Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.41067 del 21/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 17858/2020 proposto da:

D.D., rappresentato e difeso dall’Avv. Simone Giuseppe Bergamini, giusta procura speciale rilasciata su foglio separato ma congiunto materialmente al presente ricorso per cassazione.

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, domiciliato ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, 12, presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato.

– resistente –

avverso il decreto del Tribunale di Venezia, n. 5677/2020, pubblicato il 4 giugno 2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 23 novembre 2021 dal Consigliere Dott. Lunella Caradonna.

RILEVATO

Che:

1. D.D., nato in Mali, ricorre, affidandosi a quattro motivi, per la cassazione del decreto del Tribunale di Venezia del 4 giugno 2020, con il quale era stato confermato il provvedimento della Commissione territoriale competente di diniego della protezione internazionale richiesta.

2. Il ricorrente ha riferito di essere fuggito dal paese di origine, in seguito all’incendio del negozio di articoli di bellezza e abbigliamento, di cui era proprietario il padre, verificatosi il 30 marzo 2012 ad opera dei ribelli del *****, perché, a loro dire, in esso si vendevano beni non conformi alla religione musulmana.

3. L’Amministrazione intimata si è costituita al fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1.

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo si lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’art. 116 c.p.c., comma 1, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3.

2. Con il secondo motivo sì lamenta, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 14 (in particolare lettera c), del D.Lgs. n. 251 del 2007 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 25, nonché degli artt. 2, 3, 4, 5 e 9 CEDU.

3. Con il terzo motivo si lamenta, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione all’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, la nullità della sentenza per motivazione apparente/inesistente in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e D.P.R. n. 394 del 1999, artt. 11 e 29; D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 bis e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 29, comma 3, lett. b), e, in relazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. e), richiamato del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2, lett. d).

4. Con il quarto motivo si lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, commi 10 e 11, e art. 50 bis c.p.c. e art. 16 della Direttiva UE 32/2013.

5. Il ricorso è inammissibile, perché non risulta allegata al ricorso alcuna procura speciale ad esso specificamente riferita.

5.1 Secondo il principio più che consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, nel giudizio di cassazione, la procura speciale espressamente prevista dall’art. 365 c.p.c. (a mente del quale “il ricorso è diretto alla corte e sottoscritto, a pena di inammissibilità da un avvocato iscritto nell’apposito albo, munito di procura speciale”) non può essere rilasciata a margine o in calce ad atti diversi dal ricorso o dal controricorso, stante il tassativo disposto dell’art. 83 c.p.c., comma 3, che implica la necessaria esclusione dell’utilizzabilità di atti diversi da quelli suindicati. Pertanto, se la procura non è rilasciata contestualmente a tali atti, è necessario il suo conferimento nella forma prevista dal comma 2 dello stesso articolo, cioè con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, facenti riferimento agli elementi essenziali del giudizio, quali l’indicazione delle parti e della sentenza impugnata (cfr. Cass. Sez. U., 12 giugno 2006, n. 13537; Cass., 26 giugno 2007, n. 14749; Cass., 11 settembre 2014, n. 19226; Cass., 7 gennaio 2016, n. 58; Cass., 28 maggio 2019, n. 14474).

5.2 Nel caso in esame, pur leggendosi nell’intestazione del ricorso che la procura speciale è stata rilasciata su foglio separato, ma congiunto materialmente al presente ricorso, la procura non risulta allegata. 6. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, rendendosi ultroneo l’esame dei motivi che ne sono dedotti a fondamento.

Nessuna statuizione va assunta sulle spese, perché l’Amministrazione intimata non ha svolto difese.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2021

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