giudice di merito ha espressamente escluso), a giustificare il riconoscimento della protezione umanitaria.

3. La censura complessivamente afferente il diniego di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari si risolve, sostanzialmente, in una critica al complessivo governo del materiale istruttorio operato dal giudice di merito, cui il ricorrente intenderebbe inammissibilmente opporre una sua diversa valutazione.

4. Il ricorso va pertanto rigettato. Al rigetto del ricorso non segue alcuna statuizione sulle spese, in assenza di difese delle parti intimate. Sussistono invece, nella specie, i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente stesso, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso per cassazione, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater. Ciò si deve fare a prescindere dal riscontro dell’eventuale provvedimento di ammissione provvisoria del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, poiché la norma esige dal giudice unicamente l’attestazione dell’avere adottato una decisione di inammissibilità o improcedibilità o di reiezione integrale dell’impugnazione, anche incidentale, competendo poi in via esclusiva all’Amministrazione di valutare se, nonostante l’attestato tenore della pronuncia, vi sia in concreto, per la presenza di fattori soggettivi, la possibilità di esigere la doppia contribuzione (Cass. n. 9661/2019, la cui articolata motivazione si richiama).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2021

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