LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. SERRAO Eugenia – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 27376/2020 proposto da:
A.R.S., rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Briganti, del foro di Urbino ed elett.te dom.to presso l’indirizzo PEC iscritto nel REGINDE avv.briganti.per.iusreporter.it;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Ancona, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;
– resistente –
avverso il decreto n. 8941/2020 del TRIBUNALE di ANCONA, depositato il 14/09/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 23/11/2021 dal Consigliere Dott. EUGENIA SERRAO.
RILEVATO
Che:
1. A.R.S., proveniente dal Pakistan, ha chiesto alla competente commissione territoriale il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4: (a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex artt. 7 e segg.; (b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14; (c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis). A fondamento dell’istanza ha dedotto, essendo originario di Gujrat, Regione del Punjab, di etnia rajput, di confessione musulmano sunnita, che aveva studiato per dieci anni e lavorava come giornalista; che il 25 novembre 2015 aveva scritto un articolo di denuncia di corruzione a carico di un politico del partito *****; che aveva ricevuto minacce telefoniche e aveva subito un’aggressione presso la sua abitazione il 15 maggio 2016; che si era rivolto alla polizia, senza ottenere aiuto, decidendo di lasciare il Paese il 23 ottobre 2016. La Commissione territoriale ha rigettato l’istanza.
2. Avverso tale provvedimento A.R.S. ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale di Ancona, che, con decreto n. 8941/2020 del 14 settembre 2020, ha rigettato il reclamo. Il Tribunale ha ritenuto: a) inverosimili e, in ogni caso, generiche e contraddittorie le ragioni di abbandono descritte dal ricorrente; b) infondata la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato in mancanza di atti persecutori diretti e personali che presentassero i requisiti della soggettività, causalità, personalizzazione ambientale e del rischio. Il richiedente, infatti, non aveva allegato alcuna appartenenza ad una minoranza etnica o religiosa, affiliazione politica, partecipazione ad attività di associazioni per i diritti civili e neppure alcun timore di persecuzione in caso di rientro; c) infondata la domanda di protezione sussidiaria, essendo l’area di provenienza sotto controllo dell’Autorità statuale con livelli di rischio nella media. Quanto alla situazione sociopolitica in Pakistan dalle fonti risultava un relativo miglioramento delle condizioni di sicurezza già dal 2015, attualmente connotata da bassa incidenza della violenza terroristica e assenza di un conflitto armato generalizzato e consistente tale da rappresentare un pericolo per i civili; d) infondata la domanda di protezione umanitaria, in difetto di una generale condizione di elevata vulnerabilità, attesa l’inverosimiglianza del narrato e, in ogni caso, l’assenza di sproporzione tra il contesto di vita vissuto e quello in cui il richiedente si troverebbe a vivere.
3. Il decreto è stato impugnato per cassazione da A.R.S. con ricorso fondato su quattro motivi.
4 Il Ministero dell’Interno si è costituito per resistere al ricorso senza spiegare alcuna difesa.
5. Il ricorrente ha rinunciato al ricorso; nulla è dovuto per le spese del giudizio in mancanza di costituzione del Ministero dell’Interno.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per intervenuta rinuncia.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2021