Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.41066 del 21/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 9792/2020 proposto da:

O.E.C., rappresentato e difeso dall’Avv. Nicola Marino, giusta procura speciale da intendersi apposta in calce al ricorso per cassazione.

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, domiciliato ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, 12, presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato.

– resistente –

avverso il decreto del Tribunale di Napoli, n. 1174/2020, pubblicato il 12 febbraio 2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 23 novembre 2021 dal Consigliere Dott. Lunella Caradonna.

RILEVATO

Che:

1. O.E.C., proveniente dalla Nigeria, ricorre, affidandosi a tre motivi, per la cassazione del decreto del Tribunale di Napoli del 12 febbraio 2020, con il quale era stato confermato il provvedimento della Commissione territoriale competente di diniego della protezione internazionale richiesta.

2. Il ricorrente ha riferito di essere fuggito per timore di essere ucciso dagli uomini che avevano ucciso e violentato, la notte dell’1 febbraio 2016, la sorella che con lui frequentata il politecnico di ***** e con la quale condivideva l’appartamento.

3. L’Amministrazione intimata si è costituita al fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1.

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo si lamenta la nullità della sentenza o del procedimento, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, per avere omesso il Tribunale di seguire la procedimentalizzazione sulla valutazione di credibilità del ricorrente, fondando il proprio giudizio su discordanze non idonee a motivare il rigetto.

2. Con il secondo motivo si lamenta la nullità della sentenza o del procedimento, ex art. 360, comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, ed ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in ordine all’errore di percezione, perché il ricorrente aveva la sua dimora nel nord della Nigeria, e non nel sud della Nigeria dove in verità vi era la scuola dallo stesso frequentata.

3. Con il terzo motivo si lamenta, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 32, comma 3, perché il rimpatrio nella città di *****, posta nella regione *****, comportava la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo della dignità personale.

4. Il ricorso è inammissibile, per la mancanza di procura speciale ad esso specificamente riferita.

Secondo principio più che consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, nel giudizio di cassazione, la procura speciale espressamente prevista dall’art. 365 c.p.c. (a mente del quale “il ricorso è diretto alla corte e sottoscritto, a pena di inammissibilità da un avvocato iscritto nell’apposito albo, munito di procura speciale”) non può essere rilasciata a margine o in calce ad atti diversi dal ricorso o dal controricorso, stante il tassativo disposto dell’art. 83 c.p.c., comma 3, che implica la necessaria esclusione dell’utilizzabilità di atti diversi da quelli suindicati. Pertanto, se la procura non è rilasciata contestualmente a tali atti, è necessario il suo conferimento nella forma prevista dal comma 2 dello stesso articolo, cioè con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, facenti riferimento agli elementi essenziali del giudizio, quali l’indicazione delle parti e della sentenza impugnata (cfr. Cass. Sez. U., 12 giugno 2006, n. 13537; Cass., 26 giugno 2007, n. 14749; Cass., 11 settembre 2014, n. 19226; Cass., 7 gennaio 2016, n. 58; Cass., 28 maggio 2019, n. 14474).

4.1 Nel caso in esame, pur leggendosi nell’intestazione del ricorso che la procura speciale è da intendersi apposta in calce al ricorso per cassazione, la procura non risulta apposta.

5. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, rendendosi ultroneo l’esame dei motivi che ne sono dedotti a fondamento.

Nessuna statuizione va assunta sulle spese, perché l’Amministrazione intimata non ha svolto difese.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2021

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