LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 30849/2020 proposto da:
O.B., rappresentato e difeso dall’Avv. Assunta Fico, come da procura in calce al ricorso per cassazione.
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, domiciliato ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, 12, presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato.
– resistente –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro, n. 1073/2020, pubblicata il 23 luglio 2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 novembre 2021 dal consigliere Lunella Caradonna.
RILEVATO
CHE:
1. O.B., ad *****, ricorre, affidandosi a tre motivi, per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Catanzaro del 23 luglio 2020, che aveva rigettato l’appello proposto nei confronti dell’ordinanza del Tribunale di Catanzaro del 10 maggio 2019, con la quale era stato confermato il provvedimento della Commissione territoriale competente di diniego della protezione internazionale richiesta.
2. Il ricorrente ha riferito di essere fuggito, perché, arrestato una prima volta nel 2015 dalla polizia, che era alla ricerca del padre in quanto faceva parte del gruppo Delta Niger Avengance, aveva timore di essere arrestato di nuovo.
3. La Corte d’appello non ha ritenuto necessaria l’audizione del ricorrente e ha ritenuto non credibile il racconto del ricorrente, perché generico ed inverosimile; ha, inoltre, escluso la sussistenza dei presupposti per la protezione sussidiaria ed umanitaria, rigettando anche la richiesta di asilo, evidenziando che il diritto di asilo era interamente attuato con la previsione delle situazioni finali della protezione internazionale ed umanitaria.
4. L’Amministrazione intimata si è costituita al fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1.
CONSIDERATO
CHE:
1. Con il primo motivo si lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 con riferimento alla credibilità del ricorrente non avendo seguito la Corte di appello i criteri dettati dalla norma per la valutazione della credibilità del racconto del ricorrente, violando pure il dovere di collaborazione istruttoria.
1.1 Il motivo è inammissibile.
1.2 Il ricorrente censura la valutazione di non credibilità della sua vicenda personale, sollecitando, inammissibilmente, la rivalutazione di un apprezzamento di merito, che, nel caso di specie, è stato idoneamente motivato e non è pertanto sindacabile in sede di legittimità (Cass., 5 febbraio 2019, n. 3340; Cass., 12 giugno 2019, n. 15794).
1.3 La Corte di appello ha ritenuto che la vicenda personale, come riassunta nell’atto di appello, non consentiva alcun vaglio critico in ordine alla sua credibilità, in quanto generica, non avendo il richiedente precisato dove sarebbe stato portato dopo il suo arresto e trattenuto per tre mesi ed inverosimile nella parte in cui aveva riferito che la polizia, non avendo trovato il padre, aveva arrestato il figlio minorenne, anche se non aveva commesso nulla; che ciò trovava conferma proprio nel tenore letterale delle dichiarazioni rese alla Commissione territoriale di Crotone e che le circostanze evocate dal ricorrente (specificamente indicate) non erano riconducibili ai presupposti sia dello status di rifugiato, che della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b).
Di conseguenza, è infondata la censura attinente alla mancata attivazione dei poteri istruttori ufficiosi in ordine alla vicenda personale del ricorrente, atteso che non vi è ragione di attivare i poteri di istruzione officiosa se questi sono finalizzati alla verifica di fatti o situazioni di carattere generale che, in ragione della non credibilità della narrazione del richiedente, non è possibile poi rapportare alla vicenda personale di questo (Cass., 20 marzo 2014, n. 6503; Cass., 20 giugno 2018, n. 16275).
2. Con il secondo motivo si lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 4, 6 e 14 e la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8-27 avendo la Corte d’appello fondato il rigetto della domanda di protezione sussidiaria con la non credibilità e contraddittorietà delle dichiarazioni del ricorrente e non anche mediante l’acquisizione di informazioni desunte dall’esercizio del potere-dovere di cooperazione istruttoria sull’organo giudicante.
2.1 Il motivo e’, in primo luogo, inammissibile, perché non coglie il segno per difetto di specificità e pertinenza rispetto alla “ratio decidendi”, avendo la Corte rigettato la domanda di protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b), per la scarsa verosimiglianza del racconto, ostativa alla configurabilità di una minaccia individuale alla vita o alla persona in relazione alla vicenda prospettata dal richiedente.
2.2 Il motivo e’, in secondo luogo, inammissibile nella parte in cui ha ad oggetto l’accertamento dell’insussistenza della situazione di conflitto armato rilevante ai fini del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) trattandosi di accertamento in fatto non adeguatamente censurato con il ricorso.
Il ricorrente, in particolare, anche con specifico riguardo al riconoscimento della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a), b) e c), non ha nemmeno prospettato il rischio di subire la condanna a morte o l’esecuzione della pena di morte o ancora la possibilità di essere sottoposto a tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante nel suo paese di origine, né risultano indicati elementi idonei ad evidenziare una minaccia individuale alla vita o alla persona, né una situazione di violenza cosi generalizzata nel paese di provenienza tale da integrare, in caso di rientro, il pericolo di vita, ciò a fronte dei puntuali contenuti del provvedimento impugnato, che ha richiamato specifiche fonti, alle pagine 6 e 7 del provvedimento impugnato, che escludono l’esistenza di una situazione di violenza indiscriminata nel Paese di origine.
Anche le fonti richiamate dal ricorrente, sono del tutto generiche, avuto riguardo al racconto del ricorrente, riferendo che il sistema giudiziario nigeriano era privo di risorse ed era inficiato dalla corruzione.
3. Con il terzo motivo si lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5 e s.m.i. e la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 in ordine alla mancata comparazione tra integrazione sociale e situazione personale del richiedente.
3.1 Il motivo è inammissibile.
3.2 La Corte, infatti, con un iter argomentativo che non è stato minimamente censurato dal ricorrente, ha ritenuto l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, evidenziando che non emergevano concreti ed oggettivi elementi sulla cui base potere ritenere un’effettiva integrazione in Italia del richiedente (nemmeno specificati in questa sede) e che non era sufficiente che il ricorrente si fosse impegnato ad apprendere la lingua e i nostri costumi, né sussisteva nel paese di provenienza una situazione di emergenza tale da non consentire al richiedente di condurre una vita dignitosa.
3.3 Ciò nel rispetto del principio pure affermato da questa Corte che l’allegazione da parte del richiedente della situazione generale del paese di provenienza deve proiettare – per essere positivamente apprezzata dal giudice del merito nella valutazione comparativa tra integrazione nel paese di accoglienza e la situazione del paese di provenienza – un riflesso individualizzante rispetto alla vita precedente del richiedente protezione, tale da evidenziare le condizioni di vulnerabilità soggettive necessarie per il riconoscimento dell’invocata tutela protettiva umanitaria, non potendosi ritenere pertinenti né rilevanti allegazioni generiche sulla situazione del paese di provenienza del richiedente in ordine alla privazione dei diritti fondamentali ovvero in ordine alla condizione di pericolosità interna che siano scollegate dalla situazione soggettiva dello stesso richiedente (Cass., Sez. U., 13 novembre 2019, n. 29459; Cass., 23 febbraio 2018, n. 4455).
4. Il ricorso va, conclusivamente, dichiarato inammissibile.
Nessuna statuizione va assunta sulle spese, perché l’Amministrazione intimata non ha svolto difese.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 23 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2021