Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.41069 del 21/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 26571/2020 proposto da:

M.M.I., rappresentato e difeso dall’Avv. Luigi Natale, come da procura in calce al ricorso per cassazione.

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, domiciliato ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, 12, presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato.

– resistente –

avverso il decreto del Tribunale di Napoli, n. 5959/2020, pubblicato il 14 settembre 2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 novembre 2021 dal consigliere Lunella Caradonna.

RILEVATO

CHE:

1. M.M.I., proveniente dall’India, ricorre, affidandosi a tre motivi, per la cassazione del decreto del Tribunale di Napoli del 14 settembre 2020, con il quale era stato confermato il provvedimento della Commissione territoriale competente di diniego della protezione internazionale richiesta.

2. Il ricorrente ha riferito di essere fuggito, perché aveva reagito ad un episodio di violenza e di discriminazione religiosa all’inizio del 2016, quanto alcuni hindù, durante una festa, aveva sparato un petardo in direzione della sua casa e avevano ferito sua sorella; che aveva denunciato queste persone, che erano state arrestate e poi rilasciate in quanto avevano corrotto i poliziotti.

3. Il Tribunale ha evidenziato la non credibilità del racconto del richiedente e ha ritenuto insussistenti i presupposti per la protezione internazionale, anche alla luce delle informazioni acquisite dalle fonti richiamate ed aggiornate al 2018, e della protezione umanitaria in assenza di una specifica vulnerabilità soggettiva o ambientale allegata e riscontrata.

4. L’Amministrazione intimata si è costituita al fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 C.P.C., comma 1.

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo si lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la motivazione perplessa ed apparente sulle dichiarazioni di inverosimiglianza rese dal ricorrente, non avendo tenuto conto che alcune approssimazioni ed imprecisioni del racconto del richiedente erano dovute alla cattiva comprensione delle domande che gli venivano poste e che non era vero che il richiedente aveva detto di non conoscere l’identità dei suoi aggressori.

1.1 Il motivo è inammissibile, perché il ricorrente censura la valutazione di non credibilità della sua vicenda personale, sollecitando, inammissibilmente, la rivalutazione di un apprezzamento di merito, che, nel caso di specie, è stato idoneamente motivato e non è pertanto sindacabile in sede di legittimità (Cass., 5 febbraio 2019, n. 3340; Cass., 12 giugno 2019, n. 15794).

1.2 Ed invero, il giudice di merito ha dato conto in modo esaustivo del proprio convincimento in ordine alla non credibilità del racconto del richiedente, soffermandosi in modo dettagliato sul contenuto delle dichiarazioni rese alla Commissione ed evidenziando le ragioni della inverosimiglianza e della genericità delle stesse. Il Tribunale ha evidenziato, inoltre, attraverso la consultazione di fonti ufficiali, che le tensioni religiose non riguardavano lo stato del Kerala e che, comunque le stesse, dopo il 2018, avevano subito un deciso abbassamento e vi erano stati episodi di solidarietà indipendenti dal credo religioso.

1.3 Ne’ è ipotizzabile il mancato adempimento da parte del Tribunale del proprio dovere di cooperazione officiosa nell’accertamento della situazione del Paese di origine del richiedente la protezione, stante che, in tema di protezione internazionale, l’attenuazione del principio dispositivo derivante dalla cooperazione istruttoria, cui il giudice del merito è tenuto, non riguarda il versante dell’allegazione, che anzi deve essere adeguatamente circostanziata, ma la prova, con la conseguenza che l’osservanza degli oneri di allegazione si ripercuote sulla verifica della fondatezza della domanda (Cass., 9 luglio 2019, n. 18431).

1.4 Non sussiste nemmeno il vizio di apparente motivazione, che ricorre ogni qualvolta il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logico-giuridica, rendendo così impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass., 18 settembre 2009, n. 20112).

2. Con il secondo motivo si lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, lett. “A” e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 14, art. 8, comma 3; in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la motivazione apparente e perplessa, in relazione alla protezione sussidiaria, non avendo il Tribunale deciso in modo corretto le questioni giuridiche e non avendo acquisito le necessarie informazioni sulla situazione socio-politica del paese e della regione di provenienza del ricorrente ed avendo, altresì, omesso una seria ed approfondita istruttoria secondo un esame svolto all’attualità.

2.1 Il motivo è inammissibile.

2.2 E’, in primo luogo, inammissibile perché non coglie il segno per difetto di specificità e pertinenza rispetto alla “ratio decidendi”, avendo la Corte rigettato la domanda di protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b), per la scarsa verosimiglianza del racconto, ostativa alla configurabilità di una minaccia individuale alla vita o alla persona in relazione alla vicenda prospettata dal richiedente.

2.3 Il secondo motivo e’, in secondo luogo, inammissibile nella parte in cui ha ad oggetto l’accertamento dell’insussistenza della situazione di conflitto armato rilevante ai fini del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) trattandosi di accertamento in fatto non adeguatamente censurato con il ricorso.

Il giudice di merito, in particolare, ha provveduto ad escludere la sussistenza di situazioni di minaccia grave e individuale alla vita o alla persona da violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale (D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c)), richiamando specifiche fonti aggiornate al 2018, affermando che il Kerala possedeva il più alto indice di sviluppo umano e il settore sanitario era uno dei migliori e che le persone vivevano in modo pacifico a prescindere dal reddito.

Il ricorrente, dunque, nel denunciare dell’impugnato provvedimento la violazione della normativa protezione sussidiaria, muove dalla descrizione di una situazione politico-sociale del proprio Stato di provenienza che non si confronta con l’impugnata decisione.

3. Con il terzo motivo si lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, lett. “A”, e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3; in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, motivazione apparente e perplessa, non avendo indicato in maniera specifica ed esaustiva le ragioni del rigetto della protezione umanitaria e sussistendo, nel caso in esame, i presupposti per la concessione della protezione umanitaria, anche in ragione dell’emergenza sanitaria, dovuta alla diffusione dell’epidemia da coronavirus. (Cass., 14 ottobre 2021, n. 28242).

3.1 Il motivo è inammissibile, per difetto del requisito dell’attinenza della censura alla ratio decidendi della sentenza impugnata.

3.2 In proposito, deve rammentarsi che il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari presuppone l’esistenza di situazioni non tipizzate di vulnerabilità dello straniero, risultanti da obblighi internazionali o costituzionali, conseguenti al rischio del richiedente di essere immesso, in esito al rimpatrio, in un contesto sociale, politico ed ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali (Cass., 22 febbraio 2019, n. 5358).

3.3 Il Tribunale ha rilevato, con riguardo specifico alla richiesta di soggiorno per motivi umanitari, la impossibilità di ravvisare nella narrazione da parte del ricorrente del suo vissuto alcun elemento costitutivo del diritto di cui si tratta. Ne’ risulta che lo stesso ricorrente abbia allegato fatti indicativi della sua integrazione nel tessuto sociale italiano, tali da consentire una comparazione della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine.

Anche con riferimento alla deduzione dell’emergenza causata dalla pandemia Covid-19, si rinviene in ricorso una critica aspecifica, e parimenti inammissibile, per difetto di autosufficienza, atteso che non ve ne è menzione nella sentenza impugnata e il ricorrente non precisa se, come e quando ha svolto quell’allegazione nel giudizio di merito (Cass., 24 gennaio 2019, n. 2038; Cass., 30 settembre 2021, n. 26641).

4. Il ricorso va, conclusivamente, dichiarato inammissibile.

Nessuna statuizione va assunta sulle spese, perché l’Amministrazione intimata non ha svolto difese.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 24 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2021

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