Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.41063 del 21/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. SERRAO Eugenia – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26980/2020 proposto da:

A.F.E., rappresentato e difeso dall’avv. Raffaele Miraglia, del foro di Bologna ed elett.te dom.to presso lo studio dell’Avv. Valerio Santagata, in Roma, via Muzio Clementi 51;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Ancona, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– resistente –

avverso il decreto n. 9193/2020 del TRIBUNALE di ANCONA, depositato il 18/09/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 23/11/2021 dal Consigliere Dott. EUGENIA SERRAO.

RILEVATO

Che:

1. A.F.E., proveniente dal NIGERIA, ha chiesto alla competente commissione territoriale il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4: (a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex artt. 7 e segg.; (b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14; (c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis). A fondamento dell’istanza ha dedotto, essendo originario del Nigeria, di essersi allontanato dal proprio Paese di origine in quanto a rischio di morte a causa del suo rifiuto di entrare a far parte di un gruppo animista, e dell’idolatrare *****, non avendo trovato supporto nella polizia alla quale si era rivolto. La Commissione territoriale ha rigettato l’istanza.

2. Avverso tale provvedimento A.F.E. ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale di NAPOLI, che, con Decreto n. 9193/2020 del 18 settembre 2020, ha rigettato il reclamo. Il Tribunale ha ritenuto: a) incerti il nome e la data di nascita del richiedente; b) l’inverosimiglianza del racconto e le contraddizioni rilevabili nel narrato; b) inadempiuto l’obbligo di cooperazione nell’esposizione delle ragioni a sostegno della richiesta di protezione internazionale, nonostante la disposta audizione personale; c) infondate le domande di riconoscimento dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria, giacché dalle dichiarazioni dell’istante non emergevano situazioni di rischio circostanziate o personalizzate. Quanto alla situazione sociopolitica in Nigeria, dalle fonti non risultava alcuna situazione di violenza indiscriminata derivante da situazioni di conflitto armato interno o internazionale; e) infondata la domanda di protezione umanitaria, da valutare alla luce del D.L. n. 113 del 2018, e comunque non connotata da una generale condizione di elevata vulnerabilità, attesa l’inverosimiglianza del narrato e, in ogni caso, l’assenza di sproporzione tra il contesto di vita vissuto e quello in cui il richiedente si troverebbe a vivere.

3. Il decreto è stato impugnato per cassazione da A.F.E. con ricorso fondato su quattro motivi.

4 Il Ministero dell’Interno si costituisce per resistere al ricorso senza spiegare alcuna difesa.

CONSIDERATO

Che:

1. Il ricorrente lamenta: 1) art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4 – violazione art. 102 Cost., commi 1 e 3, art. 106 Cost., comma 2 e art. 111 Cost., commi 1 e 2, art. 25 Cost., comma 1, dell’art. 47, comma 2, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, dell’art. 6CEDU e art. 174 c.p.c. e della L. 13 aprile 2017, n. 46, art. 2, per delega a giudice onorario dello svolgimento dell’udienza; 2) art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, violazione dell’art. 116 c.p.c., comma 1, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 3, lett. b), artt. 4 e 5, D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 2 e art. 13, comma 1 bis, in relazione all’art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, art. 6 CEDU e artt. 24 e 111 Cost., per erronea valutazione della documentazione pertinente non prodotta dal ricorrente e delle circostanze tardivamente riferite; 3) art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5 – violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, commi 3 e 5, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e art. 27, in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), e alla tutela del diritto alla vita e all’integrità psicofisica di cui agli artt. 2 e 3 CEDU, vizio di motivazione e omessa valutazione di un fatto decisivo con riferimento alla situazione sociopolitica del Delta del Niger – omessa valutazione della documentazione allegata dal ricorrente rispetto al contesto di conflitto interno e comunque di grave insicurezza dei luoghi; 4) art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5 – violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 11 e D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3,7 e 14 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, in relazione agli artt. 24 e 111 Cost. e art. 6 CEDU, al principio del contraddittorio e al principio della parità delle armi.

2. Il primo motivo è infondato. Quanto alla denunciata audizione del dichiarante davanti a un giudice onorario di tribunale, su delega del giudice professionale designato per la trattazione del ricorso, che abbia poi rimesso la causa per la decisione al collegio della Sezione specializzata in materia di immigrazione, atteso che, ai sensi del D.Lgs. n. 116 del 2017, art. 10, commi 10 e 11, tale attività rientra senza dubbio tra i compiti delegabili al giudice onorario in considerazione della analogia con l’assunzione dei testimoni e del carattere esemplificativo dell’elencazione ivi contenuta (Cass. S.U. n. 5425/2021).

3. Il secondo motivo è inammissibile. Il Tribunale ha ritenuto che le dichiarazioni del ricorrente in merito alle motivazioni che lo avrebbero costretto a lasciare il Paese di origine fossero inidonee a giustificare il riconoscimento di una misura di protezione, in quanto non credibili e generiche. Inammissibile è la doglianza circa il mancato assolvimento, da parte del giudice, del proprio dovere di cooperazione istruttoria. Non pertinente risulta il richiamo a tale dovere con riferimento alla documentazione comprovante i dati anagrafici riferiti alla Commissione Territoriale, posto che si tratta di documentazione nella disponibilità del richiedente che, in base a quanto previsto dal D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 8 e D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, deve essere allegata al ricorso da colui che su di essa fonda la propria domanda. Nel motivo si deduce la mancata audizione del richiedente, nonostante essa sia stata ritualmente disposta ed espletata.

4. Il terzo motivo è inammissibile. Inammissibile, perché aspecifica in difetto di indicazione delle fonti alternative asseritamente ignorate (Sez. 1, Ord. n. 7105 del 12/03/2021, Rv. 660795), è la doglianza circa il mancato assolvimento, da parte del giudice, del proprio dovere di cooperazione istruttoria. In ogni caso, il Tribunale, in conformità ai più recenti orientamenti della Corte di legittimità, ha adeguatamente adempiuto a tale obbligo, acquisendo informazioni sulla base di fonti ufficiali ed aggiornate. In particolare, dando seguito ai principi elaborati in materia da questa Corte, nonostante un giudizio di non credibilità rispetto alle dichiarazioni del richiedente, ha analizzato la condizione socio-politica presente in Nigeria alla luce di rapporti UNPD 2016 e ACLED 2020 (pagg. 12-13), così esaminando la situazione generale del Paese di origine anche in difetto di elementi credibili concernenti la situazione personale del richiedente. Si tratta di una valutazione eseguita in conformità ai parametri di questa Corte perché basata su COI aggiornate e, quanto al merito, soggette al prudente apprezzamento del giudice.

5. Il quarto motivo è inammissibile. Non corrisponde al tenore della decisione impugnata l’asserita violazione dei criteri legali che presiedono all’accertamento della credibilità o affidabilità del richiedente, avendo il Tribunale svolto ampia e scrupolosa analisi del narrato (pagg. 3-8). Le censure ivi svolte finiscono con l’esprimere un mero dissenso rispetto alle valutazioni delle risultanze probatorie effettuate dal tribunale, che, come tale, e’, di per sé, inammissibile, tanto più che detto giudice, dopo aver descritto le ragioni per cui l’odierno ricorrente aveva lasciato il proprio Paese, ne ha, poi, ampiamente motivato, come detto, la inattendibilità. Deve ricordarsi che, in base a consolidati e condivisi orientamenti di questa Corte (Sez. 1, n. 7112 del 2021; Sez. 1, n. 1501 del 2021; Sez. 6, n. 28971 del 2020; Sez. 6, n. 17536 del 2020): a) nei giudizi in materia di protezione internazionale, la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del richiedente costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve ponderare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, let. c); b) tale apprezzamento fattuale è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile (tutte fattispecie qui insussistenti), dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura e interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (Sez. 1, n. 3340 del 2019, successivamente richiamata, in motivazione, dalle più recenti Sez. 1, n. 21377 del 2019, Sez. 1, n. 2561 del 2020 e Sez. 1, n. 7112 del 2021). Ma nell’odierno ricorso la suindicata statuizione relativa alla non credibilità del racconto del ricorrente non risulta adeguatamente censurata in conformità ai suindicati principi e, in particolare, secondo quanto dispone l’art. 360 c.p.c., n. 5, nell’interpretazione fornitane, anche quanto ai puntuali oneri di allegazione ad esso correlati, da SU, n. 8053 del 2014.

6. Il ricorso va pertanto rigettato. Al rigetto del ricorso non segue alcuna statuizione sulle spese, in assenza di difese delle parti intimate. Sussistono invece, nella specie, i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente stesso, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso per cassazione, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater. Ciò si deve fare a prescindere dal riscontro dell’eventuale provvedimento di ammissione provvisoria del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, poiché la norma esige dal giudice unicamente l’attestazione dell’avere adottato una decisione di inammissibilità o improcedibilità o di reiezione integrale dell’impugnazione, anche incidentale, competendo poi in via esclusiva all’Amministrazione di valutare se, nonostante l’attestato tenore della pronuncia, vi sia in concreto, per la presenza di fattori soggettivi, la possibilità di esigere la doppia contribuzione (Cass. n. 9661/2019, la cui articolata motivazione si richiama).

PQM

La Corte rigetta il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2021

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